REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 6 Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell’albo delle imprese forestali del Piemonte)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 21 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 27 e 52 dello statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;
Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41-13380 del 22
febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento
regionale8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell’albo delle imprese
forestali del Piemonte».
Art. 1

Modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 del regolamento
regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, le parole: «che svolgono attivita’
comprese nelle categorie di cui all’art. 2, comma 2», sono soppresse.
2. I commi 2 e 5 dell’art. 6 del regolamento regionale 8 febbraio
2010, n. 2/R, sono abrogati.
3. Al comma 3 dell’art. 12 del regolamento regionale 8 febbraio
2010, n. 2/R, le parole «e B e con sede legale in Piemonte», sono
soppresse.

Art. 2

Urgenza

Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi dell’art.
27 dello statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamentosara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Torino, 22 febbraio 2010

p. il Presidente: PEVERARO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE SICILIA LEGGE 23 febbraio 2010, n. 2 Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di eta’. Norme in materia di aiuti al lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010)

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure per il reiserimento lavorativo dei lavoratori
che hanno superato i cinquanta anni di eta’

1. All’articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
son approvate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), punto 3), dopo la parola «eta’» sono
aggiunte le seguenti: «con una riserva di risorse finanziarie nella
misura prevista dal comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente «1-bis Le risorse
finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti
previsti per l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui
al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per
cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di
lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla
presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant’anni di
eta’, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano
disoccupati da almeno sei mesi e da non piu’ di dieci anni».

Art. 2 Norme in materia di aiuti al lavoro 1. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, tra le assunzioni a tempo determinato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato pieno a parziale dei contratti di lavoro previsti dall’art. 36, comma 2, purche’ riguardanti lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 36, comma 1.

Art. 3 Norma finale 1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 23 febbraio 2010 LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 18-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 1, comma 5, e 33;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo IV del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le
parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti: « , 125-septies».
2. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le
parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».
3. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le
parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non
intenda procedere».
4. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3,
le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma
2».
5. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1,
le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite
dalle seguenti: «L’intermediario del credito indica».
6. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola:
«contraria» e’ sostituita dalla seguente: «contrarie».

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle
disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall’entrata in
vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di
tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i
finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti
disposizioni del Titolo VI e l’articolo 144 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e
le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita’
creditizie.».
2. All’articolo 3 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente
Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine
indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente
decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione
dell’Organismo, la Banca d’Italia esercita nei confronti dei
mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in
attivita’ finanziaria i poteri previsti dall’articolo 128-decies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste
dall’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche
ai mediatori persone fisiche.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e
7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8.
Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole:
«nullita’ indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«nullita’ indicate nel comma 6»; il comma 5 e’ soppresso.
2. All’articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo,
la parola: «addebitate» e’ sostituita dalla seguente: «addebitati».
3. All’articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 e’
rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma
1-ter come comma 1-bis.
4. All’articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 e’
rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 02, il comma 2
come comma 1, il comma 3 come comma 1-bis, il comma 4 come comma 2 e
il comma 5 come comma 3.
5. All’articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo
le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola:
«e» e’ soppressa.
6. All’articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-bis,
lettera a):
a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117,
comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;
b) le parole: «125-bis, commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3».
7. All’articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-bis, la
parola: «octies» e’ sostituita dalla seguente: «novies»; dopo le
parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo
periodo».
8. All’articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole:
«128-septies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-decies,
comma 2».

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono abrogati:
a) l’articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi
8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies,
8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) l’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
d) l’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.
1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo,
dell’articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni";
b) all’articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da
8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente
decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli
40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.".
1-quater. All’articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell’articolo
120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni."».
2. All’articolo 6, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto
entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita’ creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera
a) e’ aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. La Banca
d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza
di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole
o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di
moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari
finanziari."».
2. All’articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le
parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro
150.000».
3. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2,
secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d’appello»
sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo
regionale competente».
4. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3,
dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e’ soppressa.

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera
a) e’ aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. La Banca
d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza
di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole
o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di
moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari
finanziari."».
2. All’articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le
parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro
150.000».
3. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2,
secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d’appello»
sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo
regionale competente».
4. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3,
dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e’ soppressa.

Art. 6 Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All’articolo 9, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e’ sostituito dal seguente: "3. Le societa’ di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa’ di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita’ statistiche, la Banca d’Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo’ imporre alle societa’ di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.". All’articolo 7-ter della medesima legge e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all’articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".». 2. All’articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» e’ sostituita dalla seguente: «1996».

Art. 7

Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita’ diverse dalla
prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i
confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui
all’articolo 106, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 o
nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4
settembre 2010, nonche’ le societa’ fiduciarie previste dall’articolo
199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a
operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli
adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque
fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca
d’Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e le
sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;
fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono
essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e
8.
3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi, ivi comprese le relative
sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il
presente Titolo III e’ subordinata all’entrata in vigore delle
disposizioni attuative nonche’, per gli elenchi, alla costituzione
degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorita’ competenti
provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla
costituzione degli Organismi al piu’ tardi entro il 31 dicembre
2011.».
2. All’articolo 10, comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
«b) entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni
attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o
inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano
l’attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. L’istanza e’ corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di
cui all’articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma 1, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo
106 o in quello di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che
esercitano attivita’ di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca
d’Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita’ riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 106 o in quello di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla
data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita’ di
intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l’attivita’
rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto;».
3. All’articolo 10, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi
iscritti.».
4. All’articolo 10, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di
attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi
1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4,
continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto
legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi
gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad
eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5;
continuano altresi’ ad applicarsi le norme sostituite dall’articolo
9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L’articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni delle Autorita’ creditizie volte ad
assicurare la continuita’ delle segnalazioni relative ai crediti
cartolarizzati; le Autorita’ vi provvedono entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti
cessionari di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130, l’articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
attuative indicate all’articolo 9, comma 3, del presente decreto.».
5. All’articolo 10, dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:
«8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di
attuazione del presente Titolo III, l’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4
settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7,
limitatamente all’attivita’ di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio
nei confronti del pubblico l’attivita’ di rilascio di garanzie quando
il garante e l’obbligato garantito facciano parte del medesimo
gruppo. Per gruppo si intendono le societa’ controllanti e
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonche’ le
societa’ controllate dalla stessa controllante.».
6. All’Articolo 10, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative
che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni
legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione
separata dell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno
riferimento ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai
soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si
applica l’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
6, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il
secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».
2. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole:
«all’articolo 128-octies» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 128-undecies».
3. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
8, secondo periodo, le parole: «all’esercizio» sono sostituite dalle
seguenti: «per l’esercizio».
4. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
8, secondo periodo, la parola: «realizzati» e’ sostituita dalla
seguente: «realizzato».
5. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quinquies,
comma 1, lettera a), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono
soppresse.
6. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-sexies, comma
4, la parola: «alcune» e’ sostituita dalla seguente: «alcuna».
7. All’articolo 11, comma 1, capoverso 128-septies, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. La permanenza nell’elenco e’ subordinata, in aggiunta ai
requisiti indicati al comma 1, all’esercizio effettivo dell’attivita’
e all’aggiornamento professionale.».
8. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-duodecies,
comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le
parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola:
«dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».
9. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quaterdecies,
comma 1, dopo la parola: «gestione», e’ inserita la seguente: «dei».

Art. 9

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli
128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2,» sono sostituite dalle
seguenti «Ai sensi dell’articolo 128-septies comma 1,».

Art. 10

Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure
definite dallo Statuto,» sono soppresse.
2. All’articolo 19, comma 2, dopo le parole: «sono scelti»,
sopprimere la virgola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010

Misure urgenti per l’allineamento delle spese del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli obiettivi della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, ed altre disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2010, n. 26, che, tra l’altro, prevede la soppressione delle autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica»; Considerato che la sopra citata manovra di finanza pubblica ha ridotto, tra l’altro, del 10% le risorse finanziarie del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato altresi’ che la grave situazione economica in atto nel Paese impone l’adozione di misure urgenti finalizzate a contenere le spese sostenute dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto che per effetto delle sopra citate riduzioni del bilancio del Dipartimento della protezione civile, quantificate in circa 60 milioni di euro per gli anni 2011-2013, occorre conseguentemente provvedere anche al contenimento delle spese relative alle attivita’ delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del sistema nazionale di protezione civile; Viste le dichiarazioni di stato d’emergenza adottate per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di ottimizzare e contenere le spese delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del servizio nazionale di protezione civile, ai compensi spettanti ai commissari delegati nominati ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di conseguire un’ulteriore economia di spesa non inferiore al 5% di quella attualmente sostenuta, i compensi medesimi sono rideterminati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La corresponsione dei compensi previsti dall’art. 22 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e’ consentita per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte alla gestione ed al superamento dello stato di prima emergenza e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale o di grande evento, rinnovabile una sola volta. 3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nei casi degli stati d’emergenza prorogati le autorizzazioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevedono prestazioni di lavoro straordinario, sono ricondotte entro il limite di 30 ore mensili pro-capite.

Art. 2

1. Al fine di consentire un costante monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ferma restando la responsabilita’
esclusiva dei commissari delegati nominati ai sensi e per le
finalita’ di cui all’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 ed all’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9
novembre 2001 n. 401, i medesimi commissari delegati trasmettono al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento
delle attivita’ da porre in essere, nonche’ l’elenco degli atti e dei
provvedimenti adottati. Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza i medesimi commissari delegati
trasmettono il cronoprogramma e il piano degli interventi.

Art. 3

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attivita’ del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2011 i
comitati per il rientro nell’ordinario e le strutture di missione
istituiti ai sensi della vigente normativa, fatta esclusione per
quelli previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3427/2005, n. 3472/2005, n. 3504/2006, n. 3702/2008, n.
3738/2009 e n. 3750/2009.
2. Il comitato di rientro di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3750 del 2009 provvede all’espletamento
delle attivita’ dei comitati soppressi di cui al comma 1 anche ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n.
51.
3. Dal 1° gennaio 2011, l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009 e’ abrogato.

Art. 4

1. Dal 1° gennaio 2011 l’indennita’ operativa mensile prevista dal
comma 2 dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007 e’ ridotta del 10%.
2. Il comma 1 dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, concernente un
incarico di consulenza su base fiduciaria ad un medico specializzato
in materie infettivologiche, e’ soppresso.

Art. 5

1. Per il proseguimento delle iniziative da adottare in favore
della Repubblica Popolare di Haiti, il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede con i poteri di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ al rimborso ad enti anche
internazionali per i beni e servizi forniti.
2. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 1 si
provvede anche ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.

Art. 6

1. Nelle more della costituzione della segreteria per il
coordinamento interministeriale delle attivita’ nazionali, anche in
consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 dicembre 2009,n. 3836, l’incarico di cui all’art.
4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 marzo 2003, n. 3275, gia’ posto alle dipendenze funzionali del
Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve
intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2010 con oneri a carico del
Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/