MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 ottobre 2013, n. 139 Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti…

…rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo decreto legislativo
di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28;
Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE
e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo di
recepimento del 31 marzo 2011, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed
integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione
di biocarburanti e bioliquidi;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi
urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca, nonche’ in materia di fiscalita’ d’impresa;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2005, supplemento n. 18, recante direttive per la
regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni
di energia di cui all’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,
n. 239;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della
direttiva 92/42/CE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre
2011 di definizione del regime di sostegno per la cogenerazione ad
alto rendimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011;
Visto il decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, recante «Attuazione dell’art. 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012»;
Visto il decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e delle tutela
del territorio e del mare recante «Determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare
l’art. 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti;
Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto
clima-energia «20-20-20», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 5 giugno 2009 prefigura uno scenario
energetico europeo piu’ sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione
delle emissioni di CO2, l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e
la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l’obiettivo
italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e’
pari al 17% del consumo finale di energia al 2020;
Visto il Piano d’Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN)
di cui alla direttiva 2009/28/CE, adottato dal Governo nazionale nel
giugno 2010;
Considerato che l’Unione Europea con la direttiva 28/2009 ha
stabilito un obbligo di immissione in consumo di miscele di
carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il
settore trasporti entro il 2020;
Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 21 dicembre
2007 COM (2007) 80 sui mercati guida: un’iniziativa per l’Europa, del
13 febbraio 2012 COM (2012) 60 sull’innovazione per una scelta
sostenibile: una bioeconomia per l’Europa, del 10 ottobre 2012 COM
(2012) 582 su un’industria europea piu’ forte per la crescita e la
ripresa economica;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea dell’8 marzo 2011
COM(2011)112 relativa ad una tabella di marcia verso un’economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare dell’8
marzo 2013, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo
2013, con il quale e’ stato approvato il documento relativo alla
nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che ha impresso una forte
spinta alla diffusione dei biocarburanti grazie allo sviluppo di
quelli di II e III generazione;
Rilevato che la Commissione europea ha presentato, il 17 ottobre
del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/CE, con la
quale propone di limitare l’utilizzo di biocarburanti di I
generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per
il settore trasporti al 2020;
Visto il citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in
particolare, l’art. 4 comma 6 ove e’ previsto che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica
accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione
di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di
altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;
Considerato che il predetto art. 4, comma 6 deve essere
interpretato secondo il proprio tenore letterale, riferito alla
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonche’
alla luce delle finalita’ perseguite dal predetto decreto legislativo
n. 28/2011 riferite dall’art. 1 anche al raggiungimento degli
obiettivi in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nei
trasporti nonche’ in relazione alle specifiche finalita’ perseguite
dallo stesso art. 4 il cui comma 1 sancisce la necessita’ che la
costruzione e l’esercizio di tutti gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili siano disciplinati secondo speciali
procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed
adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione;
Rilevato che, alla stregua delle pregresse considerazioni, il
predetto regime semplificato deve essere esteso agli impianti di
produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda e
di terza generazione ovverossia con filiera di produzione a partire
da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale comunque non
destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti
dell’industria alimentare ovvero di colture dedicate alla
valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione
con la filiera alimentare o derivanti da altri processi;
Rilevato che nei predetti casi la produzione di bioliquidi
combustibili comporta la riduzione dell’utilizzazione dei
combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e
di altri fattori inquinanti e consente una utilizzazione
eco-compatibile degli indicati prodotti;
Considerato, infine, che ove i bioliquidi combustibili ottenuti
dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano
poi utilizzati quali fonte di energia primaria per il settore dei
trasporti e da tale momento gli stessi devono essere assoggettati
alla disciplina dei carburanti per auto-trazione, ai fini di
garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale;
Visto l’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 23 aprile 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n.
0019226, dell’8 ottobre 2013, cosi’ come attestata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota, n. DAGL 0006479 P-, di pari
data, con cui e’ stato comunicato il nulla osta all’ulteriore corso
del provvedimento;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle
seguenti definizioni:
a) bioraffinazione : attivita’ che consiste nell’integrazione di
processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o
microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici
ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico
sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai
predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata
bioraffineria. Nell’ambito della attivita’ di bioraffinazione
rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di
processi;
b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacita’ di
processo fissa e privi di flessibilita’ con una filiera di produzione
a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e
anche della filiera agricola convenzionale;
c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono
produrre diversi materiali per una pluralita’ di possibili
utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o
forestale, scarti dell’industria agroalimentare e alimentare (es.
grassi animali), oli esausti;
d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono
produrre diversi materiali per una pluralita’ di possibili
utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni
di terreni marginali o non agricoli o in mare;
e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima
approvvigionata secondo modalita’ eco-sostenibili sotto il profilo
dell’emissione di CO2.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresi’, le
definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28.

Art. 2

Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori
che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione
di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da
filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di
approvvigionamento di cui all’art. 3.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalita’ di
autorizzazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
3. Al fine dell’attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le
modalita’ individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee
guida emanate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la
realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di
competenza.
4. Nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con
caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti
gia’ realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito,
l’autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non
prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di
materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti
per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei
limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell’analogia del
processo, il richiedente presenta l’autorizzazione gia’ acquisita
dall’impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta
tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto
ambientale nel nuovo sito equivalente a quello gia’ autorizzato.

Art. 3

Piano di approvvigionamento

1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti
informazioni:
a) disponibilita’ territoriale presente o stimata delle biomasse
agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;
b) modalita’ di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio
delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase,
i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che
discendono;
c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della
tracciabilita’ del processo di approvvigionamento delle materie
prime, nonche’ della sostenibilita’, nel caso di produzione di
biocarburanti, cosi’ come individuate dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale e dal presente decreto.
2. Il piano di cui al comma 1 puo’ prevedere un sistema di
approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonche’ di
contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi
dell’area euro-mediterranea con i quali l’Italia ha attivato intese
nell’ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema
deve comunque garantire la tracciabilita’ e la sostenibilita’ di cui
alla lettera c).
3. Ai fini di cui all’art. 2, gli impianti di cui al presente
decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma
1, i seguenti obiettivi:
i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di
entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20
per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese
di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;
ii) l’elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso
di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o
contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data
di entrata in esercizio dell’impianto;
iii) l’elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso
di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o
contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto.
4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che
possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate
nell’Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di
bioraffinazione e l’ottimizzazione dell’intero ciclo produttivo,
l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di bioraffinazione
include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all’art. 2,
l’autorizzazione all’installazione, all’interno dello stabilimento,
di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti
derivanti dal loro ciclo produttivo.
2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di
cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore
eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della
bioraffineria e’ considerato calore utile al fine della definizione
di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di
cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011
con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28
dicembre 2012.
3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere
impiegate le biomasse, il cui utilizzo e’ stato autorizzato per
l’impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di
filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6
luglio 2012.

Art. 5

Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all’art. 4, prima di essere impiegati
negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito
individuate all’interno dello stabilimento.
2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente
distinto e separato dall’area adibita al deposito delle materie prime
impiegate nell’impianto.
3. L’area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente
attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad
evitare emissioni nocive per la salute umana o l’ambiente.
4. L’area di stoccaggio dei sottoprodotti e l’area di deposito
delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima
accessibilita’ per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.
5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti e’
verificato nell’ambito del procedimento di autorizzazione.

Art. 6

Sistema di tracciabilita’ e relativa documentazione

1. Il gestore dell’impianto deve garantire la presenza costante di
un sistema di tracciabilita’ delle materie prime e dei sottoprodotti
di cui al presente decreto impiegati nell’impianto in conformita’ a
quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di
tracciabilita’ e sostenibilita’.

Art. 7

Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i
limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale
parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle
emissioni.
2. Nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 1,
gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available
Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla
corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti
costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli
Enti locali e le Autorita’ preposte al controllo dei livelli delle
emissioni.

Art. 8

Revisioni

1. L’Allegato 1 del presente decreto puo’ essere modificato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9

Disciplina dello stoccaggio e dell’impiego dei liquidi combustibili
prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al
presente decreto, non direttamente avviati alla combustione
all’interno del medesimo impianto, possono essere stoccati
all’interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di
carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalita’ previsti
dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 ottobre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Orlando
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 10, foglio n.
364
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1 (Raccolta 2014) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione

1. E’ istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi
dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita’ illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita’ organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita’ illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita’ economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all’interno dei territori comunali e
provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) individuare le specifiche attivita’ illecite connesse al
traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare
riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in
partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e,
contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le
autorita’ di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per
individuare attivita’ volte a immettere nel mercato nazionale beni e
prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime
secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle
caratteristiche
merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti
da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei
soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita’ di gestione dei servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
e) verificare l’eventuale sussistenza di attivita’ illecite
relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attivita’
di bonifica, nonche’ alla gestione dei rifiuti radioattivi;
f) verificare la sussistenza di attivita’ illecite relative alla
gestione degli impianti di depurazione delle acque nonche’ alla
gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da
tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e
precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte
ad accertare eventuali attivita’ illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita’ e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorita’ giudiziaria. La
Commissione non puo’ adottare provvedimenti attinenti alla liberta’ e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche’ alla liberta’ personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di
procedura penale.

Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione e’ composta di quindici senatori e di quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche
tenendo conto della specificita’ dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti
sussista una delle condizioni indicate nella proposta di
autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione
delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla
legge 4 agosto 2008, n. 132.
2. La Commissione e’ rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio
di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e’ eletto dai componenti la
Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente e’
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parita’ di voti e’ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu’
anziano di eta’.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita’ di voti si procede ai sensi del
comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.

Art. 3

Testimonianze

1. Ferme le competenze dell’autorita’ giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione puo’ ottenere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorita’ giudiziaria o
altri organi inquirenti, nonche’ copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In
tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime
di segretezza. L’autorita’ giudiziaria provvede tempestivamente e
puo’ ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti
con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e puo’ essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l’autorita’ giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo’ essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo’ essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta

Art. 5

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4,
comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la violazione
del segreto e’ punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le pene di cui
al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6

Organizzazione interna

1. L’attivita’ e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente puo’ proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo’ organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu’ comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo’
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell’opera di agenti e di ufficiali di
polizia giudiziaria e puo’ avvalersi di tutte le collaborazioni, che
ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni
all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il
loro consenso, dagli organi a cio’ deputati e dai Ministeri
competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e’ stabilito
il numero massimo di collaborazioni di cui puo’ avvalersi la
Commissione.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2013 e di 150.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta’ a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta’ a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell’attivita’ propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 7 gennaio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina…

…della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e
la democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 dicembre 2013, n. 166 Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle societa’ controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ex articolo 23-bis del…

…decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che prevede che gli organi di Governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni;
Visto l’articolo 2389 del codice civile recante disposizioni in
materia di compensi agli amministratori di societa’;
Visto l’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni e integrazioni, che prevede speciali
disposizioni in riferimento ai compensi degli amministratori di
societa’ non quotate controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile, dal Ministero dell’economia e
delle finanze;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 23-bis, che
dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, le societa’
non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di
indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e che, per
ciascuna fascia, e’ determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa’ devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la
determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi
dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile e che
l’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi
compensi potra’ essere effettuata anche sulla base di analisi svolte
da primarie istituzioni specializzate;
Visto, altresi’, il comma 5-bis del predetto articolo, introdotto
dall’articolo 2, comma 20-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(di seguito «decreto-legge n. 95 del 2012») che stabilisce che il
compenso previsto, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del
codice civile dai consigli di amministrazione delle societa’ non
quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono limiti ai compensi inferiori;
Visto l’articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la lettera
d), che prevede che l’organo di amministrazione possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere
riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del
codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative;
Visto, altresi’, l’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del
2012, che prevede che al Presidente possono essere affidate dal
consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree
relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita’ di
controllo interno;
Visto, l’articolo 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della
legge n. 244 del 2007 che stabilisce, tra l’altro, che coloro che
sono legati da un rapporto di lavoro – instaurato successivamente
alla data del 28 settembre 2007 – con societa’ a partecipazione
pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al
tempo stesso amministratori della societa’ con cui e’ instaurato un
rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti
istituti di previdenza e di assistenza;
Visto l’articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, nella
regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa’ non
potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della
cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori ad una annualita’ di indennita’;
Visto l’articolo 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 (di seguito «decreto-legge n. 179 del 2012») che stabilisce
che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica, riguardanti le societa’
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per
societa’ quotate le societa’ emittenti strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati;
Visto l’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
in base al quale l’articolo 2497, primo comma, del codice civile,
concernente la responsabilita’ per l’attivita’ di direzione e
coordinamento delle societa’, si applica ai soggetti giuridici
collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione
sociale nell’ambito della propria attivita’ imprenditoriale ovvero
per finalita’ di natura economica o finanziaria;
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che stabilisce che il Ministro
della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed al
Ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare del trattamento
annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della
Corte di cassazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Vista la nota del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero della
giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze che il trattamento annuale
complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte
di cassazione, per l’anno 2012, e’ pari ad euro 301.320,29;
Visti gli statuti delle societa’ non quotate controllate dal
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze ha
ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del citato articolo 23-bis,
comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, della
collaborazione offerta gratuitamente dalla Luiss Business School –
Osservatorio Executive Compensation, con lettera del 25 gennaio 2012,
e del supporto tecnico della Consob – Divisione strategie
regolamentari;
Preso atto delle relazioni inviate dalla Luiss Business School –
Osservatorio Executive Compensation, in data 14 maggio 2012 e in data
20 marzo 2013, aventi ad oggetto l’individuazione di indicatori
idonei alla classificazione in fasce delle societa’ direttamente
partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze;
Tenuto conto, altresi’, che la Consob – Divisione strategie
regolamentari, con lettera del 17 maggio 2012, ha espresso parere
favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business School
– Osservatorio Executive Compensation per svolgere le analisi,
ritenendola coerente con le finalita’ previste dal citato
decreto-legge n. 201 del 2011;
Tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Luiss, per quanto
riguarda la suddivisione in fasce delle societa’ non quotate e del
limite agli emolumenti stabilito dalla legge;
Preso atto del parere n. 13649 del Consiglio di Stato, Adunanza
generale, reso in data 11 febbraio 2013, che sancisce l’attualita’
del precetto contenuto nel comma 1 dell’articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «laddove demanda al decreto
ministeriale la classificazione per fasce delle societa’ non quotate
controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e la
conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di
limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal
legislatore del 2012» e «calibrati quanto piu’ possibile sulla reale
consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore
del carico di impegni e responsabilita’ gravanti sugli
amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per
l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 2648/13 del Consiglio di Stato, espresso
nell’Adunanza del 23 maggio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente del 26
settembre 2013 e del 3 ottobre 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n. 16155 del 20 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle societa’
non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile.
2. Le societa’ non quotate, controllate dalle societa’ di cui al
comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
societa’ emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati e alle loro controllate.

Art. 2

Classificazione delle societa’
per fasce di complessita’

1. Le societa’ alle quali e’ applicabile il presente decreto sono
classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessita’
organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse
societa’. Tali indicatori – da desumere dai bilanci approvati,
consolidati ove esistenti – sono:
a) «valore della produzione»;
b) «investimenti»;
c) «numero dei dipendenti».
Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio
degli ultimi tre esercizi.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono
cosi’ individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la
necessita’ del superamento della soglia per tutti i parametri:

=====================================================================
| | Valore della | | Numero dei |
| | produzione | Investimenti | dipendenti |
| Fascia |(milioni di euro)|(milioni di euro) | (unita’) |
+============+=================+===================+================+
| 1 | ≥ 1.000 | ≥ 500 | ≥ 5.000 |
+————+—————–+——————-+—————-+
| 2 | ≥ 100 | ≥ 1 | ≥ 500 |
+————+—————–+——————-+—————-+
| 3 | < 100 | < 1 | < 500 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+ 3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli asset patrimoniali gestiti, le societa' classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2. 4. La societa' di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessita' operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1. 5. La societa' costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, classificabile, alla data del presente decreto e sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, nella fascia 2, non puo' ricadere in una fascia inferiore, qualora per effetto dell'operazione di scissione di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non superasse tutte le soglie dei parametri di cui al comma 2. Art. 3 Limite massimo degli emolumenti 1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, e' determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze: ========================================= | | Limite retributivo (% | | | del trattamento | | | economico del Primo | | |Presidente di Corte di | | Fascia | cassazione) | +===============+=======================+ | 1 | 100% | +---------------+-----------------------+ | 2 | 80% | +---------------+-----------------------+ | 3 | 50% | +---------------+-----------------------+ 2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nei casi in cui l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della societa', sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai precedenti commi per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. 4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non puo' essere superiore al 30 per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza. 5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica. 6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti. Art. 4 Obbligo del consiglio di amministrazione di riferire all'assemblea 1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista. 2. La relazione di cui al precedente comma illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalita' perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 3. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa ogni anno dalle Societa' al Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla base delle relazioni ricevute, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del presente decreto. Art. 5 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 dicembre 2013 Il Ministro: Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 467 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.