LEGGE 11 maggio 2012 , n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche’ per le….

…attivita’ di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2012

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia
di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, nonche’ per le attivita’ di rilevanza
strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5052):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e
dal Ministro per gli affari europei (Moavero Milanesi) il 15 marzo
2012.
Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze),
in sede referente, il 19 marzo 2012 con pareri delle commissioni I,
II, III, IV, IX, X e XIV e Questione regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI , in sede referente,
22, 27, 28, 29 marzo; 3 e 4 aprile 2012.
Esaminato in Aula ed approvato 1’11 aprile 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3255):
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze),
in sede referente, il 12 aprile 2012 con pareri delle Commissioni 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 17
aprile 2012.
Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede referente,
il 26 aprile, 2 e 8 maggio 2012.
Esaminato in Aula il 2 maggio 2012 ed approvato il 9 maggio 2012

Avvertenza:
Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 63 del 15 marzo 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 53.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15
MARZO 2012, N. 21

All’articolo 1:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «e del Ministro della difesa ovvero del
Ministro dell’interno,» sono sostituite dalle seguenti: «e,
rispettivamente, con il Ministro dell’interno o con il Ministro della
difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «con
decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», dopo le
parole: «adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente
alle Commissioni parlamentari competenti,» e la parola: «effettiva»
e’ soppressa;
alla lettera b), dopo le parole: «lo scioglimento della
societa’,» sono inserite le seguenti: «la modifica di clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo
modificato dall’articolo 3 del presente decreto,»;
alla lettera c), dopo le parole: «24 febbraio 1998, n. 58» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le
attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni
all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la
disciplina di cui al presente articolo»;
al comma 2, la parola: «effettiva» e’ soppressa;
al comma 3:
all’alinea, la parola: «effettiva» e’ soppressa;
alla lettera a), dopo le parole: «nonche’ del progetto
industriale» e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «desunti dalla natura delle loro
alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura
delle loro alleanze,» e la parola: «essi» e’ sostituita dalla
seguente: «esse»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni»;
al decimo periodo, le parole: «, oltre alla revoca della relativa
autorizzazione,» sono soppresse;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «Chiunque acquisisce una
partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’eventuale esercizio dei
poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni,» e le parole: «al superamento» sono
sostituite dalle seguenti: «che determinano il superamento»;
al sesto periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite
dalle seguenti: «al decorso»;
il settimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Qualora il potere
sia esercitato nella forma dell’imposizione di condizioni di cui al
comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione
delle condizioni imposte all’acquirente, per tutto il periodo in cui
perdura l’inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote, nonche’ le delibere o gli
atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L’acquirente che non osservi le condizioni
imposte e’ altresi’ soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell’operazione e comunque non inferiore all’1 per cento del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio»;
all’ottavo periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante»
e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «di difesa e sicurezza
nazionale» e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle
seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
al comma 7, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti:
«Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla
definizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita’
organizzative per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche
all’esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il parere di cui
al primo periodo e’ espresso entro il termine di venti giorni dalla
data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso
tale termine, il regolamento puo’ essere comunque adottato.»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» e’ sostituita dalla
seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».
All’articolo 2:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi
compresi quelli necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e
l’operativita’ dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti
di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche’ la
tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine
di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono
essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove
non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema
di regolamento, indicandone le ragioni in un’apposita relazione. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il
termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo’ essere comunque adottato»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «adottata» e’ sostituita dalla
seguente: «adottato», dopo le parole: «il trasferimento all’estero
della sede sociale,» sono inserite le seguenti: «il mutamento
dell’oggetto sociale, lo scioglimento della societa’, la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
come da ultimo modificato dall’articolo 3 del presente decreto,» e le
parole: «sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data
attuazione, notificati» sono sostituite dalle seguenti: «e’
notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione,»;
al secondo periodo, le parole: «Sono notificati» sono sostituite
dalle seguenti: «Sono notificate»;
al comma 3, dopo le parole: «deliberazione del Consiglio dei
Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente
alle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «eccezionale
di minaccia effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionale,
non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di
minaccia»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni»;
all’ottavo periodo, le parole: «di cui al comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al nono periodo, le parole: «adottate o attuate» sono sostituite
dalle seguenti: «adottati o attuati»;
all’undicesimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al
presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di
cui al comma 2 e al presente comma»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» e dopo le parole:
«e’ notificato» sono inserite le seguenti: «dall’acquirente»;
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Nel computo della
partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta
da terzi con cui l’acquirente ha stipulato uno dei patti previsti
dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti
dall’articolo 2341-bis del codice civile»;
al comma 6:
al primo periodo, la parola: «effettiva» e’ soppressa e le parole
da: «con decreto» fino a: «medesimo comma 5,» sono sostituite dalle
seguenti: «entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo
comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da
trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari
competenti,»;
al terzo periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite
dalle seguenti: «al decorso»;
il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti: «Qualora il potere
sia esercitato nella forma dell’imposizione di impegni
all’acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui
perdura l’inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i
diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante,
sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto
determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli
atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L’acquirente che non adempia agli impegni
imposti e’ altresi’ soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell’operazione, e comunque non inferiore all’1 per cento del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio»;
al sesto periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante»
e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 7, alla lettera a), le parole: «desunti dalla natura
delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla
natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» e’ sostituita dalla
seguente: «esse»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con i
regolamenti» e le parole: «il Consiglio dei Ministri delibera» sono
sostituite dalle seguenti: «il Consiglio dei Ministri delibera,» e
dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle
seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti:
«Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla
definizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita’
organizzative per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche
all’esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il
parere sullo schema di regolamento e’ espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso
tale termine, il regolamento puo’ essere comunque adottato. Qualora i
pareri espressi dalle Commisioni parlamentari competenti rechino
identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi,
trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un’apposita relazione. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il
regolamento puo’ essere comunque adottato»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» e’ sostituita dalla
seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «Fatti salvi l’articolo 1, comma 1,
lettera c), e l’articolo 2, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
e dall’articolo 2, comma 6,», le parole: «, quale definito
dall’articolo 1, comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle
seguenti: «quale definito dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli
accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o dall’Unione
europea»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche’ il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con
riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all’articolo
1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui
all’articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore dell’ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al
primo periodo che completano l’individuazione dei settori. Gli
amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi
del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e
successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione
cessano alla scadenza del mandato»;
al comma 3, le parole: «la presente disciplina» sono sostituite
dalle seguenti: «la disciplina stabilita dal presente decreto»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 1, le
disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in
data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei
decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16
ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997,
pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonche’ nei decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237
dell’8 ottobre 1999, e del Ministro dell’economia e delle finanze in
data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 5 ottobre 2004, e in data 1° aprile 2005. Cessano altresi’ di
avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di
poteri speciali presenti negli statuti societari»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «e delle comunicazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «, delle comunicazioni e degli altri
pubblici servizi»;
alla lettera b), le parole: «dell’energia.» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’energia e degli altri pubblici servizi»;
al comma 6, le parole: «all’allegato 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «all’allegato 1».
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis – (Relazione annuale alle Camere) – 1. A decorrere
dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di
ogni anno, una relazione sull’attivita’ svolta sulla base dei poteri
attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi
specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l’esercizio di
tali poteri».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 aprile 2012, n. 72 Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto….

….con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale» limitatamente alle carte e cartoni. (

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 129 del 5-6-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del
Ministro della sanita’, sentito il Consiglio superiore di sanita’,
l’aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di
individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n.
217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo
1973, con il quale e’ stato redatto il testo consolidato degli
articoli riguardanti le carte e cartoni;
Vista la richiesta di autorizzazione all’impiego di un nuovo
additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte
e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di provvedere all’aggiornamento del citato decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’
che si e’ espresso nella seduta del 13 luglio 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 8 febbraio 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro
della sanita’ 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce
«Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» e’
aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di
impiego:
«Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati
di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e
idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in
quantita’ non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e
secco».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo…..

… nazionale per il Servizio civile

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 142 del 20-6-2012

Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita’
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici
dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure
indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di
sicurezza e, dall’altro, ad assicurare la piena efficienza operativa
delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle
impegnate nel settore dell’immigrazione, nonche’ la continuita’
dell’attivita’ del Servizio civile nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di armi

1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla
criminalita’ organizzata e al terrorismo e rafforzare l’attivita’ di
prevenzione delle condotte illecite connesse all’uso delle armi:
a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di
prova verifica, altresi’, la qualita’ di arma comune da sparo,
compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi della vigente
normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita’ resa dall’interessato, contenente anche la categoria di
appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando
sussistano dubbi sull’appartenenza delle armi presentate alla
categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione
all’uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo’ chiedere un parere
non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi, di cui all’articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in
forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche
dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice
identificativo.».
b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge,
sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da
fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo’ essere riconosciuta,
a richiesta del fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma
per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al
CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente
allo specifico impiego nelle attivita’ sportive.».
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed
autorizzate dalle competenti autorita’ di pubblica sicurezza ai sensi
della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come
armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorita’
trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi
dell’arma ai fini dell’inserimento nel registro di cui all’articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo
di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti
di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di
porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non
soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione
all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere
assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato
con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne
stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui
all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta
comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 3
Procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra
e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e’ fissata al 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la
disponibilita’ e la decorrenza economica al giorno successivo alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e’ fissata al 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la
disponibilita’ e la decorrenza economica al giorno successivo alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 16
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. A seguito dell’avvio delle procedure concorsuali per
l’attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e’ conferito
per risulta, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della legge 5
dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso
per capo reparto. La decorrenza economica e’ fissata al giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo
squadra derivanti per risulta dall’espletamento del concorso per
l’attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli
12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’ ridotta a cinque settimane.
7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell’articolo 4 della legge 12
novembre 2011, n. 183.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 4
Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10
e’ sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’
ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall’anno
2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per
l’anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui
all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 5
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e
di sportelli unici per l’immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di
cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio
finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell’anno
2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure
di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell’anno 2012, ad apposito programma
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui
all’articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare
l’operativita’ degli sportelli unici per l’immigrazione delle
Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici
immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1
dell’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
e’ prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del
presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l’anno
2012 e’ assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell’interno.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 6
Fondazione Gerolamo Gaslini

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell’atto costitutivo, l’ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e’ trasformato in fondazione con personalita’
giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A
decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone
giuridiche di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare
riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno
l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della
predetta fondazione.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell’interno

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l’integrazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 12 luglio 2012 ,n.101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 13-7-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni
urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5194):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro delle infrastrutture e trasporti (Passera) e dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (Fornero) il 14 maggio 2012.
Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato)
e XII (Affari sociali) in sede referente il 14 maggio 2012 con pareri
del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV,
V, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII, in sede referente,
il 23, 24, 29 e 31 maggio 2012.
Esaminato in aula il 4 giugno 2012 ed approvato il 7 giugno 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3350):
Assegnato alla Commissione 11ª Commissione permanente (Lavoro,
previdenza sociale) in sede referente l’8 giugno 2012, con pareri
delle Commissioni 1ª (presupposti di costituzionalita’), 1ª , 5ª, 8ª,
9ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti, di’ costituzionalita’ il
12 giugno 2012.
Esaminato dalla Commissione 11ª Commissione, in sede referente,
il 19, 20, 26, 27 giugno 2012 e 3 e 4 luglio 2012.
Esaminato in aula il 27 giugno 2012 ed approvato il 10 luglio
2012.

Avvertenza:
Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 52, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
111 del 14 maggio 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 31.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.