DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014 Approvazione del Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
(testo unico)» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche» ed in particolare l’art. 5, come modificato dall’art. 2
del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e
distribuzione di energia elettrica»;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque e, in particolare, l’art. 13 della
medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto
idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato
membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino
idrografico»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
Visto, in particolare, l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1,
lettera a), individua il distretto idrografico delle Alpi Orientali,
comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte;
Visti, inoltre, l’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni «Valore, finalita’ e contenuti del
Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117 relativo al
Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico
e’ adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione
interna del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»;
Visti, in particolare, l’art. 57 e l’art. 66 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
concernenti le modalita’ di adozione e approvazione del Piano di
bacino distrettuale;
Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, concernenti la procedura di valutazione ambientale
strategica;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha
prorogato le autorita’ di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni;
Visto, altresi’, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
e, in particolare, l’art. 1, comma 3-bis che prevede che l’adozione
dei piani di gestione di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE
sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai
comitati istituzionali delle autorita’ di bacino di rilievo
nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il
Piano di gestione non gia’ rappresentate nei medesimi comitati
istituzionali;
Considerato che l’Autorita’ di bacino del fiume Adige e l’Autorita’
di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione, in ottemperanza a quanto disposto dalla
direttiva 2000/60/CE hanno promosso la partecipazione attiva di tutte
le parti interessate all’elaborazione del Piano di gestione del
distretto idrografico delle Alpi Orientali, provvedendo a pubblicare
e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli
utenti:
a) con decorrenza 29 aprile 2009:
il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del
Piano, con l’indicazione delle misure consultive connesse alla
elaborazione del Piano medesimo;
la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque del distretto;
b) con decorrenza 1° luglio 2009: la proposta di Piano,
concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione
di eventuali osservazioni scritte;
Considerato che sono state attivate le procedure previste dall’art.
32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, attesa la dimensione transfrontaliera del Piano, con
la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Slovenia e la
Confederazione elvetica e che sono in fase di approntamento le
corrispondenti azioni di coordinamento;
Considerato, altresi’, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, in data 18 settembre 2009 e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 apposito avviso
relativo all’attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla
proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla
sintesi non tecnica del medesimo;
Considerato, altresi’, che il periodo di consultazione sui
documenti di Piano, al fine di garantire il periodo minimo di sei
mesi per la presentazione delle osservazioni, si e’ definitivamente
chiuso in data 22 gennaio 2010;
Considerato che al termine della fase di partecipazione attiva di
cui all’art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni, si e’ provveduto all’istruttoria
delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed
integrazione degli elaborati di Piano;
Visto il decreto DVA-DEC-2010-0000080 del 1° aprile 2010 del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
contenente il parere motivato favorevole di VAS;
Tenuto conto che nel decreto di cui al punto precedente si
prescrive di dare seguito al quadro prescrittivo del parere motivato
attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo
ambientale, entro un anno dall’approvazione e adozione del Piano di
gestione;
Vista la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 dei comitati
istituzionali e i relativi allegati dell’Autorita’ di bacino del
fiume Adige e dell’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, riuniti in seduta comune ed
integrati, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, con i rappresentanti delle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il
Piano, non gia’ rappresentate nel medesimo Comitato, con cui e’ stato
adottato il Piano di gestione del distretto idrografico dell’Alto
Adriatico;
Considerato che l’art. 4, comma 4, della deliberazione n. 1 del 24
febbraio 2010 di cui al punto precedente prevede che le autorita’ di
bacino, di rilevo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell’Alto
Adriatico provvedono a coordinare l’integrazione degli elaborati del
Piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni
contenute nel parere di compatibilita’ ambientale strategica;
Vista la nota n. 816/Dir2000/60/CE del 21 maggio 2010 con la quale
le autorita’ procedenti hanno inviato al Ministero dell’ambiente la
dichiarazione di sintesi, nella quale si da’ illustrazione, ai sensi
dell’art. 17, comma b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
delle modalita’ di integrazione delle considerazioni ambientali,
delle prescrizioni e dei contributi emersi durante la procedura VAS e
di consultazione pubblica, nonche’ delle indicazioni rese dalle
autorita’ competenti nell’ambito del parere motivato; la predetta
dichiarazione di sintesi e’ stata pubblicata sul sito
www.alpiorientali.it in data 6 ottobre 2010;
Sentita la Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 57, comma
1, lettera a), n. 2, e dell’art. 66, comma 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
Vista la nota n. 2830/Dir2000/60/CE del 2 dicembre 2011 con la
quale le autorita’ procedenti, dando ulteriore riscontro al quadro
prescrittivo contenuto nel parere motivato ed alla nota prot.
DVA-2011-0025209 del 6 ottobre 2011, hanno provveduto a trasmettere
al Ministero dell’ambiente – Direzione generale per le valutazioni
ambientali, al Ministero per i beni e le attivita’ culturali –
Direzione generale per la qualita’ e la tutela del paesaggio,
l’architettura e l’arte contemporanee ed alla commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS il documento di
integrazione conoscitiva denominato «Report di fase 0» ed il progetto
esecutivo del monitoraggio di piano, ai sensi dell’art. 18 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, costituente affinamento del
piano di monitoraggio gia’ costituente parte integrante del rapporto
ambientale;
Visto il parere n. 923/2012 in data 11 maggio 2012, con il quale la
commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del
Ministero dell’ambiente ha dichiarato l’ottemperanza della
documentazione integrativa prodotta rispetto alle indicazioni
contenute nel decreto DVA-DEC-2010-0000080 del 1° aprile 2010;
Vista la successiva nota prot. 1958/dir2000/60/CE del 24 luglio
2013, con la quale le autorita’ procedenti hanno provveduto a
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee un ulteriore documento di
approfondimento focalizzato sul tema dei beni paesaggistici e
culturali e costituente dunque integrazione, su tali specifici
aspetti, del «Report di fase 0» gia’ inviato;
Vista la nota prot. 32497 del 12 dicembre 2013, con la quale il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo ha
espresso parere di conformita’, per quanto di propria competenza,
delle integrazioni prodotte rispetto alle osservazioni e condizioni
enunciate nel parere motivato VAS;
Visto il parere della Conferenza permanente Stato-regioni n. 164
del 27 luglio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione dell’8 aprile 2014;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. E’ approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del
distretto idrografico delle Alpi Orientali.
Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali
e’ composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante
del presente decreto:
relazione generale – parte prima, recante l’architettura del piano
e le caratteristiche generali del distretto idrografico;
relazione generale – parte seconda, recante l’approccio
metodologico riguardante l’analisi economica dell’utilizzo idrico a
scala distrettuale ed il repertorio dei piani e programmi;
relazione generale – parte terza, recante la sintesi delle misure
adottate in materia di informazione e consultazione pubblica;
per ciascuno dei seguenti bacini costituenti il distretto
idrografico delle Alpi Orientali:
1. bacino dell’Adige;
2. bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco;
3. bacino del Brenta-Bacchiglione;
4. sub-unita’ idrografica laguna di Venezia, bacino scolante e mare
antistante;
5. bacino del Sile;
6. bacino del Piave;
7. bacino della pianura tra Piave e Livenza;
8. bacino del Livenza;
9. bacino del Lemene;
10. bacino del Tagliamento;
11. bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado;
12. bacino dello Slizza;
13. bacino dell’Isonzo;
14. bacino del Levante;
relazione recante:
a) la descrizione generale delle caratteristiche del bacino
idrografico;
b) la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi
esercitati dalle attivita’ umane sullo stato delle acque superficiali
e sotterranee;
c) la caratterizzazione delle aree protette;
d) le reti di monitoraggio istituite ai fini dell’art. 8 e
dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE e stato delle acque
superficiali, delle acque sotterranee e delle aree protette;
e) l’elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali,
le acque sotterranee e le aree protette;
f) i programmi di misure adottati a norma dell’art. 11 della
direttiva 2000/60/CE;
allegato recante le appendici alla relazione di piano della
sub-unita’ idrografica laguna di Venezia, bacino scolante e mare
antistante;
allegato 1: metodologia per l’identificazione dei corpi idrici;
allegato 2: ricognizione delle misure di base e delle misure
supplementari;
allegato 3: abaco delle norme comunitarie e dei punti di contatto;
allegato 4: primi risultati del monitoraggio secondo le indicazioni
della direttiva 2000/60/CE;
allegato 5: programmi di monitoraggio;
allegato 6: quadro di sintesi a scala distrettuale;
allegato 7: misure di rilievo distrettuale;
appendice: repertorio dei contributi.
3. Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi
Orientali e’ corredato dal rapporto ambientale, della sintesi non
tecnica e del Piano di monitoraggio che, redatti nell’ambito della
procedura di VAS, costituiscono parte integrante dello stesso Piano.
4. Costituiscono atti complementari del piano, nell’ambito del
perfezionamento della procedura di VAS ed in ottemperanza alle
prescrizioni del parere motivato, la dichiarazione di sintesi, il
report di fase 0, il documento «Beni paesaggistici e culturali nel
distretto idrografico delle Alpi Orientali» ed il progetto esecutivo
di monitoraggio.

Art. 2

1. Il Piano di gestione di cui all’art. 1 costituisce stralcio
funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi
Orientali e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per
l’ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi
Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali
stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle
disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto in
conformita’ ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 65 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell’art. 66, punto 2, lettera b) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed in
relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 381 del 1974 e dal decreto legislativo n. 463 del 1999,
costituiscono interesse esclusivo delle province autonome di Trento e
Bolzano i territori del bacino del Piave, del bacino del Brenta, del
bacino dell’Adige, del bacino della Drava ricadenti all’interno dei
rispettivi confini provinciali e per i quali valgono le
determinazioni assunte nell’ambito dei rispettivi Piani generali di
utilizzazione delle acque, aventi valenza di Piani di bacino di
rilievo nazionale, opportunamente raccordate ai principi generali ed
agli obiettivi previsti dal Piano di gestione.

Art. 3

1. Il Piano di gestione e’ riesaminato e aggiornato nei modi e nei
tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
2. Il processo di aggiornamento del Piano di gestione alle
prescrizioni contenute nel parere motivato di VAS e’ curato dalle
autorita’ di bacino di rilevo nazionale dell’Adige e dell’Alto
Adriatico.
3. Il piano puo’ essere altresi’ modificato e/o integrato dal
comitato istituzionale nelle fasi intermedie, sia al fine di
conformarne i contenuti a nuove eventuali indicazioni della
legislazione nazionale e comunitaria, sia allo scopo di perseguire la
necessaria omogeneizzazione dei contenuti alla scala distrettuale,
sia a seguito degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee e del periodico rilevamento dell’impatto causato
dall’attivita’ antropica presente nei vari bacini idrografici, giusta
disposizione di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2008, n. 131.
4. A tal fine potra’ essere istituito un tavolo tecnico consultivo
permanente, anche suddiviso in sub-sezioni.

Art. 4

1. Il Piano di gestione e’ pubblicato sul sito web dedicato
www.alpiorientali.it, nonche’ sul sito del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare dedicato all’attuazione della
direttiva acque 2000/60/CE,
http://www.direttivaacque.minambiente.it/.
2. Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006
sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web
delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso
dall’autorita’ competente, la dichiarazione di sintesi e le misure
adottate in merito al monitoraggio del Piano, ai fini della VAS.
3. Il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi
Orientali e’ depositato, in originale, presso l’Autorita’ di bacino
del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 – 38122 Trento, e presso
l’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 Venezia
e risulta disponibile nel solo formato digitale presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via
Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma, il Ministero infrastrutture e
trasporti – il magistrato alle acque di Venezia, S. Polo n. 19 –
30125 Venezia – e presso le regioni e province autonome ricadenti nel
territorio del distretto idrografico.
4. L’Autorita’ di bacino del fiume Adige, l’Autorita’ di bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, le
regioni e province autonome il cui territorio ricade nel distretto
idrografico delle Alpi Orientali, per quanto di loro competenza, sono
incaricate dell’esecuzione del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti
organi di controllo, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni
territorialmente competenti.
Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2985

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Montepaone e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Montepaone (Catanzaro);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 26 giugno
2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Montepaone (Catanzaro) e’ sciolto.

Art. 2

La dottoressa Laura Rotundo e’ nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 128 Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso interno, di cui all’articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l’accesso alla qualifica…

…iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l’articolo 108, disciplinante l’accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 27 aprile 2006,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 luglio 2007, n. 148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita’ di conferimento
e le modalita’ d’uso dei segni di benemerenza e delle insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell’articolo 108, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di
svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell’articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli di servizio ed esami, per l’accesso alla qualifica iniziale di
vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e
dei sostituiti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all’articolo 108, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato
secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in materia. Il
decreto, in conformita’ a quanto stabilito dal presente regolamento,
indica le modalita’ di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita’ di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame,
le modalita’ di presentazione dei titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria nonche’ eventuali particolari modalita’
di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Il concorso e’ riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all’articolo 108,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla sulle seguenti materie:
a) linguaggi e tecniche di programmazione;
b) funzionalita’ e caratteristiche dei principali sistemi
operativi;
c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
d) gestione di basi di dati, problematiche d’integrita’ e
sicurezza dei dati;
e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati
con particolare riferimento alle reti locali;
f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai
protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato,
senza l’ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi:
a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita’ di
un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, sviluppo in pseudocodice di un modulo a scelta del
concorrente e realizzazione della successiva codifica in un
linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita’ di
un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell’interfaccia
grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con
traduzione di quest’ultimo in un linguaggio di programmazione a
scelta fra Dot Net e Java.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e
3, sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e
comunitario;
b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
c) dimostrazione pratica della padronanza e dell’uso corretto
delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 3

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall’amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino a un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell’interno 5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio – punti 0,8;
diploma di benemerenza con medaglia – punti 0,5;
encomio – punti 0,25;
elogio – punti 0,15;
c) anzianita’ di effettivo servizio, esclusa l’anzianita’
richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti
1,00 per ogni anno, fino a un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre
amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del bando di
indizione del concorso.
3. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo’ essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e’ nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, nel rispetto dell’equilibrio di genere. Essa e’
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e’ composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all’Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e’
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di
lingua straniera, il giudizio e’ espresso dalla commissione con
l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.

Art. 5

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e nel colloquio. L’amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell’ordine, in caso
di parita’ nella graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo 108,
comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della
qualifica, dell’anzianita’ di qualifica, dell’anzianita’ di servizio
e della maggiore eta’.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e’ approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e’
pubblicato secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in
materia.

Art. 6

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1850

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 24 luglio 2014, n. 148 Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire
l’attivita’ lavorativa dei detenuti», come modificata dall’articolo
3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall’articolo 7,
comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n.
193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di
crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione,
o che svolgono effettivamente attivita’ formative nei loro confronti;
Visto, in particolare, l’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n.
193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del finanze, sono
determinate le modalita’ e l’entita’ delle agevolazioni e degli
sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o
internati o che svolgono attivita’ formativa nei confronti degli
stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle
cooperative sociali», ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3-bis,
il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e’ individuata la misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive della
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle
retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’», ed, in particolare, gli
articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, recante «Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta’»
ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»;
Visto l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell’attuazione del
trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d’imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che
l’Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti
al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche’ ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l’opportunita’ di individuare misure idonee a promuovere
l’occupazione dei detenuti e di favorire l’organizzazione dei
lavoratori all’interno degli istituti penitenziari;
Visto l’articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in
euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei
previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l’articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, che, a decorrere dall’anno 2014, incrementa l’autorizzazione alla
spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.
193, di euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 270,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che,
nell’ambito delle risorse per l’anno 2013, di cui all’elenco 3
allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al
Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l’attivita’
lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno
2000, n. 193»;
Visto l’articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che estende all’intero anno 2013 l’ammontare massimo dei crediti di
imposta mensili concessi a norma dell’articolo 3 della legge 22
giugno 2000, n. 193;
Visto l’articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto, il termine per l’adozione, per
l’anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall’articolo 4 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall’articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta l’opportunita’ di adottare un unitario decreto
ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti
dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall’articolo
4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante
l’omogeneita’ della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese
che assumono lavoratori in esecuzione di pena o di misura di
sicurezza detentive;
Ritenuta, altresi’, l’opportunita’ di differenziare la misura delle
agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione,
pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l’anno 2013 e ad euro
10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 5
dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota 3 luglio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati

1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, e’ concesso un credito di imposta
per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso
sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale
alle giornate di lavoro prestate, per l’ anno 2013 e nella misura di
euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati
precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in
compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi e’ concesso un credito di imposta per ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014
e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il
credito di imposta e’ concesso nella misura di euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni,
anche ai rapporti di lavoro gia’ instaurati alla data del 1° gennaio
2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni
successivamente al 1° gennaio 2013.

Art. 2

Credito di imposta per attivita’ di formazione

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese
che:
a) svolgono attivita’ di formazione nei confronti di detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati
ammessi alla semiliberta’, a condizione che detta attivita’ comporti,
al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei
detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al
triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del
beneficio;
b) svolgono attivita’ di formazione mirata a fornire
professionalita’ ai detenuti o agli internati da impiegare in
attivita’ lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione
penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per
oggetto attivita’ formativa.

Art. 3

Condizioni per accedere al credito di imposta

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 spettano a condizione che
i soggetti beneficiari:
a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ovvero alla semiliberta’, con contratto di lavoro subordinato per un
periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le
imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione
dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

Art. 4

Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta anche per i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l’assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta’ o ammesso
al lavoro all’esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non
hanno beneficiato della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di
imposta di cui all’articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro
mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore
assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre
il soggetto era ristretto.

Art. 5

Utilizzazione del credito di imposta

1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilita’ degli interessi passivi e delle spese generali, ai
sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta e’ indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e’
concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in
misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore
assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di
euro 250.000 previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per i crediti d’imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi.
6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non
ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione
ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
7. A decorrere dall’anno 2015 l’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente
presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalita’ e termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non
sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita’
differenti.

Art. 6

Procedimento di accesso al credito di imposta

1. A decorrere dall’anno 2015 i soggetti che intendono fruire del
credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una
istanza, relativa sia alle assunzioni gia’ effettuate che a quelle
che si prevede di effettuare, presso l’istituto penitenziario con il
quale hanno stipulato la convenzione di cui all’articolo 3, comma 2,
che indichi i detenuti o internati lavoranti all’interno
dell’istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i
semiliberi, quantificando l’ammontare del credito d’imposta che
intendono fruire per l’anno successivo. L’Istituto penitenziario
provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei
Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle
stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l’importo
massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun
soggetto beneficiario per l’anno successivo dandone tempestiva
comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate,
l’accoglimento delle istanze e’ effettuato rideterminando gli importi
fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita’ di cui all’articolo
5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al
precedente comma 2, nei limiti dell’importo del credito d’imposta
complessivamente concesso e dell’importo maturato mensilmente sulla
base dell’effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che
rientra tra le categorie agevolabili. L’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta per un importo superiore a quello concesso
determinera’ lo scarto delle relative operazioni di versamento.
4. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai fini di
cui al comma 3, trasmette con modalita’ telematica all’Agenzia delle
entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta e
degli importi a ciascuno spettanti, nonche’ le eventuali revoche
anche parziali. L’Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni
relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della
giustizia, con le medesime modalita’, i dati relativi ai crediti
utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le modalita’ e i termini di trasmissione dei dati di cui al
comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d’intesa tra gli
uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o
dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito
d’imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
fatte salve le eventuali responsabilita’ di ordine civile, penale ed
amministrativo.
7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui
all’articolo 5, comma 7, per l’utilizzo dei crediti di imposta gia’
maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e le relative direttive del
Ministero della giustizia che prevedono le modalita’ di attribuzione
del beneficio. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
l’Agenzia delle entrate concorderanno le modalita’ con le quali
monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non
utilizzati entro lo stesso anno.

Art. 7

Risorse disponibili

1. Per l’anno 2013 il credito d’imposta di cui agli articoli 1 e 2
e’ concesso fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro
12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all’agevolazione fiscale in argomento sono
trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita’ speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all’adozione di un
nuovo decreto ministeriale il credito d’imposta, di cui agli articoli
1 e 2, e’ concesso fino a concorrenza dell’importo complessivo di
euro 6.102.828,00. L’importo delle risorse di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate nell’anno 2013, dovra’ essere comunque
versato sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate –
fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita’ speciale delle
somme utilizzate negli anni precedenti dall’Agenzia delle entrate ai
fini della lordizzazione dei predetti crediti d’imposta, in eccedenza
rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla
contabilita’ speciale medesima.

Art. 8

Criteri per la concessione degli sgravi contributivi

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti
beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e
ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte
nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e
fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi
dell’articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per
i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l’assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta’ o al
lavoro all’esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno
beneficiato della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi
contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di
ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto, a condizione che l’assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l’anno 2013 l’agevolazione contributiva di cui al comma 1 e’
concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo
decreto ministeriale l’agevolazione contributiva e’ concessa fino
alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all’Istituto nazionale della previdenza sociale
degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e’ effettuato
sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive
di cui al presente articolo sono riconosciute dall’INPS in base
all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei
datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo
informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L’INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente
articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell’economia e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana e avra’ effetto dal giorno successivo alla sua
pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2704

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.