DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15 Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 55 del 8-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l’articolo 1, l’articolo 4 e l’allegato B; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 1994, ed, in particolare, l’articolo 47; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto fissa un quadro per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all’energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all’energia. 2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto connesso all’energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente; b) componenti e sottounita’: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi; d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno della Comunita’ europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale nella Comunita’; f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che e’ responsabile della conformita’ al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera h), e’ considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto; g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita’ connessi al presente decreto; h) importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; i) materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti; l) progettazione del prodotto: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto; m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l’ambiente durante il suo ciclo di vita; n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all’ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita; o) ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo; p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l’uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche’ il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo; q) riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia; r) recupero di energia: l’uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l’incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore; s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l’obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; u) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; v) profilo ecologico: la descrizione, in conformita’ alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell’intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita’ fisiche misurabili; z) prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico; aa) miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio’ avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto; bb) progettazione ecocompatibile: l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita; cc) specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto; dd) specifica generale per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali; ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l’uso, calcolata per una data unita’ di prestazione di output; ff) norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita’ alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non e’ obbligatorio. 2. Le definizioni di cui al comma 1, lettere p), q) , r), s), t) ed u), si applicano ai soli fini del presente decreto, e non pregiudicano la generale applicazione delle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Art. 3 Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione 1. L’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e’ consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all’articolo 9. La circolazione di detti prodotti e’ libera. 2. E’ consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne’ messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4 Autorita’ competente 1. Il Ministero dello sviluppo economico e’ designato, ai fini dell’attuazione del presente decreto, Autorita’ competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell’attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni. 2. L’Agenzia delle Dogane e’ l’autorita’ responsabile dei controlli alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Art. 5 Funzioni dell’autorita’ competente 1. L’Autorita’ competente di cui all’articolo 4 svolge le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento; b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita’ dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da’ attuazione alla medesima misura. A tale fine l’Autorita’ competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita’ ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione; c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell’articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l’importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l’immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione; d) e’ responsabile dell’applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10; e) garantisce un’efficace sorveglianza del mercato ai fini dell’attuazione del presente decreto, anche attraverso l’uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita’ competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea; f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato; g) provvede affinche’ i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita’ dei prodotti.

Art. 6 Supporto tecnico all’autorita’ competente 1. L’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all’Autorita’ competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalita’, il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Controlli e verifiche 1. L’Autorita’ competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all’articolo 1 per verificarne la conformita’ alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. 2. Per i controlli di cui al comma 1, l’Autorita’ competente puo’ avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell’ENEA, delle Camere di commercio, dell’Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalita’, i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita’ sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita’ di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, nel rispetto dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. 5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo’ stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.

Art. 8 Responsabilita’ dell’importatore 1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e’ un mandatario, spetta all’importatore l’obbligo di: a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile; b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformita’ e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformita’ eseguita e alle dichiarazioni di conformita’ emesse.

Art. 9 Marcatura e dichiarazione di conformita’ 1. Anteriormente all’immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e’ apposta una marcatura di conformita’ CE ed e’ emessa una dichiarazione CE di conformita’ con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o, in assenza di quest’ultimo, l’importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da’ attuazione alla medesima misura. 2. La marcatura CE di conformita’ consiste delle iniziali «CE» come indicato nell’allegato I. 3. La dichiarazione CE di conformita’ contiene gli elementi specificati nell’allegato II e rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e’ resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all’articolo 8, acquisita e conservata dall’importatore. 4. E’ proibita l’apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE. 5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell’allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale. L’uso complementare di altre lingue e’ ammesso, purche’ le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana. 6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e’ consentito l’impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all’utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita’ di impiego del dispositivo.

Art. 10 Clausola di salvaguardia 1. L’autorita’ competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest’ultimo, dell’importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita’. 2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benche’ munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest’ultimo, l’importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita’ e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l’autorita’ competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all’accertamento della conformita’ del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e verifica di cui all’articolo 7, che il prodotto, benche’ munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita’, non e’ conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da’ attuazione alla medesima misura, l’autorita’ competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest’ultimo all’importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformita’ del prodotto non e’ sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l’autorita’ competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest’ultimo, dell’importatore. In caso di divieto di immissione o ritiro dal mercato, l’autorita’ informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4. Il provvedimento che limita o vieta l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne sono all’origine ed e’ notificato entro centoventi giorni dall’accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione. 5. L’autorita’ informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformita’ e’ riconducibile: a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) all’applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all’articolo 13, comma 2; c) a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 13, comma 2.

Art. 11 Valutazione di conformita’ 1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest’ultimo, l’importatore, accerta la conformita’ di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita’ deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all’allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all’allegato V. 2. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e’ progettato da un’organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e’ inclusa nell’ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell’allegato IV. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e’ progettato da un’organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e’ attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, tale sistema di gestione e’ ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell’allegato IV. 3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell’autorita’, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell’ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita’ eseguita e alle dichiarazioni di conformita’ emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Autorita’ competente.

Art. 12 Presunzione di conformita’ 1. Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE di cui all’articolo 9. 2. Si presumono altresi’ conformi i prodotti per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 3. Il prodotto cui e’ stato assegnato un marchio comunitario di qualita’ ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e’ considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita’ ecologica.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 11-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni per assicurare la funzionalita’ dei procedimenti
elettorali, nonche’ per disciplinare il voto dei cittadini
temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni
internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si
svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell’interno e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali e di agevolazioni di viaggio
1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento
delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il
Prefetto designa al Presidente della Corte d’appello, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare
componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle
commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e
nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto
dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali.
2. All’articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo
comma, e’ inserito il seguente:
«Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio
nazionale, e’ riconosciuta agli elettori un’agevolazione per il
viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno,
nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L’importo
massimo rimborsabile non puo’ essere superiore a 40 euro per il
viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

Art. 2

Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio
o missioni internazionali in occasione delle consultazioni
referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011
1. In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della
Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011,
esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione
Estero, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i
seguenti cittadini elettori temporaneamente all’estero:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di
missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio,
qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo
quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore
a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di
incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 14, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di
ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e
che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi,
nonche’, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani
all’estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano
dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma
4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di
appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome,
il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la
data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di
iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o
dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici
e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al
comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la
dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio
familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare
convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di
appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire
all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi
distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al
primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle
rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della
sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al
comma 1.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire
direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini
dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della
votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ che attesti sia il servizio presso istituti
universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di
almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla
data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei
comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1,
lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione
nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei
dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente
del professore o ricercatore.
4. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune,
tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta
elettronica certificata, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di
nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le
dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le
successive ventiquattro ore, con le stesse modalita’, invia
all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento
dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi
nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale
elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali e’ stata
rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia,
i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi
risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al
godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia
la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per
via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il
medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti
nell’elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente
all’estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta
elettronica certificata, non e’ stata riscontrata dal comune entro
tre giorni dalla sua ricezione.
5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno
fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco
previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante
espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta
dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio
consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla
data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno
successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca,
tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del
dichiarante.
6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai
sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire
la dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti dai commi 2
e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di
residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per
corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei
termini e con le modalita’ previsti al comma 5, non possono
esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli
elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per
corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora
presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto
di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di
forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per
corrispondenza all’estero.
7. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza
all’estero, nonche’ per lo svolgimento delle operazioni preliminari
allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei
risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27
dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in
quanto compatibili.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate
nello svolgimento di attivita’ istituzionali, per gli elettori di cui
al comma 1, lettera a), nonche’ per gli elettori in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari
conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle
particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della
difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’
tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai
suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero,
nonche’ di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della
difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali
intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del
diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in
cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui
all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del
medesimo articolo 19.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici
diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile
iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi
costituzionali di liberta’, personalita’ e segretezza del voto.
10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per
corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
con le schede votate dagli elettori residenti all’estero,
l’assegnazione dei relativi plichi e’ effettuata, a cura del
presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai
singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti
buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza
del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione
unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate
dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori
residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o
Stato della medesima ripartizione.
11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi
dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione
della relativa Tabella.
12. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la
spesa di euro 700.000 per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire»,
programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Maroni, Ministro dell’interno

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/01/11, n. 51 Modifiche al regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/03/11 n. 329.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 95 del 26-4-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che prevede l’istituzione di un organismo di controllo
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
settembre 2000 con il quale e’ stato istituito, ai sensi
dell’articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996,
l’organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale denominato Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 192-bis della citata
legge n. 662 del 1996, aggiunto dall’articolo 14, comma 2, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta’
sociale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l’organizzazione
interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi
compensi, i poteri e le modalita’ di finanziamento del predetto
organismo di controllo;
Visto l’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l’Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale»;
Vista la delibera del Consiglio dell’Agenzia del 24 settembre 2007,
concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale» in «Agenzia
per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione piu’
adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti
portatori di interessi del terzo settore;
Vista la relazione annuale dell’Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale al Presidente del Consiglio dei
Ministri per l’anno 2009, redatta ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001,
n. 329, laddove si evidenziano alcune criticita’ relativamente
all’attuale assetto organizzativo e ai poteri dell’agenzia medesima;
Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il
conseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia previsti
dalla legge n. 662 del 1996, e’ necessario provvedere alla modifica
del citato decreto n. 329 del 2001, con particolare riguardo ai
poteri e alla composizione dell’Agenzia medesima, nonche’ alla
modifica della denominazione prevista dal citato decreto del 26
settembre 2000;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta dell’8 luglio 2010;
Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20
settembre 2010;
Ritenuto di accogliere l’osservazione formulata dal Consiglio di
Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla
proporzione fra il numero dei componenti dell’organo e quello minimo
necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la
validita’ delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti
sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;
Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni
formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le
seguenti considerazioni:
quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale» ad «Agenzia per il
terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione
che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali
l’agenzia esercita il controllo, e’ comunque piu’ appropriata con
riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo
settore, inteso come l’ambito in cui agiscono soggetti giuridici
collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attivita’ di
utilita’ sociale;
quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento
per la individuazione del personale utilizzabile presente
nell’articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile
mantenere l’attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga
determinata la dotazione organica dell’agenzia con l’adeguato
strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua
eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilita’
di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione dell’Agenzia

1. L’agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per
il terzo settore».
2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale».

Art. 2 Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 1. La lettera f) dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’ sostituita dalla seguente: «f) cura la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle entrate, il DigitPA, l’Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;». 2. La lettera i) dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’ sostituita dalla seguente: «i) vigila sull’attivita’ di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunita’ di accesso ai mezzi di finanziamento;». 3. La lettera k) dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’ sostituita dalla seguente: «k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;». 4. La lettera l) dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’ sostituita dalla seguente: «l) collabora con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;». 5. Dopo la lettera m) dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 sono aggiunte le seguenti: «m-bis) nei casi di cessazione dell’impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministro della solidarieta’ sociale 24 gennaio 2008;»; «m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli d’intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalita’ di gestione dei registri di settore;».

Art. 3

Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. La lettera a) dell’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’
sostituita dalla seguente:
«a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti
di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione
utili ai fini dell’indirizzo, della promozione, della conoscenza e
mappatura territoriale nonche’ del controllo delle organizzazioni,
del terzo settore e degli altri enti in Italia;».
2. La lettera c) dell’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’
sostituita dalla seguente:
«c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano
degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti riconosciute come parti sociali del Governo».
3. La lettera f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’
sostituita dalla seguente:
«f) comunica agli organi competenti, per l’adozione di
provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in
occasione dello svolgimento della propria attivita’ di controllo;
trasmette all’ufficio delle entrate competente, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle
violazioni constatate, anche ai fini dell’irrogazione delle sanzioni
di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;».

Art. 4 Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 1. L’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (Composizione dell’Agenzia). – 1. L’Agenzia e’ un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il presidente e’ scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilita’ e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attivita’ degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell’Agenzia. 3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, sono sostituiti dai
seguenti:
«1. L’Agenzia e’ convocata dal presidente, quando lo ritiene
opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente
ne stabilisce l’ordine del giorno, designa i relatori e dirige i
lavori. Ogni componente puo’ richiedere al presidente la convocazione
dell’Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono
chiedere l’inserimento di punti specifici all’ordine del giorno. Il
presidente, previa verifica di conformita’, li inserisce nella prima
seduta utile.
2. Per la validita’ delle deliberazioni dell’Agenzia e’ necessaria
la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore
a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in
caso di parita’ di voti prevale il voto del presidente.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e’
sostituito dal seguente:
«l. L’Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un
numero non superiore a quindici unita’ di personale messe a
disposizione dal Comune di Milano, nonche’ di un contingente non
superiore a venti unita’ di personale provenienti dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando,
fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti,
nelle forme previste dalla normativa vigente.».

Art. 7 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, i componenti dell’organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012. 2. L’articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell’organo collegiale costituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall’articolo 4 del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 26 gennaio 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 11-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l’articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come
modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25
gennaio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito
di anzianita’ contributiva non inferiore a trentacinque anni e il
regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della
maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la
loro attivita’ nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni
lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che
maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che
prestano la loro attivita’ per almeno tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per
periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le
voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto
legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del
lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati
all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita’
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita’ di regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo
di qualita’;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e’
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto
una o piu’ delle attivita’ lavorative di cui alle lettere a), b), c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita’ ivi previste, per un
periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei
requisiti, negli ultimi dieci di attivita’ lavorativa, per le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la meta’ della vita lavorativa complessiva, per le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita’ lavorative
indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con
un’eta’ anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta’
anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’ rispetto
ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all’Allegato 1della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei
requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in
presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno
2009, un’eta’ anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella
indicata nella Tabella A di cui all’allegato 1della legge n. 247 del
2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
2009, un’eta’ anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta’
anagrafica e anzianita’ contributiva inferiore di due unita’ rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui
all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l’anno 2010, un’eta’ anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di una
unita’ rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella
predetta Tabella B;
d) per gli anni 2011 e 2012, un’eta’ anagrafica inferiore ridotta
di tre anni ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva
ridotta di due unita’ rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato
dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di eta’ anagrafica
prevista ai commi 4 e 5 non puo’ superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita’ per un
numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita’
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell’applicazione del comma 6, e’ considerata, tra le
attivita’ di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella
svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu’ lungo
nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui
alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
anche una o piu’ delle attivita’ di cui alle altre fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le
attivita’ di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita’
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo
superiore alla meta’.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso
anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti
nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior
favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del
presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando
quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto dalla prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
purche’, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

Art. 2

Modalita’ di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e
relativa documentazione

1. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il
lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la
necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia’ maturato o
maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31
dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all’Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e’ iscritto, deve essere
corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga
la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del
pensionamento secondo quanto previsto dall’articolo 1, con
riferimento sia alla qualita’ delle attivita’ svolte sia ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia
alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda, riferibili
a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di
idoneita’ alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il
trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all’articolo 4, all’interessato, nel caso in cui
l’accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla
presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento
dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei
requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il
differimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un
mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un
mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed
oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del
decreto di cui all’articolo 4, vengono adottate modalita’ di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello
svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle
attivita’ di cui all’articolo 1.
6. Il datore di lavoro e’ tenuto a rendere disponibile per il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli
obblighi di conservazione della medesima.

Art. 3 Meccanismo di salvaguardia 1. Qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, la decorrenza dei trattamenti e’ differita, con criteri di priorita’ in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all’articolo 4, e, a parita’ degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 4

Modalita’ attuative

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con
particolare riferimento:
a) all’espletamento del monitoraggio e della procedura di cui
all’articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la
specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire
nell’espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione di cui all’articolo 2, con particolare riferimento
all’accertamento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di
cui all’articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l’ente previdenziale erogatore del
trattamento pensionistico fornisce all’interessato in esito alla
presentazione della domanda di cui all’articolo 2;
d) alla predisposizione di criteri da seguire nell’espletamento
dell’attivita’ di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalita’ di utilizzo da parte dell’ente previdenziale
delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto
organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all’accertamento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo
articolo 1;
f) alle disposizioni relative alle modalita’ di rilevazione, per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte
del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita’ di cui
all’articolo 1, commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorita’ di cui
all’articolo 3;
h) alle forme e modalita’ di collaborazione tra enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 6.

Art. 5 Obblighi di comunicazione 1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita’ annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi’ come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), e’ tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L’omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 6

Disposizioni sanzionatorie

1. Ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in
materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione
dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel
caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici
previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati conseguiti
utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale
documentazione e’ tenuto al pagamento in favore degli istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di
quanto indebitamente erogato.
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nonche’ degli enti che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria verifica la veridicita’ della
documentazione di cui all’articolo 2.

Art. 7 Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/