MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 20 dicembre 2012, n. 264 Regolamento recante la disciplina delle modalita’ di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale..

…iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale»;
Visto, in particolare, il comma 6 dell’articolo 11 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la
solidarieta’ sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana un regolamento per disciplinare le modalita’ di elezione dei
membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Acquisito il parere favorevole dell’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso nella seduta del 29 aprile 2010;
Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere
interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011;
Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio
definitivo parere nell’adunanza del 22 dicembre 2011;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento

recante la disciplina delle modalita’ di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre
2000, n. 383.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai fini della costituzione dell’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata,
l’elezione di venti membri dell’Osservatorio, rappresentativi delle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data,
l’orario, il luogo e le modalita’ di svolgimento delle elezioni. Tra
la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve
intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nel registro nazionale

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione
al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, mediante
l’espressione di una preferenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro
che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto
nell’assemblea dell’associazione, con esclusione degli associati ai
circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima
associazione iscritti ai registri di cui all’articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383.
3. Ai fini dell’individuazione del requisito della maggiore
rappresentativita’, la Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
richiede a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale
idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il
numero degli associati.
4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita’ sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione
Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime
trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare,
nel rispetto del principio di pari opportunita’ di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo. L’elenco dei candidati designati
dalle associazioni ai sensi del presente comma e’ pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed
e’ reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la
carica di componente dell’Osservatorio per due mandati.
6. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e’
conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale
delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nei registri regionali e delle province autonome

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni
a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative
nei relativi territori, concorrono ad eleggere dieci membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, mediante
l’espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si
intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie,
hanno diritto di voto nell’assemblea dell’associazione.
2. Ai fini dell’individuazione del requisito della maggiore
rappresentativita’, le associazioni iscritte nei registri regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici
regionali e delle province autonome il numero dei propri associati
mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il
termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso
Ministero e delle regioni e province autonome.
3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita’ sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui siti delle
regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime trenta
associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel
rispetto del principio di pari opportunita’ di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri regionali e provinciali
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo. L’elenco dei
candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma e’
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento
delle elezioni ed e’ reso disponibile presso la sede elettorale.
4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la
carica di componente dell’Osservatorio per due mandati.
5. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e’
conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale
delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 4

Modalita’ di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni dei membri dell’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti
rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti
seggi, destinati rispettivamente all’elezione dei dieci membri
rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui
all’articolo 2 e all’elezione dei dieci membri rappresentativi delle
associazioni iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui all’articolo 3.
2. Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede
inoltre:
a) alla individuazione delle modalita’ di presentazione delle
candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di
espressione e conteggio dei voti espressi;
b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle
schede elettorali;
c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e
delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione
di eventuali reclami.

Art. 5

Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti
e durata in carica

1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a proclamare
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino
a concorrenza del numero di membri da eleggere, secondo una
graduatoria decrescente. Qualora ai fini della proclamazione
dell’ultimo degli eletti si riscontri che piu’ candidati abbiano
riportato lo stesso numero di voti, l’individuazione del candidato
eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione non
puo’ essere rappresentata da piu’ di un membro.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre, a nominare sei
membri dell’Osservatorio individuati tra esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita’
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro ovvero ancora provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria o che abbiano
acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario.
3. L’Osservatorio dura in carica tre anni e puo’ esercitare le sue
funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei
membri.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno
dei membri dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nomina in sostituzione, con proprio decreto, il
primo dei non eletti nell’ambito del seggio nel quale era risultato
eletto il membro da sostituire.
5. Sei mesi prima della scadenza dell’Osservatorio, la Direzione
generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni ai sensi
del presente regolamento, mediante la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 318

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 13 marzo 2013 Scioglimento del consiglio dell’Unione dei comuni «Tavoliere Meridionale», in Trinitapoli, e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Considerato che il consiglio dell’Unione dei Comuni «Tavoliere
Meridionale», con sede in Trinitapoli (Barletta Andria Trani) non e’
riuscito a provvedere all’approvazione del bilancio di previsione del
2012, negligendo cosi’ un preciso adempimento previsto dalla legge,
avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’ente;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, commi 1, lettera c), e comma 8, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio dell’Unione dei Comuni «Tavoliere Meridionale», con
sede in Trinitapoli (Barletta Andria Trani) e’ sciolto.

Art. 2

Il dottor Michele Lastella e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione dell’ente fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
presidente, alla giunta ed al consiglio.
Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione..

…e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della
semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni
sull’attuazione pratica;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 1, recante delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
l’articolo 2, recante principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa, nonche’ l’Allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto
durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE);
Vista la direttiva 91/383/CEE del Consiglio che completa le misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a
durata determinata o un rapporto di lavoro interinale;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio riguardante le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una
migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione parlamentare del Senato
della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini
prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Recepimento della direttiva 2007/30/CE
e semplificazione della documentazione

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) e’ inserita la
seguente: «i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e
delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita’ previste
dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio».
2. La prima delle relazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dal
comma 1, relativa al periodo 2007-2012, e’ predisposta entro il 30
giugno 2013.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Balduzzi, Ministro della salute

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 marzo 2013, n. 47 Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita’ di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l’applicazione e
l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita’ di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante il riordino dell’imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse in attuazione all’articolo 1, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che affida
al Ministro delle finanze l’emanazione, con riferimento ai giochi
pubblici, di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle modalita’ e dei
tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi
dovuti a qualsiasi titolo nonche’ l’articolo 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, concernente la stessa potesta’ regolamentare
in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo ed, in
particolare, l’articolo 25, comma 2, come modificato dal decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni in merito
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell’articolo 12,
comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e’
provveduto all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e
scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di
unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1°
marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell’articolo
1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi
dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l’articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che demanda ad un regolamento ministeriale
l’istituzione delle scommesse a distanza a quota fissa con modalita’
di interazione diretta tra i singoli giocatori;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che
ne reca misure di esecuzione;
Visto l’articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che stabilisce le misure dell’aliquota di imposta
unica e della posta unitaria di gioco;
Visto l’articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n.
88, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunita’ europea», che ha
introdotto nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza;
Visto, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della
legge n. 88 del 2009, il quale dispone che la disciplina dei singoli
giochi da esercire e raccogliere a distanza e’ introdotta ovvero
adeguata con regolamenti ministeriali e che, nel rispetto della
disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla
istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni
generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche
d’infrastruttura, nonche’ della posta unitaria di partecipazione al
gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi,
ed alla variazione della misura del prelievo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, in applicazione del quale l’Agenzia delle
Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012, assumendo la nuova
denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della
direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative
ai servizi dell’informazione, sono stati assolti con procedura n.
2012/0029/I del 16 gennaio 2012, alla quale ha fatto seguito il
periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del
26 luglio 2012 della Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-2080 del 28 febbraio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative
alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra
giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi nonche’
l’imposta unica ad esse applicabile.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
b) abbinamento, l’individuazione da parte del concessionario
dell’effettiva sovrapposizione, anche parziale, di una o piu’ offerte
di scommessa tra loro; l’abbinamento non determina l’instaurazione di
qualsivoglia rapporto contrattuale fra i giocatori che abbiano
effettuato le relative offerte di scommessa, che resta instaurato con
il solo concessionario;
c) accettazione, la procedura di verifica da parte di AAMS delle
offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta del
singolo concessionario e da questo trasmesse al sistema centralizzato
di AAMS al fine di verificare la loro validita’ e rispondenza ai
criteri fissati da AAMS stessa. Successivamente all’accettazione da
parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma
di raccolta potranno essere abbinate dal concessionario con una o
piu’ offerte di scommessa;
d) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco,
resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento
comunitario o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente
decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;
e) codice identificativo dell’offerta di scommessa, il codice
univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascuna
offerta di scommessa accettata da AAMS; il codice identificativo
viene comunicato dal concessionario ai giocatori e garantisce
l’accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato di AAMS
della relativa offerta di scommessa ai fini di un possibile
abbinamento;
f) codice identificativo dell’abbinamento, il codice univoco
generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento;
il codice identificativo e’ dato in risposta a ciascun abbinamento
realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalita’
definite dal protocollo;
g) commissione, qualsiasi importo addebitato ad un giocatore per
l’utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione
sulle vincite;
h) commissione sulle vincite, l’importo che in caso di vincita
netta di un giocatore in un singolo mercato, il concessionario
addebitera’ a tale giocatore alla liquidazione del mercato stesso,
trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo;
i) concessionario, il soggetto titolare della concessione per
l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo
24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla
raccolta a distanza di scommesse con interazione diretta fra
giocatori ai sensi del presente decreto;
l) conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il
concessionario, di cui all’articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio
2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
m) esposizione massima, in relazione a ciascuna offerta di
scommessa l’importo massimo che il giocatore e’ disposto a mettere in
gioco;
n) evento, l’evento, anche non sportivo, relativamente al quale il
concessionario offre i mercati che sono pubblicati nel programma
ufficiale AAMS;
o) giocatore, ciascuna persona fisica identificabile tramite il
codice fiscale, che, avendo sottoscritto un contratto di conto di
gioco per la partecipazione del gioco a distanza con il
concessionario, accede alla piattaforma di raccolta del
concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione telematica
o telefonica;
p) gioco sicuro legale e responsabile, le modalita’ di gioco con
vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei
provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli
interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
q) imposta unica, l’imposta disciplinata dall’articolo 9 del
presente decreto;
r) liquidazione del mercato, fase in cui viene individuata la
vincita netta del giocatore, all’esito di un evento oggetto del
mercato;
s) mercato, l’insieme degli esiti pronosticabili per un tipo
scommessa relativamente ad un evento. Per ogni evento possono essere
istituiti uno o piu’ mercati, sulla base del palinsesto ufficiale
AAMS o dell’eventuale programma di avvenimenti personalizzati e
complementari;
t) offerta di scommessa, un’offerta «banco» o un’offerta «puntata».
L’offerta di scommessa indica l’esposizione massima prescelta dal
giocatore e, sulla base delle regole pubblicate dal concessionario
titolare della piattaforma, i parametri per la determinazione della
quota al momento dell’abbinamento;
u) offerta «banco», e’ la proposta di una scommessa, effettuata
sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto
il non realizzarsi di uno o piu’ esiti pronosticabili all’interno di
una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L’esito
pronosticato dal giocatore e’ l’opposto dell’esito pronosticato in
una offerta «puntata»;
v) offerta «puntata», e’ la proposta di una scommessa, effettuata
sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto
il realizzarsi di uno o piu’ esiti pronosticabili all’interno di una
determinata tipologia di scommessa per un mercato. L’esito
pronosticato dal giocatore e’ l’opposto dell’esito pronosticato in
una scommessa «banco»;
z) piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante la
quale il concessionario gestisce il servizio di scommesse a quota
fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco e’
registrato presso AAMS;
aa) posta di gioco, e’ l’importo scommesso dal giocatore in
relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate;
bb) programma ufficiale o palinsesto, indica l’elenco degli eventi
sportivi e non sportivi nonche’ dei relativi mercati istituiti e
pubblicati da AAMS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e sue
modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse;
cc) programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica
l’elenco degli avvenimenti sportivi e non sportivi, nonche’ dei
relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS ai
sensi del provvedimento di cui all’articolo 12 comma 1, lettera m)
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
dd) protocollo di comunicazione, il protocollo applicativo,
adottato con provvedimento di AAMS, che il concessionario deve
adottare per il colloquio in via telematica tra la propria
piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS;
ee) quota finale, il numero che e’ indicato in ogni scommessa
abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la somma
che il giocatore potra’ vincere qualora l’esito effettivo del
relativo evento corrisponda a quello pronosticato. La quota finale e’
uguale o piu’ favorevole per il giocatore della quota prescelta
indicata nell’offerta di scommessa originale;
ff) quota prescelta, il numero che e’ indicato in ogni offerta di
scommessa e che, per tale offerta di scommessa, consente di
determinare la vincita potenziale del giocatore qualora l’esito
effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato;
gg) sistema centralizzato, il sistema di elaborazione per la
gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e
di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa con
interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non
sportivi e l’imposta unica ad esse applicabile;
hh) vincita netta, l’eventuale ammontare vinto da un giocatore su
un singolo mercato e calcolato dal concessionario alla liquidazione
del mercato stesso effettuando la somma algebrica dell’ammontare
vinto e perso dal giocatore su tutte le scommesse abbinate nel
mercato stesso. L’importo scommesso dal giocatore non fa parte della
vincita netta.

Art. 2

Autorizzazione alla raccolta delle scommesse

1. Ai fini dell’autorizzazione alla raccolta delle scommesse di cui
all’articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad AAMS apposita
istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla
certificazione recante l’esito positivo della verifica tecnica
diretta ad accertare la conformita’ della piattaforma di gioco ai
requisiti riportati nelle linee guida per la certificazione,
approvate con provvedimento di AAMS e rese disponibili sul proprio
sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche
essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla
preventiva approvazione di AAMS e all’eventuale rinnovo della
certificazione.

Art. 3

Oggetto delle scommesse

1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi contenuti nel
programma ufficiale di AAMS, nonche’ nei programmi di avvenimenti
personalizzati e complementari a quello ufficiale.
2. Per ogni evento, possono essere oggetto delle offerte di
scommessa solo gli esiti dei tipi di scommessa previsti per quel
determinato evento dai programmi di cui al comma 1.
3. Il giocatore puo’ effettuare una pluralita’ di offerte «banco» e
«puntata» per ogni singolo mercato, purche’ sia attiva la procedura
di accettazione, fermo restando l’esposizione massima in relazione a
ciascuna offerta.

DECRETO 18 marzo 2013, n. 47
Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori

Art. 6

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Il pagamento delle vincite nette, detratte le commissioni
spettanti al concessionario, cosi’ come previsto dall’articolo 9,
nonche’ di eventuali rimborsi e’ effettuato dal concessionario
direttamente sul conto di gioco del giocatore.
2. Il giocatore ha diritto al rimborso in caso di scommessa non
valida, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e successive
modificazioni e, in tal caso, non potra’ essergli addebitata alcuna
commissione. Il rimborso puo’ riguardare tutti o parte degli
abbinamenti di un singolo mercato.

Art. 7

Pubblicita’ dell’esito degli eventi e comunicazioni

1. L’esito degli eventi e’ determinato ai sensi del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111, e
successive modificazioni.
2. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti
vincenti, nonche’ le ulteriori comunicazioni relative agli eventi
oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la comunicazione al
pubblico sul proprio sito o i propri siti internet. Il nome dei
giocatori non e’ mai pubblicato o altrimenti comunicato ad altri
giocatori, ivi inclusi quelli che abbiano effettuato scommesse
abbinate.

Art. 8

Offerte «puntata» e «banco»

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta di gioco per ciascuna
offerta «puntata» e’ prescelta dal giocatore da un minimo di 50
centesimi di euro, in multipli di 50 centesimi di euro.
Conseguentemente, ciascuna offerta «banco» e’ effettuata dal
giocatore in modo tale che la posta di gioco di un’eventuale offerta
«puntata» corrispondente ammonti ad un minimo di 50 centesimi di
euro.
2. Non e’ consentita l’accettazione di offerte di scommessa la cui
vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta, e’
superiore all’importo previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111.
3. Eventuali variazioni della posta di gioco sono effettuate con
provvedimento di AAMS. Fermi restando i predetti vincoli, il
concessionario ha la facolta’ di effettuare abbinamenti parziali, cui
conseguono poste di gioco inferiori.

Art. 9

Commissioni e imposta applicata

1. Per le tipologie di scommesse di cui all’articolo 4, l’imposta
unica, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera g) del citato
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e’ pari al venti per cento della
base imponibile.
2. Costituiscono base imponibile le commissioni trattenute dal
concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle
somme giocate nelle scommesse abbinate, incluse le commissioni sulle
vincite.
3. Gli importi delle commissioni sono comunicati tramite il
protocollo di comunicazione, entro le 12 ore successive al momento
della determinazione degli esiti vincenti di un mercato e per ogni
singolo giocatore. Tali importi sono convalidati dal sistema
centralizzato nell’arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. I
criteri per il calcolo delle commissioni di cui al comma 2 sono
preventivamente comunicati ad AAMS ed approvati in sede di
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1. Eventuali
variazioni di tali criteri, ai sensi dello stesso comma 1, sono
preventivamente approvate da AAMS.
4. Il sistema centralizzato calcola giornalmente l’imposta unica
determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal
concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario.
5. Il concessionario effettua il versamento dell’importo dovuto con
le modalita’ di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica dell’8 marzo 2002, n. 66.
6. L’imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista
dall’articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed
integrazioni e’ compresa nell’imposta unica di cui ai commi che
precedono.

Art. 10

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al suo
sito o ai suoi siti internet:
a) le informazioni riguardanti l’offerta di scommesse a quota fissa
con interazione diretta fra giocatori;
b) le informazioni concernenti i singoli mercati e le relative
quote prescelte o finali; il concessionario ha la facolta’ di rendere
disponibili le quote aggiornate in tempo reale solo ai giocatori che
abbiano effettuato l’accesso protetto alla piattaforma di gioco
attraverso le relative procedure di accreditamento;
c) le istruzioni per la effettuazione delle scommesse;
d) gli orari di apertura della piattaforma di raccolta;
e) le modalita’ di calcolo delle commissioni;
f) le modalita’ di pagamento delle vincite;
g) le metodologie di abbinamento delle offerte di scommessa;
h) il testo del presente regolamento;
i) le informazioni in materia di gioco sicuro legale e
responsabile, nonche’ eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;
l) la convenzione di concessione;
m) la sua denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la
partita IVA, il numero di concessione, nonche’ l’indirizzo della sua
sede legale;
n) il link diretto al sito internet di AAMS;
o) i recapiti e le modalita’ del servizio di assistenza al
giocatore.

Art. 11

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili, ne
vigila l’adozione da parte del giocatore ed impedisce l’effettuazione
delle scommesse da parte dei minorenni.
2. Il concessionario adotta e rende disponibili:
a) gli strumenti e accorgimenti, gia’ individuati in attuazione
dell’articolo 24, comma 17, lettere e) ed f) della legge 7 luglio
2009, n. 88, che consentano al giocatore di auto-escludersi
volontariamente dalla possibilita’ di effettuare scommesse per un
determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato;
b) gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i
propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilita’ di
effettuare scommesse, nelle modalita’ previste dalle linee guida per
la certificazione.
3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l’elenco dei
concessionari autorizzati all’esercizio dei giochi di cui al presente
regolamento e dei relativi siti internet.

Art. 12

Controlli e sanzioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta
applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche
attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, nonche’ sui
sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
2. Fermi rimanendo i casi di revoca e decadenza previsti dalle
convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei
giochi pubblici di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, le
autorizzazioni di cui all’articolo 2 sono soggette alla sospensione
cautelativa, con motivato provvedimento di AAMS, fino alla data in
cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da
AAMS ovvero, nel caso di inadempimento oltre trenta giorni dalla
comunicazione delle prescrizioni. La sospensione cautelativa e’
adottata fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla
emissione della decisione definitiva circa l’adozione del
provvedimento di decadenza, nei seguenti casi:
a) in caso di perdita dei requisiti per l’autorizzazione, di cui
all’articolo 2;
b) quando nello svolgimento dell’attivita’ sono commesse
reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11.
3. In caso di sospensione cautelativa, nessun rimborso, indennizzo
o risarcimento spetta al concessionario, prescindere dall’esito del
relativo procedimento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 303

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.