Cassazione I civile n. 28892 del 27.12.2011 Separazione, assegno divorzile, addebito, infedelta’, riduzione, beni ereditari, esclusione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il sig. A. N. con ricorso depositato il 26 novembre 2004, chiedeva al tribunale di Rimini che fosse

pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig. ra A. K. nel febbraio 1992,

dal quale erano nati i figli A. e F. , dei quali chiedeva l’affidamento.

La convenuta si costituiva chiedendo l’affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso il padre e un assegno divorzile di euro 2. 000, 00 mensili . Successivamente, con memoria, il ricorrente formulava anche domanda di risarcimento del danno esistenziale che asseriva a lui causato dal comportamento della moglie.

Il tribunale di Rimini accoglieva la domanda di scioglimento del matrimonio, stabiliva l’affido condiviso dei figli, con collocazione presso il padre e onere di mantenimento a suo carico esclusivo, rigettava la domanda di assegno divorzile e nulla statuiva circa le modalità di frequentazione dei figli da parte della madre. Rigettava la domanda di risarcimento perché tardivamente proposta.

La sig. ra K. proponeva appello in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegno divorzile ed alla mancata determinazione delle modalità di frequentazione dei figli.

La Corte d’appello, nel contraddittorio fra le parti, con sentenza depositata il settembre 2009, attribuiva all’appellante un assegno divorzile di euro 200,00 mensili. La sig.ra K ricorre avverso tale sentenza con ricorso notificato il 29 gennaio 2010, formulando due motivi. Il sig. N. ha proposto ricorso incidentale con atto notificato il 27 febbraio 2010, formulando un articolato motivo.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. riguardando la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. S, comma 6, della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo che in violazione di tale norma la sentenza impugnata avrebbe dato rilievo ai comportamenti di essa ricorrente durante il matrimonio ai fini della quantificazione dell’ assegno divorzile. Si deduce che la spettanza dell’assegno, quanto all’an debeatur ha per presupposto l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, mentre il quantum va determinato tenendo conto degli elementi indicati al, comma 6. Si lamenta che la Corte d’appello, dopo avere accertato la spettanza dell’assegno, l’abbia liquidato nella misura di soli 200, 00 euro “in ragione del comportamento e della condotta di vita” incontestatamente tenuti dalla richiedente durante il matrimonio, caratterizzati da vita libera e disordinata, abitudine a frequentare locali notturni, abuso di sostanze alcoliche e psicofarmaci”, circostanze queste non accertate in sede di separazione personale. Con il secondo motivo si denunciano violazione dell’ art. 5, comma 6, della legge sul divorzio e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che “la motivazione è contraddittoria o omessa nel punto in cui afferma che il divario di reddito appare addirittura superiore se si considera che il dott. N. risulta proprietario di più di (undici) immobili per poi trarre implicitamente la conclusione che, trattandosi di beni immobili pervenuti per successione, di essi non si deve sostanzialmente tenere conto, omettendo qualsiasi motivazione che permetta di comprendere perché i redditi derivanti da detti immobili non rilevano ai fini della valutazione del divario di reddito fra i coniugi”

. Si deduce parimenti l’omessa o insufficiente motivazione in ordine all’affermata contestazione circa la mancanza di comportamenti disdicevoli addebitati alla ricorrente, mentre tale contestazione era stata fatta al verbale dell’udienza del 22 marzo 2005, nel quale era stata dedotta l’inammissibilità per tardività della deduzione di dette circostanze. Si deduce ancora insufficienza motivazionale per non avere la Corte di merito tenuto conto del contributo dato da essa ricorrente alla conduzione familiare, avendo essa tenuto presso di sé i figli sino all’età di dieci e dodici anni, sia alla formazione del patrimonio comune e di ciascun coniuge, e per non avere spiegato perché non ha dato rilievo a tutti i singoli criteri previsti dall’art. 5 della legge sul divorzio.

Con il ricorso incidentale si prospetta un unico motivo di gravame, articolato in tre profili, denunciandosi la violazione dell’ art. 5 della legge sul divorzio e vizi motivazionali. Sotto un primo profilo si deduce che l’assegno non poteva essere attribuito alla ricorrente principale perché non aveva dimostrato il peggioramento del suo tenore di vita rispetto a quello goduto durante il matrimonio. Sotto un secondo profilo si denuncia un vizio motivazionale per avere la Corte d’appello, per un verso affermato che ai fini della determinazione dell’ assegno non rilevano i beni pervenuti dopo la separazione, e per altro verso avendone tenuto conto nel prendere in concreto in esame i redditi di esso ricorrente incidentale. Sotto un terzo profilo si lamenta che la Corte d’appello, in relazione al comportamento della controparte durante il matrimonio, non abbia escluso del tutto l’assegno.

Avendo carattere pregiudiziale, va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale, in quanto attinente all’esistenza del diritto all’assegno di divorzio, partendo dal primo profilo di censura relativo all’asserito difetto di prova dell’inadeguatezza dei mezzi della ex moglie a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Il motivo è infondato, avendone la Corte tratto implicita prova dal raffronto fra la situazione economica complessiva delle parti (pagg. 6 e 7 della sentenza) negli anni anteriori alla pronuncia di divorzio – in relazione alla quale ne andava ragguagliato il tenore di vita e i redditi della ex moglie (ex multis: Cass. 4 ottobre 2010, n. 20582; 12 luglio 2007, n. 156106 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541), espungendovi a tal fine i beni immobili pervenuti all’ex marito per successione ereditaria dopo la cessazione della convivenza in quanto “non costituenti lo sviluppo naturale dell’attività svolta durante la convivenza”. Vanno invece dichiarati inammissibili il secondo profilo del motivo, in quanto del tutto generico e non rapportato alla “ratio decidendi” della sentenza, nonché il terzo profilo del motivo, in quanto contenente una censura di mero merito.

3. Passando all’esame del primo motivo del ricorso principale, va osservato quanto segue.

Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492 (e ampiamente consolidato), in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, una volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 (ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto (ex plurimis, Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).

Nel caso di specie la Corte d’appello (pagg. 8 e 9 della sentenza) ha liquidato alla ricorrente un assegno di 200,00 euro mensili, prendendo in considerazione per un verso la durata del matrimonio, contratto nel 1992 (la separazione intervenne, secondo quanto risulta dal controricorso nel 2001), e per altro verso lo scarso contributo dato dalla ricorrente “alla gestione complessiva della vita familiare”, “in ragione del comportamento e della condotta di vita tenuti durante gli anni convivenza”.

Ciò sulla base della considerazione della disordinata, “la vita libera che l’ abitudine di frequentare locali notturni della riviera romagnola anche durante i primi anni di matrimonio quando i figli erano piccoli, l’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci (che in seguito l’hanno costretta a sottoporsi a terapie psicoanalitiche contro la dipendenza), sono circostanze non contestate in giudizio. Esse non hanno certo contribuito a creare un clima di serenità in seno alla famiglia o facilitare il rapporto con il marito, che risulta essere stato costretto in più occasioni a intervenire, anche in presenza delle forze dell’ordine, per aiutare o recuperare la donna in difficoltà a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche”. Con il motivo si deduce l’illegittimità di tale motivazione, in quanto il “criterio per la quantificazione dell’assegno di divorzio riferito alle ragioni della decisione, nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in base a pregressa separazione, deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione”, “resta superato ed assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione”.

In proposito va considerato che, ai fini della quantificazione in concreto dell’assegno, la sentenza impugnata non ha fatto riferimento alle “ragioni della decisione” – da intendersi come cause del fallimento del matrimonio in relazione alla loro addebitabilità per comportamenti anteriori alla separazione, che non possono essere accertate al di fuori del giudizio di separazione (Cass. 22 novembre 2000, n. 15055; 2 giugno 1981, n. 3549; Il giugno 1980, n. 3712) – ma al “contributo personale” dato dall’odierna ricorrente principale alla vita familiare, valutando unicamente a tal fine il suo comportamento nel corso del matrimonio. Il che deve essere considerato legittimo, in forza del disposto dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che demanda il relativo accertamento, ai fini della quantificazione dell’assegno, al giudice del divorzio, nulla avendo esso a che fare con l’addebitabilità della separazione, che può essere delibata solo in quel processo. Non avendo, quindi, il motivo colto e censurato la sopra indicata “ratio decidendi”, va dichiarato inammissibile.

4. Passando all’esame del secondo motivo del ricorso principale, va considerato che, pur essendo nella rubrica prospettata anche la violazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in concreto nello svolgimento del motivo si adducono unicamente, sotto vari profili, vizi motivazionali. Ne risulta l’inammissibilità del primo profilo, in quanto non correlato all’effettiva motivazione della sentenza, la quale ha motivato del perché non tenesse conto dei beni ereditari ai fini della spettanza dell’assegno di divorzio e cioè in relazione alla determinazione del tenore di vita al quale andava ragguagliato con il riferimento alla circostanza che essi non costituivano “lo sviluppo naturale dell’attività svolta durante la convivenza”: affermazione la cui esattezza poteva essere contestata – e non lo è stato – solo in diritto.

Quanto al secondo profilo, esso va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui si deduce l’omessa o insufficiente motivazione in ordine all’affermata mancanza di contestazione circa i comportamenti disdicevoli addebitati alla ricorrente, mancando nel motivo la trascrizione dell’atto processuale nel quale la contestazione sarebbe stata effettuata (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; 27 settembre 2009, n. 4849; 24 maggio 2006, n. 12362). Quanto al terzo profilo esso è in parte infondato e in parte inammissibile, tenuto conto del principio ampiamente consolidato secondo il quale il giudice, nella quantificazione dell’assegno, non deve necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche ad alcuni o ad uno solo di essi, come ha fatto nel caso di specie, mentre è incensurabile in questa sede essendo congruamente motivata la valutazione relativa al complessivo contributo dato dalla ricorrente alla gestione complessiva della vita familiare. In relazione alla reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. In caso di divulgazione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti.

Depositata in Cancelleria il 27.12.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 del 30-1-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l’erogazione dei
mutui di cui al comma 2 e’ consentita anche in favore
dell’imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice
delegato e’ ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne’ alle attivita’
sopravvenute dell’imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalita’ di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo’ essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo’
essere consentita e, ove sia stata disposta, e’ sospesa fino
all’esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e’ sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte
dell’imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All’articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell’economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E’ previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e’ a titolo gratuito. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e in caso di parita’ di voti prevale quello del presidente».
3. All’articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l’arresto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All’articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il
comma 6-bis e’ aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,
e’ consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione
anche in riferimento a piu’ protesti, purche’ compresi nello spazio
temporale di un triennio».

Art. 2

Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’elargizione e’ concessa agli esercenti un’attivita’
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all’attivita’ esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, l’elargizione
e’ consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne’ sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la
concessione dell’elargizione non e’ consentita e, ove sia stata
disposta, e’ sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne’ alle
attivita’ sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all’utilizzo secondo le finalita’ di
cui all’articolo 15. Il ricavato netto e’ per la meta’ acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta’ deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l’articolo 18-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita’
economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita’ economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite
appositi regolamenti, l’esonero, parziale o totale, dal pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita’ interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all’articolo 19, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 2. I membri sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell’interno su designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell’interno, su proposta del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l’individuazione della maggiore rappresentativita’»;
d) all’articolo 20:
1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di
cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di piu’ procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, e’ competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,
non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3 Modifica all’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 1. All’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4

Modifiche all’articolo 629 del codice penale

1. All’articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5

Modifica all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163

1. All’articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche’».

Art. 6 Finalita’ 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e’ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche’ la definitiva incapacita’ del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7

Presupposti di ammissibilita’

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai
creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso,
compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le
scadenze e le modalita’ di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l’adempimento dei debiti, le modalita’ per l’eventuale liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1,
il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e’ ammissibile quando il debitore:
a) non e’ assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi.

Art. 8

Contenuto dell’accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita’ del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu’ terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l’attuabilita’ dell’accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo’ prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine;
b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.

Art. 9

Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo e’ depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di
tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell’attestazione sulla fattibilita’ del piano, nonche’ l’elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita’ d’impresa deposita altresi’ le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita’ all’originale.

Art. 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento
dei provvedimenti che egli puo’ adottare ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea
forma di pubblicita’ della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente svolga attivita’ d’impresa, alla pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.

Art. 11

Raggiungimento dell’accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, e’ necessario
che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il
70 per cento dei crediti.
3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L’accordo e’ revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 Valorizzazione dell’efficienza delle universita’ e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione..

…di un sistema di accreditamento periodico delle universita’ e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita’, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 8-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario, e in particolare, l’articolo
5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l’altro, l’introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un
sistema di accreditamento periodico delle universita’ e la
valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche’ il comma 3 del
medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per
l’esercizio della delega;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 6;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le attivita’
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita’ dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre
misure urgenti, e in particolare l’articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in
particolare l’articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi
all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita’ della ricerca, e in particolare l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, e, in particolare, l’articolo 2, commi 5, 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR);
Viste le linee guida europee per l’assicurazione della qualita’
nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio
2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per universita’, ateneo o atenei, tutte le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le
universita’ telematiche;
c) per corsi di studio, i corsi definiti dall’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita’;
e) per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca.

Art. 2 Oggetto 1. Per le finalita’ stabilite all’articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina: a) l’introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; b) l’introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualita’, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica e della ricerca; c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita’ e dell’efficacia delle attivita’ didattiche e di ricerca delle universita’. 2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualita’ approvato annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche’ con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all’articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle universita’ che abbiano conseguito efficienza e risultati nell’ambito della didattica e della ricerca, nonche’ la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attivita’ attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all’articolo 16.

Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita’ telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall’articolo 15 che si applicano unicamente alle universita’ statali. 2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 4 Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita’ e accreditamento delle universita’ 1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita’ e accreditamento delle universita’ opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l’assicurazione della qualita’ nell’area europea dell’istruzione superiore e si articola in: a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universita’; b) un sistema di valutazione esterna delle universita’; c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universita’. 2. In tutti i processi della valutazione e’ assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.

Art. 5

Sistema di accreditamento

1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione
all’Universita’ da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di
studio. L’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della
rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante
definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e
verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a
garantire qualita’, efficienza ed efficacia nonche’ a verificare la
sostenibilita’ economico-finanziaria delle attivita’.
3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si
intende la verifica dei requisiti di qualita’, di efficienza e di
efficacia delle attivita’ svolte. L’accreditamento periodico avviene
con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i
corsi di studio ed e’ basato sulla verifica della persistenza dei
requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante
dall’ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e
10.

Art. 6 Definizione degli indicatori per l’accreditamento 1. L’ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualita’ del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education – EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita’, definite con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche’ dell’accertamento della sostenibilita’ economico-finanziaria. 3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell’ANVUR e sul sito web di ogni singola universita’. 4. Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche’ al fine di tenere conto degli esiti dell’attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.

Art. 7

Accreditamento delle sedi

1. Le sedi delle universita’ sono sottoposte ad accreditamento,
iniziale e periodico, che si svolge in conformita’ ai criteri e agli
adempimenti stabiliti dall’ANVUR.
2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la procedura di accreditamento e’ svolta secondo un
programma stabilito dall’ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una
durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la
presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle
stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro
adottato ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono
istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, e’
trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal
Ministero all’ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei
corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento
della documentazione. A tal fine l’ANVUR puo’ avvalersi
dell’attivita’ di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di
cui all’articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare
accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si
richiede l’istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio
dell’Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una
valutazione diversa da quella dell’ANVUR, puo’ chiedere, con istanza
motivata e analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,
il riesame della valutazione. L’ANVUR, entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula
un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi
evidenziati nell’istanza di riesame.
6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell’ANVUR,
concede o nega l’accreditamento. Il decreto indica, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, le modalita’ attuative e i tempi per l’avvio
da parte della nuova sede universitaria del procedimento di
istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto
l’accreditamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale preclude
ogni ulteriore fase riguardante l’istituzione della nuova sede.
L’eventuale esito negativo dell’accreditamento di uno o piu’ corsi di
studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude
ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o
dei nuovi corsi ma non preclude l’accreditamento iniziale della sede.
8. Le sedi gia’ esistenti che non ottengano l’accreditamento
iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L’ANVUR puo’ proporre
la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto
dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 8 Accreditamento dei corsi di studio 1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico. 2. Per i corsi di studio gia’ attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall’ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni. 3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia’ esistenti ha inizio, con le modalita’ di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonche’ dalla normativa interna di ateneo. 4. Ai fini dell’accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell’universita’ verifica se l’istituendo corso e’ in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’universita’ e’ tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. 5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all’ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale fine l’ANVUR puo’ avvalersi dell’attivita’ di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui si richiede l’istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell’ANVUR puo’ chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L’ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell’istanza di riesame. 7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l’accreditamento, su conforme parere dell’ANVUR. Il decreto e’ trasmesso all’universita’ richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l’avvio dell’anno accademico. 8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l’universita’, qualora voglia procedere in un momento successivo all’attivazione o all’istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo. 9. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi. 10. I corsi gia’ attivati che non ottengano l’accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L’ANVUR puo’ proporre l’accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 9

Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico

1. L’attivita’ di monitoraggio sull’applicazione degli indicatori
di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto
nel tempo degli indicatori stabiliti per l’accreditamento delle sedi
e dei corsi universitari, e’ svolta dall’ANVUR secondo criteri e
metodologie da questa stabilite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76.
2. Nell’attivita’ definita al comma 1, l’ANVUR si avvale del
contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita’ che, a
tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una
relazione sui risultati dell’applicazione degli indicatori alla sede
e ogni triennio accademico una relazione sui risultati
dell’applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.
L’ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le
modalita’ di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico
del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo,
allo stesso Ministero e all’ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al
comma 2, l’ANVUR, tenuto conto dell’esito delle verifiche di cui
all’articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo
ateneo, il mantenimento dell’accreditamento della sede o dei corsi
ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell’accreditamento con
conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di
valutazione negativa. L’ANVUR puo’ proporre l’accorpamento dei corsi,
ovvero l’attivazione delle procedure di federazione e fusione di
atenei e di razionalizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto
previsto dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal
fine l’ANVUR puo’ avvalersi dell’attivita’ di esperti della
valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 12, comma 4,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in
loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento
periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell’Agenzia, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero puo’ chiedere all’ANVUR, con motivata richiesta, da
presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del
monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma
4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta
ministeriale, l’ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell’ANVUR,
riconferma l’accreditamento della sede e del corso, o dei corsi,
ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e’ trasmesso all’universita’
e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per
l’avvio dell’anno accademico successivo a quello in corso e della
programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno
antecedente all’avvio dell’anno accademico.
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al
presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque
tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale intervenuta mancata
rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta
comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e
corredata di ogni elemento utile di valutazione, e’ inviata
dall’ateneo al Ministero e all’ANVUR, per l’avvio dell’iter
procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I risultati dell’attivita’ di monitoraggio degli indicatori
finalizzata all’accreditamento periodico confluiscono nel rapporto
sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale
dell’ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 10

Definizione dei criteri e degli indicatori

1. L’ANVUR, entro centoventi giorni dall’emanazione del presente
decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione
periodica dell’efficienza, della sostenibilita’ economico-finanziaria
delle attivita’ e dei risultati conseguiti dalle singole universita’
nell’ambito della didattica e della ricerca e per l’assicurazione
della qualita’ degli atenei di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono
rivolte anche a misurare l’efficienza e i risultati conseguiti
nell’ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni
interne in cui sono strutturate le universita’. Gli indicatori sono
adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli
standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per
l’assicurazione della qualita’ del sistema universitario (Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for
Quality Assurance in Higher Education – EHEA), tengono conto degli
obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale
delle universita’, definite con decreto del Ministro ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli
standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in
parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l’efficienza e
l’efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli
atenei e a stimolare la competitivita’ e la qualita’ degli stessi.
4. L’attivita’ di cui al comma 1 tiene conto, altresi’, dei
seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al
presente Capo:
a) omogeneita’, in modo da consentirne l’applicazione su tutto il
territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualita’
uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualita’ di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76;
b) capacita’ di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei
corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati
della ricerca nel contesto sociale e produttivo;
c) capacita’ di esprimere coerenza tra la programmazione triennale
dell’ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai
sensi dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
5. Al fine di garantirne la massima pubblicita’, i criteri e gli
indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale
del Ministero, sul sito istituzionale dell’ANVUR e sul sito web di
ciascuna universita’.
6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica,
con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con
le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli
obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2,
nonche’ per tenere conto degli esiti dell’attivita’ di monitoraggio
di cui all’articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti
all’espletamento della procedura di definizione, adozione e
pubblicita’ di cui al presente articolo.

Art. 11 Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori 1. L’attivita’ di monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all’articolo 10 e’ svolta dall’ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall’Agenzia stessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 2. I risultati dell’attivita’ di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Art. 12

Controllo annuale

1. I nuclei di valutazione interna delle universita’, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
effettuano un’attivita’ annuale di controllo sull’applicazione dei
criteri e degli indicatori di cui all’articolo 10, anche di supporto
al monitoraggio di cui all’articolo 11, e di verifica
dell’adeguatezza del processo di auto-valutazione.
2. Gli esiti dell’attivita’, svolta con metodologie stabilite
autonomamente e raccordate con quelle definite dall’ANVUR ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto
stabilito dall’articolo 14.
3. Al fine di potenziare l’attivita’ di cui al comma 1, le
universita’ adottano metodologie interne di monitoraggio della
realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio,
che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici
assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di
valutazione e possono prevedere l’elaborazione di autonomi
indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche
docenti-studenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera r),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con
gli indicatori definiti dall’ANVUR, che misurano, a livello di
singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella
didattica, nella ricerca, nell’organizzazione e nelle performance
individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in
rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13 Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualita’ e dell’efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonche’ alle esigenze del sistema economico e produttivo. 2. L’elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all’articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un’ampia attivita’ divulgativa delle politiche qualitative dell’ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualita’ adottato dall’ateneo. 3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna 1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 2. La relazione di cui al comma 1 e’ redatta sulla base di specifiche indicazioni dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed e’ contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all’ANVUR.

Art. 15 Incentivo per i risultati conseguiti 1. Il Ministero, per le finalita’ indicate all’articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle universita’ (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalita’ stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 2. Per le finalita’ definite al comma 1, l’ANVUR redige e trasmette al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell’attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 11 e di controllo interno di cui all’articolo 12, in cui evidenzia: a) il grado di rispondenza delle universita’ e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all’articolo 10; b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall’ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle universita’ e controllati annualmente ai sensi dell’articolo 12. 3. Il Ministero, su parere dell’ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l’incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall’ateneo che ha conseguito il piu’ alto grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 16

Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati

1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato
che si trovano nel primo anno di attivita’ alla data di entrata in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e’ riconosciuto, fin dal
primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e’ riconosciuto per
la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede
nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

Art. 17 Disposizioni transitorie 1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a partire dall’anno accademico successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza dell’ANVUR previsti agli articoli 6 e 10. 2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui al comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell’ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e’ cosi’ modificato: a) all’articolo 9 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: " 2. Con apposite deliberazioni le universita’ attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o piu’ corsi, le universita’ assicurano la possibilita’ per gli studenti gia’ iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita’ di esercizio della facolta’ di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati."; b) all’articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell’apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti"; c) all’articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio"; d) all’articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall’ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dall’ateneo e dalle proprie articolazioni interne".

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione dell’articolo
16 il cui onere e’ coperto ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. L’ANVUR svolge le attivita’ previste dal presente decreto
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 5 aprile 2012, n. 36 Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 84 del 10-4-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. E’ convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15,
recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del
maggio 2012.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 5 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3174):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro dell’interno (Cancellieri) (Governo Monti-I) il 27 febbraio
2012.
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 27 febbraio 2012 con parere delle Commissioni 1ª
(presupposti di costituzionalita’), 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 29
febbraio 2012.
Esaminato dalla 1ª Commissione, (Affari costituzionali), in sede
referente, il 29 febbraio 2012 e 6 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 6 marzo 2012 ed approvato il 14 marzo 2012.
Camera dei deputati (atto n. 5049):
Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede
referente il 14 marzo 2012, con pareri del Comitato per la
legislazione e della Commissione V (Bilancio).
Esaminato dal Comitato per la legislazione, in sede consultiva,
il 21 marzo 2012.
Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 21 e 22 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 26 marzo 2012 ed approvato, il 27 marzo
2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.