…di un sistema di accreditamento periodico delle universita’ e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita’, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 8-3-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario, e in particolare, l’articolo
5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l’altro, l’introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un
sistema di accreditamento periodico delle universita’ e la
valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche’ il comma 3 del
medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per
l’esercizio della delega;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 6;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le attivita’
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita’ dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre
misure urgenti, e in particolare l’articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in
particolare l’articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi
all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita’ della ricerca, e in particolare l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, e, in particolare, l’articolo 2, commi 5, 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR);
Viste le linee guida europee per l’assicurazione della qualita’
nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio
2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per universita’, ateneo o atenei, tutte le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le
universita’ telematiche;
c) per corsi di studio, i corsi definiti dall’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita’;
e) per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca.
Art. 2 Oggetto 1. Per le finalita’ stabilite all’articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina: a) l’introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; b) l’introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualita’, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica e della ricerca; c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita’ e dell’efficacia delle attivita’ didattiche e di ricerca delle universita’. 2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualita’ approvato annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche’ con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all’articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle universita’ che abbiano conseguito efficienza e risultati nell’ambito della didattica e della ricerca, nonche’ la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attivita’ attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all’articolo 16.
Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita’ telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall’articolo 15 che si applicano unicamente alle universita’ statali. 2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 4 Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita’ e accreditamento delle universita’ 1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita’ e accreditamento delle universita’ opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l’assicurazione della qualita’ nell’area europea dell’istruzione superiore e si articola in: a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universita’; b) un sistema di valutazione esterna delle universita’; c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universita’. 2. In tutti i processi della valutazione e’ assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.
Art. 5
Sistema di accreditamento
1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione
all’Universita’ da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di
studio. L’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della
rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante
definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e
verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a
garantire qualita’, efficienza ed efficacia nonche’ a verificare la
sostenibilita’ economico-finanziaria delle attivita’.
3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si
intende la verifica dei requisiti di qualita’, di efficienza e di
efficacia delle attivita’ svolte. L’accreditamento periodico avviene
con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i
corsi di studio ed e’ basato sulla verifica della persistenza dei
requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante
dall’ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e
10.
Art. 6 Definizione degli indicatori per l’accreditamento 1. L’ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualita’ del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education – EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita’, definite con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche’ dell’accertamento della sostenibilita’ economico-finanziaria. 3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell’ANVUR e sul sito web di ogni singola universita’. 4. Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche’ al fine di tenere conto degli esiti dell’attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.
Art. 7
Accreditamento delle sedi
1. Le sedi delle universita’ sono sottoposte ad accreditamento,
iniziale e periodico, che si svolge in conformita’ ai criteri e agli
adempimenti stabiliti dall’ANVUR.
2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la procedura di accreditamento e’ svolta secondo un
programma stabilito dall’ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una
durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la
presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle
stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro
adottato ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono
istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, e’
trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal
Ministero all’ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei
corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento
della documentazione. A tal fine l’ANVUR puo’ avvalersi
dell’attivita’ di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di
cui all’articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare
accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si
richiede l’istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio
dell’Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una
valutazione diversa da quella dell’ANVUR, puo’ chiedere, con istanza
motivata e analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,
il riesame della valutazione. L’ANVUR, entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula
un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi
evidenziati nell’istanza di riesame.
6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell’ANVUR,
concede o nega l’accreditamento. Il decreto indica, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, le modalita’ attuative e i tempi per l’avvio
da parte della nuova sede universitaria del procedimento di
istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto
l’accreditamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale preclude
ogni ulteriore fase riguardante l’istituzione della nuova sede.
L’eventuale esito negativo dell’accreditamento di uno o piu’ corsi di
studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude
ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o
dei nuovi corsi ma non preclude l’accreditamento iniziale della sede.
8. Le sedi gia’ esistenti che non ottengano l’accreditamento
iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L’ANVUR puo’ proporre
la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto
dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 8 Accreditamento dei corsi di studio 1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico. 2. Per i corsi di studio gia’ attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall’ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni. 3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia’ esistenti ha inizio, con le modalita’ di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonche’ dalla normativa interna di ateneo. 4. Ai fini dell’accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell’universita’ verifica se l’istituendo corso e’ in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’universita’ e’ tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. 5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all’ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale fine l’ANVUR puo’ avvalersi dell’attivita’ di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui si richiede l’istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell’ANVUR puo’ chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L’ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell’istanza di riesame. 7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l’accreditamento, su conforme parere dell’ANVUR. Il decreto e’ trasmesso all’universita’ richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l’avvio dell’anno accademico. 8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l’universita’, qualora voglia procedere in un momento successivo all’attivazione o all’istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo. 9. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi. 10. I corsi gia’ attivati che non ottengano l’accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L’ANVUR puo’ proporre l’accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 9
Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
1. L’attivita’ di monitoraggio sull’applicazione degli indicatori
di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto
nel tempo degli indicatori stabiliti per l’accreditamento delle sedi
e dei corsi universitari, e’ svolta dall’ANVUR secondo criteri e
metodologie da questa stabilite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76.
2. Nell’attivita’ definita al comma 1, l’ANVUR si avvale del
contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita’ che, a
tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una
relazione sui risultati dell’applicazione degli indicatori alla sede
e ogni triennio accademico una relazione sui risultati
dell’applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.
L’ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le
modalita’ di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico
del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo,
allo stesso Ministero e all’ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al
comma 2, l’ANVUR, tenuto conto dell’esito delle verifiche di cui
all’articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo
ateneo, il mantenimento dell’accreditamento della sede o dei corsi
ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell’accreditamento con
conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di
valutazione negativa. L’ANVUR puo’ proporre l’accorpamento dei corsi,
ovvero l’attivazione delle procedure di federazione e fusione di
atenei e di razionalizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto
previsto dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal
fine l’ANVUR puo’ avvalersi dell’attivita’ di esperti della
valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 12, comma 4,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in
loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento
periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Agenzia, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero puo’ chiedere all’ANVUR, con motivata richiesta, da
presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del
monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma
4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta
ministeriale, l’ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell’ANVUR,
riconferma l’accreditamento della sede e del corso, o dei corsi,
ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e’ trasmesso all’universita’
e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per
l’avvio dell’anno accademico successivo a quello in corso e della
programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno
antecedente all’avvio dell’anno accademico.
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al
presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque
tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale intervenuta mancata
rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta
comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e
corredata di ogni elemento utile di valutazione, e’ inviata
dall’ateneo al Ministero e all’ANVUR, per l’avvio dell’iter
procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I risultati dell’attivita’ di monitoraggio degli indicatori
finalizzata all’accreditamento periodico confluiscono nel rapporto
sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale
dell’ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.
Art. 10
Definizione dei criteri e degli indicatori
1. L’ANVUR, entro centoventi giorni dall’emanazione del presente
decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione
periodica dell’efficienza, della sostenibilita’ economico-finanziaria
delle attivita’ e dei risultati conseguiti dalle singole universita’
nell’ambito della didattica e della ricerca e per l’assicurazione
della qualita’ degli atenei di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono
rivolte anche a misurare l’efficienza e i risultati conseguiti
nell’ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni
interne in cui sono strutturate le universita’. Gli indicatori sono
adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli
standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per
l’assicurazione della qualita’ del sistema universitario (Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for
Quality Assurance in Higher Education – EHEA), tengono conto degli
obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale
delle universita’, definite con decreto del Ministro ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli
standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in
parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l’efficienza e
l’efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli
atenei e a stimolare la competitivita’ e la qualita’ degli stessi.
4. L’attivita’ di cui al comma 1 tiene conto, altresi’, dei
seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al
presente Capo:
a) omogeneita’, in modo da consentirne l’applicazione su tutto il
territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualita’
uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualita’ di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76;
b) capacita’ di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei
corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati
della ricerca nel contesto sociale e produttivo;
c) capacita’ di esprimere coerenza tra la programmazione triennale
dell’ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai
sensi dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
5. Al fine di garantirne la massima pubblicita’, i criteri e gli
indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale
del Ministero, sul sito istituzionale dell’ANVUR e sul sito web di
ciascuna universita’.
6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica,
con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con
le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli
obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2,
nonche’ per tenere conto degli esiti dell’attivita’ di monitoraggio
di cui all’articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti
all’espletamento della procedura di definizione, adozione e
pubblicita’ di cui al presente articolo.
Art. 11 Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori 1. L’attivita’ di monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all’articolo 10 e’ svolta dall’ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall’Agenzia stessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 2. I risultati dell’attivita’ di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Art. 12
Controllo annuale
1. I nuclei di valutazione interna delle universita’, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
effettuano un’attivita’ annuale di controllo sull’applicazione dei
criteri e degli indicatori di cui all’articolo 10, anche di supporto
al monitoraggio di cui all’articolo 11, e di verifica
dell’adeguatezza del processo di auto-valutazione.
2. Gli esiti dell’attivita’, svolta con metodologie stabilite
autonomamente e raccordate con quelle definite dall’ANVUR ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto
stabilito dall’articolo 14.
3. Al fine di potenziare l’attivita’ di cui al comma 1, le
universita’ adottano metodologie interne di monitoraggio della
realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio,
che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici
assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di
valutazione e possono prevedere l’elaborazione di autonomi
indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche
docenti-studenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera r),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con
gli indicatori definiti dall’ANVUR, che misurano, a livello di
singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella
didattica, nella ricerca, nell’organizzazione e nelle performance
individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in
rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 13 Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualita’ e dell’efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonche’ alle esigenze del sistema economico e produttivo. 2. L’elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all’articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un’ampia attivita’ divulgativa delle politiche qualitative dell’ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualita’ adottato dall’ateneo. 3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna 1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 2. La relazione di cui al comma 1 e’ redatta sulla base di specifiche indicazioni dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed e’ contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all’ANVUR.
Art. 15 Incentivo per i risultati conseguiti 1. Il Ministero, per le finalita’ indicate all’articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle universita’ (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalita’ stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 2. Per le finalita’ definite al comma 1, l’ANVUR redige e trasmette al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell’attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 11 e di controllo interno di cui all’articolo 12, in cui evidenzia: a) il grado di rispondenza delle universita’ e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all’articolo 10; b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall’ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle universita’ e controllati annualmente ai sensi dell’articolo 12. 3. Il Ministero, su parere dell’ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l’incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall’ateneo che ha conseguito il piu’ alto grado di raggiungimento degli obiettivi.
Art. 16
Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati
1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato
che si trovano nel primo anno di attivita’ alla data di entrata in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e’ riconosciuto, fin dal
primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e’ riconosciuto per
la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede
nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Art. 17 Disposizioni transitorie 1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a partire dall’anno accademico successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza dell’ANVUR previsti agli articoli 6 e 10. 2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui al comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell’ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e’ cosi’ modificato: a) all’articolo 9 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: " 2. Con apposite deliberazioni le universita’ attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o piu’ corsi, le universita’ assicurano la possibilita’ per gli studenti gia’ iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita’ di esercizio della facolta’ di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati."; b) all’articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell’apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti"; c) all’articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio"; d) all’articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall’ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dall’ateneo e dalle proprie articolazioni interne".
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione dell’articolo
16 il cui onere e’ coperto ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. L’ANVUR svolge le attivita’ previste dal presente decreto
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze
Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
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