DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sonnino e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 202 del 30-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio
2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sonnino
(Latina);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al
protocollo dell’ente, da otto consiglieri su dieci assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Sonnino (Latina) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Umberto Campini e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 14 agosto 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Masserano e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Masserano
(Biella);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sette
consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Masserano (Biella) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Francesca Pezone e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 20 agosto 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CONSIGLIO DI STATO REGOLAMENTO 12 settembre 2012 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 21-9-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l’art. 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante
l’approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l’istituzione dei
Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali;
Visto l’art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il
quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle
spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio
2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita’ e finanza pubblica;
Visto l’art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa in data 24 luglio 2012;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’art. 41 del Regolamento di autonomia finanziaria della
Giustizia amministrativa

1. L’art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria della
giustizia amministrativa e’ sostituito dal seguente:
«Art. 41. (Collegio dei revisori dei conti) – 1. Il Consiglio di
presidenza affida, ai sensi dell’art. 37, comma 20, del d. l. n. 98
del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo sulla
regolarita’ della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla
corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita’ e buon andamento dell’azione amministrativa della G.A.,
secondo le disposizioni del presente regolamento di autonomia
finanziaria.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e’ costituito con decreto del
Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal
Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di
presidenza e’ determinato, nei limiti delle risorse all’uopo
assegnate dal Ministero dell’economia e delle finanze, il compenso
per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei
revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e
indipendenza; non interviene nella gestione e nell’amministrazione
attiva; svolge il suo controllo su atti generali di natura
organizzatoria, finanziaria e patrimoniale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sui seguenti
atti:
a) schemi di delibere di cui all’art. 42, comma 2 del presente
regolamento;
b) schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal
segretariato generale, e presentato al Consiglio di presidenza dal
Presidente, di cui all’art. 3 del presente regolamento;
c) schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano
prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative
nella composizione della spesa all’interno dei diversi programmi;
d) schema del conto finanziario di cui all’art. 8 del presente
regolamento;
e) schema del conto generale del patrimonio di cui all’art. 9 del
presente regolamento.
4. Il Consiglio di presidenza puo’ chiedere il referto del Collegio
dei revisori su ulteriori affari.
5. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al Presidente del
Collegio dei revisori gli schemi degli atti di cui al precedente
comma 3, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio dei revisori
trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati i
predetti uffici, nei successivi otto giorni. Per il bilancio di
previsione ed il conto finanziario, di norma, i termini sono
raddoppiati.
6. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera
sugli atti di cui al precedente comma 3, possono assistere i
componenti del Collegio dei revisori.
7. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere che disattendono
anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori.
8. Il Collegio dei revisori, eventualmente per il tramite di un
proprio componente all’uopo delegato, anche in vista degli
adempimenti di cui al precedente comma 3, procede, nei casi in cui
motivatamente ne ravvisa la necessita’, ad atti di ispezione e
controllo, sull’attivita’ di tutti gli uffici amministrativi, previa
comunicazione al segretariato generale. Nell’esercizio dei suoi
poteri, e comunque in esito a tali attivita’, puo’ trasmettere
referti e proposte al Presidente e al Consiglio di presidenza.».
Roma, 12 settembre 2012

Il Presidente: Coraggio

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LEGGE 4 ottobre 2012, n. 171 Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta’ di Taranto.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 6-10-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. E’ convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129,
recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la
riqualificazione del territorio della citta’ di Taranto.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5423):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(Clini) l’8 agosto 2012.
Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attivita’
produttive), in sede referente, l’8 agosto 2012 con pareri delle
Commissioni I, V, IX, XI, XII, XIV, e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 4, 5 e
6 settembre 2012.
Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13 settembre 2012 ed approvato
il 18 settembre 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3463):
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª
(Territorio), in sede referente, il 18 settembre 2012 con pareri
delle Commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 14ª e per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 19
settembre 2012.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 20, 25
e 26 settembre 2012.
Esaminato in aula il 26, 27 settembre; 2 ottobre 2012 ed
approvato il 3 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.