DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Borgarello e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 19-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Borgarello (Pavia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da cinque
consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro delliInterno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Borgarello (Pavia) e’ sciolto.

Art. 2

La dottoressa Antonella Pagano e’ nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cellio.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 25-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cellio (Vercelli); Considerato che, in data 18 agosto 2012, il sindaco e’ deceduto; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’articolo 141, comma 1, lettera b), n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante, Decreta: Il consiglio comunale di Cellio (Vercelli) e’ sciolto Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2012 Proroga della gestione commissariale per il definitivo superamento della situazione di criticita’ in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l’acquedotto del Simbri

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2-11-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL
30 ottobre 2012

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, con il quale e’ stata disposta la
proroga, fino al 30 giugno 2012, della gestione commissariale per il
definitivo superamento della situazione di criticita’ in atto nel
territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per
l’acquedotto del Simbrivio;
Considerato che con nota del 31 luglio 2012 il Commissario delegato
per la situazione di criticita’ in rassegna ha rappresentato
l’esigenza che venga assicurata, fino al 31 dicembre 2012,
l’ultimazione degli adempimenti correlati alla definitiva chiusura
della gestione commissariale di cui al citato articolo 2
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
4021/2012;
Vista la nota del 3 agosto 2012 con cui la regione Lazio, ha
condiviso la richiesta di proroga formulata dal Commissario delegato;
Considerato che l’articolo 3, comma 2, del sopracitato
decreto-legge n. 59/2012, cosi’ come convertito dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, consente la proroga delle gestioni commissariali,
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro e non oltre il 31
dicembre 2012, prevedendo, altresi’, che per la prosecuzione degli
interventi successivi si procede ai sensi dell’articolo 5, commi
4-ter e 4-quater della citata legge n. 225/1992;
Ritenuto che nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti
previsti dalla normativa vigente per la proroga della gestione
commissariale di cui trattasi;
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con
nota n. 90542 del 24 ottobre 2012;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e’ prorogata, fino al 31 dicembre
2012, la gestione commissariale per il definitivo superamento della
situazione di criticita’ in atto nel territorio dei comuni a sud di
Roma serviti dal Consorzio per l’acquedotto del Simbrivio.
2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro
dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012

Il Presidente: Monti

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193 Regolamento concernente le modalita’ di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea; Visto l’articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini; Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini; Sentito l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Autorita’ competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno 1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e’ autorita’ competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento. 2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico e’ effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorita’ per la verifica 1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell’Italia devono essere presentate all’autorita’ individuata dall’articolo 1 unitamente al modulo di cui all’allegato V del regolamento. 2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione. 3. La data, l’ora e il luogo di consegna dei plichi all’autorita’ individuata all’articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata. 4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorita’ per la verifica e’ effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell’allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell’interno, attestante l’avvenuta presentazione. 5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell’allegato A, puo’ assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno. 6. Il Ministero dell’interno puo’ richiedere all’Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.

Art. 3 Verifica delle dichiarazioni di sostegno 1. Il Ministero dell’interno esegue: a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico; b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalita’ previste nell’allegato A, che accerta: 1) la ricevibilita’ delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di minore eta’ e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall’avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell’articolo 4 del regolamento; 2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalita’, del tipo e numero di documento e dell’autorita’ italiana che lo ha rilasciato; 3) la veridicita’ delle dichiarazioni di sostegno. I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali e’ indicato il passaporto. 2. Nel caso in cui, dall’esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell’allegato A, risultino sottoscritte piu’ dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, e’ considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario. 3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all’Autorita’ di cui all’articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata. 4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell’allegato A, il Ministero dell’interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

Art. 4 Autorita’ competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica 1. L’Agenzia per l’Italia Digitale, e’ autorita’ competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all’articolo 6 del regolamento. 2. L’Agenzia per l’Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalita’ per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1. 3. L’Agenzia per l’Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicita’ alla deliberazione di cui al comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 18 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Cancellieri, Ministro dell’interno Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Registro n. 9, foglio n. 238

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.