DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 19-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di
Orbetello;
Visto, altresi’, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale il predetto stato di
emergenza e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;
Vista la nota del Commissario delegato del 20 dicembre 2010 con la
quale quest’ultimo, nel relazionare in ordine alle iniziative ancora
da ultimare per il definitivo ritorno alla normalita’, ha
rappresentato la necessita’ che venga mantenuto il regime
straordinario e derogatorio;
Vista la nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 6 dicembre 2010;
Acquisita l’intesa della regione Toscana con nota dell’11 novembre
2010;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di
bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente
la laguna di Orbetello e’ prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010

Determinazione del maggior fabbisogno relativo all’esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni;
Visti gli accordi di programma tra le Regioni ed il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con i quali, ai sensi dell’articolo 12
del decreto legislativo n. 422/1997 e dell’articolo 4, comma 4,
lettera a), della legge n. 59 del 1997, si e’ provveduto a
disciplinare e concordare le modalita’ del subentro delle Regioni
allo Stato nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di
amministrazione e programmazione di cui all’articolo 8 dello stesso
decreto legislativo n. 422/1997;
Visto l’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
422/1997, che demanda a specifici decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri l’attuazione dei conferimenti e l’attribuzione
alle Regioni delle risorse necessarie all’espletamento delle funzioni
delegate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – supplemento ordinario – n. 224 del 30 dicembre 2000,
concernente «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle
risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai
sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo19 novembre 1997,
n. 422, in materia di trasporto pubblico locale»;
Considerato che i fondi destinati al finanziamento delle predette
funzioni delegate, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto
legislativo n. 422/1997, sono annualmente regolati dalla legge di
stabilita’, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che i criteri di ripartizione di
tali fondi possono essere rideterminati, ai sensi del successivo
comma 7, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 9 della legge n. 59/1997;
Considerato che la rideterminazione delle risorse di cui sopra da
attribuire alle Regioni per le finalita’ in questione non risulta ad
oggi effettuata per mancanza della necessaria copertura finanziaria,
da assicurare con le modalita’ previste dal predetto articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge n. 196/2009, per motivi di
compatibilita’ con gli obiettivi di finanza pubblica;
Considerato che il mancato adeguamento delle risorse da attribuire
alle Regioni ha causato, in particolare, per l’esercizio 2002 per le
Regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia,
Toscana, Veneto e Umbria un maggior fabbisogno rispetto ai
finanziamenti rivenienti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 novembre 2000, al fine di garantire un livello di
servizi corrispondente a quello del 2000;
Considerato che tale maggior fabbisogno e’ stato quantificato in
complessivi euro 12.808.130,00 dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sulla base delle informazioni fornite alle regioni per
il tramite dei Comitati di monitoraggio istituiti ai sensi degli
accordi di programma stipulati in applicazione dell’articolo 8 del
decreto legislativo n. 422/1997;
Ritenuto che in mancanza di specifiche disponibilita’ finanziarie
necessarie alla copertura dell’intero fabbisogno possa provvedersi
alla copertura del predetto fabbisogno 2002 delle citate Regioni,
pari ad euro 12.808.130,00 mediante l’utilizzo delle risorse previste
dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
novembre 2000, impegnate per i servizi aggiuntivi nello stesso
esercizio e mai erogate a causa della mancata attivazione dei
richiamati servizi, analogamente a quanto effettuato per il 2001 con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007;
Viste le note 8 aprile 2009 del Ministero dell’economia e delle
finanze e 18 giugno 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Acquisita il 29 aprile 2010 l’intesa della Conferenza Unificata
Stato, Regioni, citta’ e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione della legislazione ai sensi all’art. 7, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni,
all’articolo 2, lettera d), per la definizione delle iniziative
inerenti all’attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1

Il maggior fabbisogno relativo all’esercizio 2002 per le regioni
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto
e Umbria, in applicazione degli accordi di programma sottoscritti ai
sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, rispetto ai finanziamenti previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – supplemento ordinario
– n. 224 del 30 dicembre 2000, e’ individuato nella Tabella 1 che
forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2 Al finanziamento degli oneri derivanti dalla copertura del maggior fabbisogno di cui all’articolo 1, si provvede con le disponibilita’ non utilizzate nell’esercizio 2002 riferite ai servizi aggiuntivi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 e non attivati nel corso dell’esercizio stesso. Roma, 5 novembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 35

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2010

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2-2-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’articolo 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell’articolo l’articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita’ economica; Visto l’articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l’articolo 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale sostituisce l’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l’anno 2010 che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente; Visto l’articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell’articolo 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso articolo 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto articolo articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l’esclusione dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la nota n. 19202 del 22 settembre 2010 con la quale il Consiglio di Stato, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti l’11 agosto 2010, registro n. 10, foglio n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – dell’8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Consiglio di Stato e’ stato autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unita’ di personale per un onere complessivo a regime pari a € 98.213,06, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che sulla base delle risorse disponibili per le assunzioni per l’anno 2010, pari ad € 315.467,48 e del numero massimo di unita’ assumibili pari a 9, corrispondenti, rispettivamente, al 20% delle risorse relative alle cessazioni intervenute nel corso dell’anno 2009 e al 20% delle unita’ cessate nel 2009, risulta una disponibilita’ residua pari a € 217.254,42 e una disponibilita’ di unita’ pari a 6 unita’, rispetto a quanto autorizzato con il richiamato decreto del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; Visto l’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il Consiglio di Stato puo’ procedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di cui alla tabella allegata che e’ parte integrante del presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle unita’ di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2010, al netto di quelle autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010. 2. Il Consiglio di Stato e’ tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio di Stato. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 46

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010 , n. 262

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 9-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, dell’interno, dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
1. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, le parole: «innanzi ad una commissione della quale fa
parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse
scuole. Detta commissione e’ nominata dal sovrintendente scolastico
avvalendosi anche dell’Istituto culturale ladino» sono soppresse.
2. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592, e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Accertamento della conoscenza della lingua e della
cultura ladina, mochena e cimbra). – 1. Con legge provinciale sono
stabiliti criteri e modalita’ di accertamento della conoscenza della
lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis,
nonche’ della lingua mochena e di quella cimbra.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalita’ di accertamento
della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592,
sono abrogati i commi 2 e 3 e, al comma 4, le parole: «innanzi alla
commissione di cui al comma 2,» sono soppresse.
4. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592, commi 1 e 2, le parole: «dall’articolo 3, commi 2 e 3» sono
soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato e Roma, addi’ 19 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Maroni, Ministro dell’interno

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1993, n. 592, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38.
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– Il testo del primo comma dell’art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
n. 301), e’ il seguente:
«Art. 107. – Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1993, n. 592, e’ citato nella nota al titolo.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Scuola). – 1. Nelle scuole situate nelle
localita’ ladine della provincia di Trento, cosi’ come
individuate dall’art. 5, la lingua e la cultura ladina
costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da
disciplinare secondo il disposto dell’art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e
successive modifiche. Il ladino puo’ altresi’ essere usato
quale lingua di insegnamento, secondo le modalita’
stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica delle localita’ ladine che
hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole
diverse da quelle delle localita’ ladine sono esonerati, a
richiesta, dall’insegnamento della lingua e della cultura
ladina.
3. Nell’ambito delle procedure per le assunzioni a
tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per
le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo
del personale – direttivo e docente – della provincia di
Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle
localita’ ladine, i posti vacanti e disponibili sono
riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche
rispetto all’assegnazione di eventuali sedi libere sul
restante territorio provinciale a coloro che, in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i
posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della
lingua e della cultura ladina.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di
insegnamento delle localita’ ladine secondo quanto disposto
dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con
incarichi a tempo determinato o con assegnazioni
provvisorie.
4-bis. Nelle scuole materne situate nelle localita’
ladine di cui al comma 1 il ladino e’ usato, accanto alla
lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine
la legge provinciale prevede che nelle predette scuole,
nell’ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e
mobilita’ e’ riconosciuta precedenza assoluta al personale
insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l’accesso ai posti relativi, abbia
dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da
accertarsi secondo le modalita’ stabilite dalla medesima
legge provinciale.
5. Le finalita’ di tutela della lingua e della cultura
ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla
provincia anche nell’ambito dei corsi di formazione
professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle
caratteristiche formative e didattiche dei corsi
medesimi.».
«Art. 3 (Uffici pubblici). – 1. Negli uffici e nelle
amministrazioni di cui all’art. 1 aventi sede nelle
localita’ ladine della provincia di Trento e’ assegnato a
domanda, nell’ambito delle procedure per i trasferimenti e
per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede
previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta
personale avente i requisiti prescritti che dimostri la
conoscenza della lingua ladina.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti,
che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno
titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei
pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale,
anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali
delle localita’ ladine nonche’ dagli altri enti pubblici di
cui al comma 1 dell’art. 1, limitatamente alla copertura
dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma
1.».
«Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi). – 1.
Gli enti e le societa’ comunque denominati e strutturati,
che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle
localita’ ladine di cui all’art. 5 e che svolgano servizi
pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
assicurano la precedenza assoluta per l’assegnazione di
sede o per i trasferimenti presso le strutture o le
dipendenze ubicate nelle medesime localita’ ladine a coloro
che, in possesso dei previsti requisiti anche
professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e
abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei
modi prescritti.
2. Gli enti e le societa’ di cui al comma 1, in
occasione di assunzioni di personale, individuano il
fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze
ubicate nelle localita’ di cui all’art. 5, non soddisfatte
con le procedure di mobilita’ di cui al medesimo comma 1.
Per la copertura delle carenze cosi’ individuate i medesimi
enti e societa’ assicurano precedenza assoluta per le
assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a
trenta giorni, non rinnovabili nell’anno, effettuate per
soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente
motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti
anche professionali, risultino iscritti presso l’ufficio di
collocamento avente competenza territoriale sulle predette
localita’ ladine ed ivi abbiano fatto constatare
preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua
ladina accertata nei modi prescritti.».

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