Regolamento (UE) n. 792/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010 , recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 08/09/2010 pag. 0028 – 0029

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Regolamento (UE) n. 792/2010 della Commissione

del 7 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc Demarty

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 6 Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi e finalita’

1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici
presenti a vario titolo sul territorio regionale garantisce loro le
migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro
stato di cattivita’, ne regolamenta la detenzione, l’allevamento ed
il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le
necessita’ e lo stato di conservazione delle varie specie.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta’ sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

Art. 3 Riconoscimento delle specie esotiche 1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all’articolo 1, la Commissione regionale di cui all’articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalita’ per il riconoscimento delle specie esotiche.

Art. 4

Autorizzazione alla detenzione

1. I possessori di animali esotici di cui all’articolo 1 sono
tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al
sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del
Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di
identificazione e di legittima provenienza che ne consentano
l’identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874
(Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’autorizzazione alla detenzione e’ nominale ed e’ rilasciata
esclusivamente al legittimo possessore dell’animale.
4. L’idoneita’ alla detenzione, viene valutata dal medico
veterinario dell’ASL competente per territorio all’atto del
sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il
veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonche’ che il
proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di
pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle
diverse specie animali.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma
1, e’ presentata dall’avente titolo entro otto giorni dal momento in
cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in
stato di cattivita’.

Art. 5

Disciplina della detenzione

1. I detentori degli animali esotici di cui all’articolo 1, sono
tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro
esigenze etologiche e fisiologiche.
2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le
seguenti condizioni:
a) possibilita’ di movimento anche con l’arricchimento
ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare
comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi
dell’apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi
periodi e per la tutela della salute dell’animale;
f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed eta’ degli
animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali
detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro otto
giorni, al Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
4. I detentori sono altresi’ tenuti a denunciare al Servizio
veterinario dell’ASL competente per territorio la morte per qualsiasi
causa degli animali detenuti.
5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata
esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di
vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad
un’analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti
controlli.

Art. 6

Autorizzazione all’allevamento e al commercio

1. Ai fini della presente legge per allevamento s’intende il
possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per
la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e
continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di
cui all’articolo 7.
2. L’allevamento ai fini del commercio di animali di cui
all’articolo 1, e’ subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
del sindaco del comune in cui l’attivita’ si svolge, inoltrata
tramite il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di
attestato di idoneita’ di cui all’articolo 7, comma 3.
3. L’allevamento non a fini commerciali e’ subordinato al
rilascio di autorizzazione, da parte del sindaco del comune sede di
allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell’ASL
competente per territorio.
4. L’autorizzazione e’ valida esclusivamente per l’allevamento od
il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e’
necessario indicare, per i casi di cessazione dell’attivita’, i
centri o gli allevamenti convenzionati per l’acquisizione degli
animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle
esigenze di benessere delle specie interessate.
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, e’
subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione
regionale di cui all’articolo 14, previa verifica delle condizioni di
allevamento di cui all’articolo 7.
7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali
in via di estinzione.

Art. 7 Condizioni per l’allevamento e il commercio 1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologichecomportamentali degli animali per i quali viene richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 6. 2. L’attivita’ di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonche’ la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati. 3. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneita’, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 9. 4. Considerate le estreme diversita’ nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all’articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al comma 2. 5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attivita’ di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un’analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.

Art. 8 Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori 1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche. 2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale. 3. Il registro e’ composto da fogli o pagine progressivamente numerate. 4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l’obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.

Art. 9 Corsi di formazione 1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione regionale di cui all’articolo 6, hanno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione. 2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a: a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali; b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali. 3. Le modalita’ di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all’articolo 22.

Art. 10

Parchi faunistici

1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e
zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie
e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far
pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla
Commissione regionale di cui all’articolo 14, una relazione annuale
contente:
a) il numero e le specie degli animali ospitati;
b) gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienze e
la destinazione;
c) le nascite e le morti;
d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
e) le modalita’ di assolvimento degli interventi sanitari
specialistici in materia veterinaria.
2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle
strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro otto giorni, al
Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
3. Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni
etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui
all’articolo 14 interviene, in caso di animali classificati
pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari
delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero
delle nascite in cattivita’.

Art. 11

Circhi, mostre, spettacoli viaggianti

1. I comuni, nell’ambito dei procedimenti amministrativi per il
rilascio della concessione del plateatico ai titolari di circhi
mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il
preventivo nulla osta del servizio veterinario dell’ASL competente
per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.
2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti, ai fini
del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far
pervenire ai comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva
comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito,
degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli
spostamenti sul territorio regionale.
3. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e
proteggere la pubblica incolumita’, nonche’ tutelare il benessere
animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie,
il comune dovra’ specificare all’atto del rilascio della concessione
del plateatico il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attivita’
di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli
spettacoli, sia in altri orari.
4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni
di cui al comma 1, sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo
22.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Gaggio Montano

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gaggio Montano (Bologna); Considerato altresi’ che, in data 21 settembre 2010, il sindaco e’ deceduto; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Gaggio Montano (Bologna) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 14 settembre 2010, n. 174

Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell’area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2010

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per
l’attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed
all’accrescimento di competitivita’ delle industrie operanti nel
settore aeronautico;
Visto l’articolo 2 del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 24, in
base al quale al Ministero dello sviluppo economico e’ attribuita la
competenza, precedentemente attribuita al Sottosegretario di Stato
per le fabbricazioni di guerra dal regio decreto 12 gennaio 1942, n.
464, di coordinare, controllare e, tutelare l’industria strategica di
interesse per la sicurezza nazionale;
Visto l’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente
il «sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile
2008, concernente «criteri per l’individuazione delle notizie, delle
informazioni, dei documenti degli atti, delle attivita’, delle cose e
dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra
l’altro, disposizioni in, materia di organizzazione e di funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, relativo al regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia
del sostegno all’innovazione industriale, prevede la definizione con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di
aiuto;
Vista la deliberazione n. 28/06 del CIPE del 22 marzo 2006, recante
aggiornamento delle direttive per gli interventi nel settore
aerospaziale;
Considerata l’esigenza di favorire il rilancio della competitivita’
dell’industria italiana e promuovere la innovazione industriale nelle
aree delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, con
l’obiettivo del migliore inserimento dell’industria nel processo di
internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al
rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa anche con
l’obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l’Italia e’,
anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Ritenuto che e’ necessario definire, nel quadro dell’applicazione
della legge n. 808 del 1985, una specifica disciplina degli
interventi a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell’area,
di esclusiva competenza nazionale, della sicurezza nazionale,
assicurando in particolare:
a) il rafforzamento della selettivita’ del processo di
individuazione dei progetti eleggibili operando una definizione dei
criteri di selezione;
b) l’articolazione degli interventi tenendo conto della vitale
esigenza di sviluppare e consolidare il patrimonio tecnologico e
produttivo indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranita’
nazionale;
c) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei
progetti aeronautici considerando gli elementi, rappresentativi dello
sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 3298/08 del Consiglio di Stato, espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9
novembre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi e finalita’

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le
modalita’ procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo
economico volti a promuovere, per le finalita’ della legge 24
dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore
aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.
3. Gli interventi di cui al presente regolamento, integrando in via
sussidiaria l’investimento delle imprese che operano in Italia con
attivita’ principale nel settore aerospaziale, sono finalizzati a
consentire la tempestiva realizzazione – anche nell’ambito di
programmi internazionali, o europei – di progetti di ricerca e
sviluppo funzionali alla sicurezza nazionale in aree nelle quali
l’industria italiana appare in grado di esprimere effettive
eccellenze.

Art. 2

Progetti funzionali alla sicurezza nazionale

1. Sono considerati funzionali alla sicurezza nazionale i progetti
che rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti o sistemi
funzionali ad esigenze operative di breve o medio periodo di Enti
istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della
sicurezza nazionale;
b) progetti finalizzati allo sviluppo e dimostrazione – tramite
banchi prova – di tecnologie direttamente funzionali a ricerche e
sviluppi relativi a prodotti o sistemi di interesse della sicurezza
nazionale;
c) progetti o sistemi funzionali a requisiti operativi delle
Forze Armate nazionali;
d) progetti analoghi di Operating NATO Staff Target od OCCAR.
2. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi i
progetti di cui al comma 1 limitatamente alle seguenti attivita’:
a) ricerca industriale, finalizzata all’acquisizione di nuove
conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per, un
significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel
settore dell’industria aerospaziale;
b) sviluppo sperimentale, finalizzato all’utilizzo di conoscenze
e capacita’ tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o
disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel
medesimo settore;
c) studi di fattibilita’ tecnica preliminari ad attivita’ di
ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
3. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono
ammissibili le attivita’ di esecuzione di studi, progettazioni e
sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali,
nonche’ impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di
sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell’ambito delle
attivita’ di sviluppo sperimentale e’ ammissibile anche la
realizzazione, la sperimentazione e la campalizzazione di prototipi e
pre-serie e di impianti e attrezzature pilota.
4. I progetti di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici della
legge n. 808 del 1985 se:
a) l’impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti
possiedono capacita’ tecnica, scientifica ed economica idonee ad
assicurare il corretto svolgimento del progetto;
b) le attivita’ non sono state avviate prima della presentazione
della domanda di cui all’articolo 8;
c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione
tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o
processi preesistenti;
d) la realizzazione dei progetti comporta, in caso di accordo di
collaborazione, l’assunzione da parte dell’impresa di un effettivo
rischio industriale, con esclusione di attivita’ svolte nel quadro di
un rapporto di fornitura;
e) la attuazione del progetto non comporta un utilizzo di
collaboratori operanti in coordinamento con l’impresa che determini
costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla
realizzazione del progetto.

Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Agli interventi di cui al presente regolamento sono ammesse le
imprese operanti in Italia che abbiano i seguenti requisiti:
a) prevalenza di esercizio di attivita’ industriale nel settore
aerospaziale;
b) possesso di qualificazione Allied Quality Assurance
Publication (AQAP);
c) svolgimento, nel triennio precedente la domanda di ammissione
ai benefici, di attivita’ per la fornitura alla Amministrazione
Difesa di beni o servizi soggetti ai controlli della legge 9 luglio
1990, n. 185.
2. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1
sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda
di ammissione agli interventi, abbiano conseguito in relazione alle
attivita’ industriali in Italia un fatturato medio determinato per
oltre il 50% – ovvero il 25% per le piccole e medie imprese (PMI) –
da attivita’ di costruzione, trasformazione e manutenzione di
aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali,
meccanici ed elettronici e parti degli stessi.
3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese
preesistenti, il possesso del requisito di cui al secondo comma e’
verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci,
anche idoneamente riclassificati, delle imprese preesistenti.
4. L’ammissione agli interventi puo’ essere richiesta anche da piu’
imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in
generale in rete, esclusi i rapporti di subappalto.
5. Sono escluse dall’ammissione degli interventi le imprese in
difficolta’ a norma della comunicazione della Commissione europea
2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta’».

Art. 4 Costi ammissibili 1. Ai fini degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 sono ammissibili i seguenti costi: a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unita’ operativa e a livello centralizzato; b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attivita’ del progetto, al netto dell’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi; c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attivita’ di ricerca compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza; d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all’attivita’ di ricerca. 2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l’impresa beneficiaria e’ ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 5 Criteri di valutazione dei progetti e tipologia degli interventi 1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi: a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell’industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali; b) responsabilita’ di sistema o, nell’ambito di programmi internazionali o europei, di sottosistemi o sottoassiemi maggiori; c) funzionalita’ – per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici – a progetti relativi a sistemi o sottosistemi che siano stati gia’ riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 2; d) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata; e) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale; f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita’ tecnologica del progetto; g) partecipazione ad attivita’ del progetto – focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 15% del costo delle attivita’ di ricerca industriale – di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca. 2. I progetti sono valutati: a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f); b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f). 3. Gli interventi a favore dei progetti di cui all’articolo 2 consistono nella concessione, all’impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti di entita’ commisurata all’ammontare dei costi ammissibili. 4. L’entita’ dei finanziamenti e’ definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili: a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»; b) per le PMI 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».

Art. 6 Procedura di istruttoria e concessione 1. Le domande di cui all’articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita’. 2. La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’ (di seguito denominata Direzione generale) richiede, per comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, documentazione degli Stati Maggiori delle Forze Armate o delle Direzioni generali tecniche della Difesa. 3. La Direzione generale ha la facolta’ di chiedere all’impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell’impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche’ di convocare per audizioni rappresentanti dell’impresa. 4. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di cui all’articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita’ (di seguito denominato Direttore generale), e’ emanato per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» il provvedimento per l’ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare: a) l’ammontare dei costi ammissibili; b) gli interventi; c) le modalita’ delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa; d) i diritti di regia conseguenti la vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto. 5. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto finalizzati ad obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attivita’ riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell’intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso e’ richiesta con adeguata motivazione dall’impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all’ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell’intervento e’ esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 4. 6. Entro i quindici giorni successivi all’emanazione del provvedimento di cui al comma 4 il legale rappresentante dell’impresa interessata e’ invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione. 7. Il Direttore generale ha la facolta’ di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l’impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell’arco dell’intero progetto. A tali scopi l’impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell’impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti. 8. Il Direttore generale ha la facolta’ di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruita’ delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico. In particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o piu’ delle seguenti caratteristiche: a) abbiano particolare rilevanza ai fini della sicurezza nazionale; b) interessino la partecipazioni di altre imprese italiane; c) siano stati oggetto di piu’ di una richiesta di ripianificazione dell’importo delle singole annualita’ di spesa, l’accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonche’ da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica. 9. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita’ di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attivita’ l’impresa, cosi’ designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione Generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

Art. 7

Disciplina dei diritti di regia

1. Le imprese realizzatrici di progetti di cui all’articolo 2
oggetto di interventi a valere sulla legge n. 808 del 1985 sono
tenute, in relazione a vendita di prodotti utilizzanti le tecnologie
sviluppate nell’ambito dei medesimi progetti, al pagamento all’erario
di diritti di regia, fino a concorrenza dell’importo degli interventi
fruiti.
2. I diritti di regia sono definiti nel provvedimento di cui
all’articolo 6, comma 4, come quote degli incassi delle vendite dei
prodotti indicati sopra applicando aliquote anche differenziate
secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono
determinati considerando la previsione di incassi totali valutata dal
Comitato.
3. Nel provvedimento di cui all’articolo 6, comma 4, ai fini del
calcolo dei diritti di regia, dal totale degli incassi previsti puo’
essere esclusa la parte relativa a vendite ad Enti istituzionalmente
preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale. In
tale caso l’impresa beneficiaria non effettua il versamento di
diritti di regia che si riferiscono agli incassi relativi alle
vendite ai predetti Enti.
4. L’impresa beneficiaria di interventi per progetti di cui
all’articolo 2 presenta entro il 30 giugno di ciascun anno, alla
Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi
conseguiti nel precedente anno solare in relazione all’utilizzo
commerciale dei risultati del progetto.
5. I diritti di regia sono versati presso la Tesoreria provinciale
dello Stato (stato di previsione delle entrate del Ministero
dell’economia e delle finanze) con riferimento agli incassi ricevuti
in ciascun anno solare, entro il successivo 31 luglio. La quietanza
del versamento viene presentata entro il successivo 30 settembre al
Ministero per lo sviluppo economico – Direzione generale per la
politica industriale e la competitivita’.
6. I versamenti dei diritti di regia hanno inizio l’anno successivo
al completamento dell’erogazione dei finanziamenti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 808 del 1985. I
versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono
effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l’anno
successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti.
7. Nel caso di programmi per i quali l’intervento e’ stato
frazionato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, il Direttore generale
dispone che l’inizio del versamento dei diritti di regia abbia luogo
l’anno successivo all’ultima erogazione dei finanziamenti riguardanti
l’intero progetto.

Art. 8 Divieti 1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, addi’ 14 settembre 2010 Il Ministro ad interim: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive Registro n.4, foglio n. 183

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/