T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che l’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n°102 prevede l’istituto della cd. legalizzazione o emersione, ovvero della sanatoria della posizione di straniero non appartenente all’Unione Europea irregolarmente presente sul territorio nazionale italiano alla data del 30 giugno 2009, in presenza di dati requisiti e a certe condizioni;

– che in particolare il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali “risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”;

– che con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di emersione presentata nell’interesse del ricorrente da certo S. K., per avere il ricorrente stesso riportato condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter l. stranieri (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato), ovvero per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale “Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato”, precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato “si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto”;

– che a corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il sopra descritto fatto di reato è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

– che peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

– che di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito;

– che di conseguenza la p.a., come da lettera depositata il 1 settembre 2011, ha ritenuto di rideterminarsi in via di autotutela sulla domanda di emersione in parola;

– che pertanto è cessata la materia del contendere;

– che le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, sono giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per intero le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Straniero – permesso di soggiorno per motivi umanitari – diniego del questore – giurisdizione del giudice ordinario

ORDINANZA N. 11535 DEL 19 MAGGIO 2009

Le S.U. hanno, per la prima volta affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998. La Corte, per affermare questo nuovo orientamento, ha valorizzato il mutato quadro normativo del regime giuridico del permesso per ragioni umanitarie, emergente dall’inserimento dell’art. 1 quater (ex art. 32 L. n. 189 del 2002) del d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990, ai sensi del quale le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. Questa rilevante innovazione, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e puntualmente confermata nella successiva normazione di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 del d.lgs n. 25 del 2008 non derogato dal d.lgs n. 159 del 2008), ha radicalmente modificato, secondo l’interpretazione delle S.U., il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore in quanto le Commissioni sono dotate di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico discrezionale in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall’ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall’art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998) mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero.

Testo Completo: Ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria. Relatore L. Macioce)

a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione.

Cass. pen., sez. VI 19-03-2007 (13-03-2007), n. 11599 Credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del dichiarato – Valutazione unitaria

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FATTO
Con sentenza in data 29 novembre 2002, il Tribunale di Perugia condannava P.A., riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto colpevole del delitto di cui all’art. 319 ter c.p. (capo C), perchè, in qualità di presidente dell’Ottava Sezione penale del Tribunale di Roma, riceveva, dopo averne accettata la promessa, la somma di circa L. 400 milioni da A.R., al fine di assicurare all’ A. e ad altri il favore nel procedimento penale n. 1335/1989 nel quale figuravano come imputati l’A. e altri, così da far conseguire loro l’impunità per i reati oggetto del procedimento (in (OMISSIS)).
Osservava il Tribunale che la responsabilità dell’imputato era da considerarsi provata sulla base, innanzi tutto, delle dichiarazioni di M.A., genero del costruttore romano A. R., il quale ultimo al tempo dei fatti era coinvolto, insieme a suoi familiari, tra cui la figlia A., moglie del M., in una inchiesta penale concernente reati fiscali e violazione della pubblica custodia di cose in relazione alla vicenda della fusione di quattro società (Pomona Seconda, Ecerno, Fillade, Pelopia) i cui bilanci erano stati falsificati allo scopo di pareggiare le plusvalenze e rendere così possibile una rilevante evasione fiscale.
Secondo gli inquirenti, per evitare che la falsificazione fosse scoperta, i bilanci 1978-1984 depositati presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Roma erano stati rubati mentre i bilanci relativi agli anni 1981-1984 a suo tempo allegati alle dichiarazioni fiscali erano stati sostituiti con quelli falsificati.
Riferiva il Tribunale che, all’esito della istruttoria, l’A. (unitamente agli altri imputati) era stato rinviato a giudizio del Tribunale di Roma con ordinanza del 18 ottobre 1991 ed il processo era stato assegnato alla Ottava sezione presieduta dal P. in data 12 novembre 1991.
Secondo il racconto del M., nell’ottobre del 1991, mentre egli era in macchina con l’A., quest’ultimo lo aveva pregato di deviare dal percorso perchè doveva parlare con una persona, il Dott. P., al fine di farsi spiegare il meccanismo di assegnazione dei processi dopo il rinvio a giudizio e gli aveva indicato la strada da percorrere. Il M. aveva fatto quanto richiesto e, raggiunta l’abitazione indicatagli, aveva atteso in istrada il ritorno del suocero, che non gli aveva riferito nulla in merito al colloquio. A distanza di circa venti giorni da tale episodio, l’A. si era fatto accompagnare in macchina dal M. a casa del P. e, all’atto di scendere dall’automobile, aveva chiesto al genero di passargli una busta di plastica che si trovava nel sedile di dietro;
nel porgergliela, il M. aveva notato che la busta conteneva documenti e mazzette di banconote; quando poi il suocero era ritornato, non aveva più con sè la busta. Qualche giorno dopo, sempre secondo il racconto del M., egli aveva ricordato al suocero che doveva essere fatto un pagamento di L. 400 milioni all’avv. Ac., e quello gli aveva risposto che avrebbe detto all’avvocato di pazientare perchè il denaro a lui destinato era stato "usato l’altro giorno".
Le dichiarazioni del M., stabili e costanti, venivano considerate pienamente attendibili, dato che le rivelazioni circa i rapporti tra il P. e l’A. non potevano nuocere a quest’ultimo, nel frattempo deceduto, nè alla moglie A.A., che il M. non aveva per nulla coinvolto nella vicenda.
Tali dichiarazioni, secondo il Tribunale, trovavano conferma in quelle, del tutto autonome e per nulla ricalcate su quelle del M., del teste S.M., all’epoca autista dell’ A., il quale aveva riferito di avere spesso accompagnato per un certo periodo di tempo l’A. a casa del P., talvolta anche per tre giorni consecutivi. Inoltre il teste precisava che talvolta si era recato da solo a casa del P. per consegnargli dei plichi.
Le indagini espletate avevano permesso di accertare l’esattezza dei riferimenti topografici fatti dai due testi circa l’ubicazione dell’abitazione del P., sita in via (OMISSIS), e in particolare sul senso di marcia di tale via, che, successivamente all’epoca cui si riferivano i racconti, era stato invertito. Sia il M. sia lo S. avevano anche riconosciuto in foto l’abitazione del P..
D’altro canto, C.F., dipendente dell’ A., in relazione a altro procedimento nel quale egli era coinvolto con quest’ultimo nel procedimento per bancarotta fraudolenta relativo al fallimento della Ceol s.p.a., aveva dichiarato, anche a seguito di contestazioni dibattimentali del Pubblico Ministero, di avere appreso direttamente dall’ A. che questi stava pagando per evitare la condanna ed egli aveva capito che ciò era diretto a far sì che il presidente P., alla cui sezione il procedimento era stato assegnato, facesse trascorrere il tempo necessario per giungere alla prescrizione dei reati, come si era puntualmente verificato.
Nel corso delle indagini era stato poi accertato che il telefono di casa P., nelle ore serali dei giorni 5 giugno e 29 ottobre 1992, era stato chiamato da una utenza cellulare intestata a una società del gruppo Armellini, e cioè in un periodo di tempo in cui il processo era già in trattazione presso la Ottava sezione; e, a giudizio del Tribunale, era significativo che il P. avesse negato di avere ricevuto telefonate dall’ A. o dai collaboratori di questo, come anche di non avere mai ricevuto visite dai medesimi.
Inoltre, a seguito di perquisizione effettuata nell’abitazione del P., era stata rinvenuta la somma di L. 90 milioni e in valute estere e, in cantina, un fascicolo contenente documentazione relativa all’ A., comprendente un appunto riguardante la scadenza dei termini di prescrizione.
Pur non essendo state rinvenute nella documentazione bancaria del P. tracce riferibili alla ipotizzata corruzione, era comunque significativo, ad avviso del Tribunale, che le uscite (soli 83 milioni nella prima metà degli anni novanta) erano molto più modeste delle entrate (oltre 300 milioni nello stesso arco di tempo) e la notevolissima consistenza dei depositi bancari non era in linea nè con le esigenze del nucleo familiare nè con i redditi del P. e della moglie di questo.
Venivano inoltre evidenziate dal Tribunale varie anomalie nella conduzione del processo a carico dell’ A. da parte del P., estensore di entrambe le motivazioni relative alle due sentenze in cui, previa separazione, era sfociati l’originario procedimento relativo alle predette regiudicande. In particolare, la conduzione dei rinvii, estesisi anche alla imputazione di cui all’art. 351 c.p., non compresa nell’amnistia, aveva favorito la consumazione del termine di prescrizione anche per questo reato.
Inoltre non erano comprensibili le ragioni per le quali il P. aveva ritardato di circa un anno l’emissione del decreto di citazione a giudizio dopo l’ordinanza di rinvio a giudizio. Ancora, stranamente il P. aveva colloquialmente rimproverato al perito Pe., che aveva accertato la falsificazione e la sostituzione dei bilanci, di essere giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal consulente della difesa, tanto che non gli aveva neppure liquidato il supplemento di perizia nè in seguito conferitogli altri incarichi peritali. Infine, il provvedimento di sequestro conservativo emesso in corso di causa esteso ad altre società coinvolte nella fusione, allegato dalla difesa a riprova dell’atteggiamento imparziale del P., aveva in realtà ottenuto il risultato di sottrarre alla disponibilità della figlia dell’ A., A., da tempo in rotta con il padre, ulteriori titoli societari.
Lo stesso contenuto motivazionale delle decisioni evidenziava del resto, secondo il Tribunale, una evidente tendenza dell’estensore a sorvolare sugli aspetti sfavorevoli agli imputati, congiunta a lacune, arbitrarie supposizioni, trascuratezza nella considerazione del dettato normativo.
Il Tribunale mandava invece assolto il M. per non aver commesso il fatto dal reato di corruzione del P. rilevando che egli doveva ritenersi estraneo alla vicenda dato che la falsificazione di bilanci risaliva a epoca anteriore al suo matrimonio e al suo coinvolgimento negli interessi imprenditoriali della famiglia A..
A seguito di impugnazione del P., con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva detto imputato perchè il fatto non sussiste.
Osservava preliminarmente la Corte di appello che gli elementi a carico del P. erano costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni del genero M.A., da considerare come chiamata in correità, posto che il M. era all’epoca coimputato con il P. del reato di corruzione in atti giudiziari oggetto del presente procedimento.
Tali dichiarazioni non potevano essere considerate attendibili, sotto il profilo della credibilità soggettiva, in quanto:
– il M. aveva atteso circa cinque anni dai fatti per rendere le sue dichiarazioni all’a.g., tra l’altro in un contesto in cui egli era accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento della Fincom s.p.a. che era del tutto estraneo alla vicenda P.;
egli era a quel tempo in rotta con la moglie A.A. e in genere con la famiglia A., perchè rivendicava la titolarità di quote societarie afferenti a cinque diverse società della famiglia, e aveva riferito che nell’occasione in cui aveva accompagnato il suocero a casa del P. era in macchina anche la moglie;
– nelle varie occasioni in cui era stato sentito, il M. aveva reso versioni caratterizzate da significative divergenze, quanto a modalità, tempi e particolari;
era non verosimile che l’A. si fosse indotto a versare al P. una tangente di L. 400 milioni in un momento (ottobre 1991) in cui non si sapeva ancora se il processo fosse stato assegnato alla sezione presieduta da tale magistrato.
In ogni caso anche gli ulteriori elementi a carico del P. non potevano considerarsi significativi:
– i rinvii disposti dal collegio presieduto dal P. non avevano avuto alcuna incidenza sui termini di prescrizione dei reati, che restavano sospesi durante la procedura di verifica dei presupposti per il condono relativo ai reati finanziari, e ciò valeva anche per il reato di cui all’art. 351 c.p.;
– era normale che il decreto di citazione a giudizio fosse stato emesso a distanza di circa un anno dalla ordinanza di rinvio a giudizio, proprio perchè era a quel tempo nota la prossima approvazione delle leggi di amnistia e di condono e che in ogni caso i reati portati a giudizio vi sarebbero rientrati;
– era irrilevante la vicenda relativa al comportamento tenuto dal P. nei confronti del perito Pe.;
– il sequestro conservativo sui titoli delle società coinvolte nella fusione era stato disposto a richiesta del Pubblico Ministero e non della difesa;
le sentenze favorevoli all’ A. erano frutto di decisioni collegiali, in relazione alle quali i magistrati che vi avevano preso parte avevano escluso di avere ricevuto pressioni di sorta dal P..
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, che deduce:
1. Erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. in punto di ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di M.A., avendole la Corte di appello valutate isolatamente, senza tenere conto di tutto il compendio probatorio, e in particolare:
degli atti del processo per bancarotta a carico dell’ A., nei quali era abbondantemente documentato il rapporto intercorso tra quest’ultimo e il P.;
del riconoscimento fotografico compiuto dal M. sull’abitazione del P.;
– delle dichiarazioni testimoniali di S.M.;
– dei riscontri topografici alle dichiarazioni del M. e dello S.;
– delle dichiarazioni del teste C.F. in merito alle falsificazioni dei bilanci delle società facenti capo all’ A.;
– delle dichiarazioni del teste Ma. sui tabulati telefonici attestanti le chiamate all’utenza dell’abitazione del P.;
delle perquisizioni domiciliari nell’abitazione dell’imputato, che avevano permesso di rinvenire ingenti somme di denaro e, in cantina, un fascicolo relativo all’ A.;
– delle dichiarazioni dei testi T.F. e P. G. circa l’uso dei telefoni cellulari.
2. Manifesta illogicità e carenza di motivazione, posto che la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del M. si basa sul rilievo per cui lo stesso era in conflitto con la famiglia A., senza che si sia considerato che nel rendere tali dichiarazioni il M. si era dichiarato correo dei medesimi reati fiscali da cui era nato il processo di cui si era occupato il P..
Ricorrono inoltre, quali parti civili, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia in persona dei rispettivi Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, che, premessa una dettagliata ricostruzione del procedimento penale per frode fiscale, false comunicazioni in bilancio e violazione della pubblica custodia di cose a carico dell’ A. e degli altri imputati, sfociato nel dibattimento avanti alla Ottava Sezione Penale del Tribunale di Roma presieduta dal P., nonchè dello svolgimento in primo e secondo grado del presente procedimento penale a carico di quest’ultimo, deduce:
1. Manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello fonda la sua valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del M. sul rilievo per cui egli, pur dopo la morte del suocero A.R., con il quale era in lite, aveva interesse a coinvolgere in un procedimento penale la ex moglie A.A., senza considerare che il M., come la stessa Corte di appello aveva puntualizzato, si era autoaccusato dei reati e che il M. aveva fatto riferimento a una busta di denaro che l’A. aveva consegnato al P. senza chiamare affatto in causa A.A..
In ogni caso, anche ad ammettere un interesse personale a coinvolgere la ex moglie, da ciò non conseguiva automaticamente un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del M..
Sotto altro profilo, i ricorrenti rilevano che non aveva alcun pregio il rilievo della Corte di appello secondo cui la dazione di una somma tanto ingente quale quella pari a L. 400 milioni riferita dal M. potesse essere versata dall’ A. al P. senza alcuna certezza che il processo sarebbe stato effettivamente assegnato alla Ottava Sezione: posto che le regole tabellari erano appunto in questo senso, e che era del tutto eccezionale l’assegnazione di processi per reati fiscali ad altra sezione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p..
La Corte di appello ha isolato le dichiarazioni del M. senza tenere conto non solo del fatto che queste andavano considerate come chiamata in correità ma anche del complesso dei dati probatori, quali le dichiarazioni testimoniali di Ca., S., C.F., gli accertamenti patrimoniali, la singolare condotta processuale tenuta dal P., gli accertati rapporti di quest’ultimo con l’A..
Hanno depositato memoria i difensori dell’imputato, avvocati Francesco Falcinelli ed Elio Siggia, che, quanto al ricorso del Pubblico Ministero, osservano che lo stesso appare inammissibile, posto che non sono indicati gli elementi di diritto e le ragioni posti a fondamento del gravame.
Si evidenzia che il primo motivo di ricorso eccepisce genericamente una violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, indicando alcuni profili privi di qualsivoglia correlazione con la decisione impugnata e manchevoli della dimostrazione per cui alcune circostanze di fatto costituirebbero indice della asserita violazione della richiamata norma processuale.
Con il secondo motivo, poi, a sostegno della censura di manifesta illogicità e carenza di motivazione, si introducono circostanze di fatto palesemente estranee all’ambito del giudizio di legittimità.
Si osserva ancora che comunque le censure appaiono manifestamente infondate, dato che la sentenza impugnata ha effettuato una attenta ed esaustiva disamina delle risultanze processuali, e, in primo luogo, in essa viene evidenziata l’inattendibilità della chiamata in correità, osservandosi – che il M. era coinvolto in numerosi procedimenti penali per gravi reati e che egli aveva interesse personale nel formulare le accuse all’imputato; per di più trattandosi di accuse formulate con grave ritardo, senza costanza e logicità. Inoltre la Corte di appello, pur non avendone l’onere, stante la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del M., ha comunque esaminato gli ulteriori elementi indiziari considerati dalla sentenza di primo grado, giungendo alla conclusione, non censurabile in sede di legittimità, che non era ravvisabile alcuna anomalia nello svolgimento del processo a carico dell’ A., tanto più in quanto condotto da un organo collegiale.
Con riferimento, poi, alla impugnazione delle parti civili, si osserva che:
– impropriamente nel ricorso si riportano ampi stralci della sentenza di primo grado, atteso che oggetto di impugnazione era la sentenza di appello;
– l’allegato vizio della motivazione con riferimento alla inattendibilità soggettiva e oggettiva del M. si risolve in una inammissibile censura in fatto, a fronte di una motivazione adeguata e corretta espressa dalla Corte di appello;
– le ulteriori doglianze prospettano ricostruzioni alternative di vicende storiche che la Corte territoriale ha valutato con motivazione esaustiva e priva di vizi logici.
DIRITTO
1. I ricorsi appaiono fondati.
La Corte di appello è incorsa in decisivi errori di diritto e in vistosi vizi logici nella valutazione degli elementi di prova che impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze, competente ex art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 175 disp. att. c.p.p..
2. La Corte di appello è partita dalla considerazione che M. A. era imputato dello stesso reato di corruzione in concorso con il P. e che quindi dovevano essere applicate nei suoi confronti le regole (legali) di valutazione della chiamata di correo espresse dall’art. 192 c.p.p., comma 3.
Dopo tale condivisibile premessa (peraltro non più attuale, come si dirà, dopo Corte cost., sent. n. 381 del 2006), richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di criteri di applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che il M. non era soggettivamente credibile e che le sue dichiarazioni difettavano inoltre di attendibilità oggettiva, e che ciò di per sè la esonerava dall’obbligo di esaminare i riscontri alle dichiarazioni del M.".
La Corte di appello riteneva comunque "opportuno" dare atto di quelli che "secondo i primi giudici, costituirebbero, a carico dell’imputato, gravi indizi emergenti dalla vicenda processuale trattata dal P."; e, fattane la rassegna, peraltro circoscritta esclusivamente alle allegate anomalie nella conduzione processuale dell’imputato, giungeva alla conclusione secondo cui anche tali ulteriori elementi indizianti erano inconsistenti.
3. Va innanzi tutto precisato che, anche stando ai principi giurisprudenziali espressi a partire dalle sentenze delle Sezioni unite ric. Marino in data 21 ottobre 1992, la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono secondo partimenti stagni, atteso che l’uno aspetto influenza necessariamente l’altro, al pari di quanto avviene per ogni altra prova dichiarativa, sicchè è imposta al giudice una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili, discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l’art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria.
Ma deve aggiungersi che, in presenza di elementi incerti circa l’attendibilità del racconto, il giudice non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, posto che, salvo il caso estremo di sicura inattendibilità del dichiarato, per cause soggettive od oggettive, il convincimento del giudice deve formarsi sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi di informazione raccolti legittimamente nel processo.
4. Ciò premesso, vanno partitamente analizzati gli argomenti esplicitati dalla Corte di appello per giungere alla conclusione di inattendibilità del dichiarante M.A..
5. Sotto il profilo della "personalità del dichiarante", la Corte perugina si limita ad osservare che il M. aveva reso le dichiarazioni accusatorie nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta. Non si comprende il senso di tale precisazione, dato che nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla conseguenza logica che se ne dovrebbe, in ipotesi, trarre.
6. Sui "motivi della chiamata in correità", si osserva che il M., al momento in cui rese le sue dichiarazioni, era in lite con la famiglia A. a far capo dell’anno 1992, per dispute relative alla titolarità di quote societarie e, subito dopo, si precisa che, essendo egli interrogato dai pubblici ministeri milanesi sulle vicende relative alla società Fincom, non vi era alcuna ragione per cui egli dovesse fare riferimento alla del tutto diversa vicenda oggetto del presente procedimento.
Al riguardo, nella sentenza impugnata ci si avventura in una considerazione, espressa peraltro in forma meramente ipotetica: "onde è lecito chiedersi se il suo scopo non potesse essere quello di esercitare una Qualche forma di pressione sulle sue controparti".
Più avanti, si chiarisce meglio il senso della illazione: poichè il M. era in lite giudiziaria con la moglie e la relativa famiglia, e posto che in una delle sue dichiarazioni aveva precisato che il suocero era stato accompagnato dall’autista S. a casa del P. con la presenza in auto della moglie A., ne derivava che egli sperava "di creare, così, le premesse di una imputazione a carico della ex moglie". Si passa così da una semplice ipotesi a una affermazione di certezza, la quale peraltro non appare poggiare su alcun elemento logico. La stessa Corte di appello riconosce che la mera presenza in auto in occasione della visita dell’ A. a casa del P. non aveva alcuna significativa portata probatoria, tanto che il M. venne assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto. E non spiega perchè, riferendo della presenza in macchina anche di A.A., in un contesto in cui era stato l’A. a recarsi, da solo e per sua iniziativa, in casa del P., egli avesse larvatamente avuto intenzione di coinvolgere nel fatto anche quella.
7. Ancora, in punto di attendibilità soggettiva, la Corte di appello attribuisce un significato negativo alla circostanza che il M. aveva "atteso circa cinque anni" per riferire i fatti all’autorità, esprimendosi, incomprensibilmente, con la sibillina affermazione, per di più sganciata da qualsivoglia identificabile massima di esperienza, che ciò non poteva "essere ritenuto del tutto privo di significato". 8. Passando poi all’aspetto dell’attendibilità oggettiva, si individuano elementi negativi di valutazione sulla base della ritenuta incostanza del racconto.
In realtà, sulla base degli stessi elementi di fatto rappresentati dai secondi giudici, appare evidente che il M. ha sempre confermato il nucleo essenziale del racconto: egli aveva accompagnato una prima volta il suocero sotto casa del P.; e in una seconda occasione, aveva visto una busta contenente un ingente quantità di banconote che il medesimo aveva portato con sè dirigendosi verso la casa del magistrato, ritornando dopo qualche tempo senza di essa.
Le ritenute divergenze si riferiscono ad aspetti marginali del racconto: l’avere o meno il P. conferito un incarico peritale al prof. St., che supponeva collegato al suocero, tramite l’avv. Ac., essendo invece certo che il perito era stato nominato dal giudice istruttore; l’avere l’A. precisato subito, o successivamente, quale fosse l’importo del denaro contenuto nella busta di plastica; l’avere lo S. dichiarato di avere assistito a un diverbio tra l’A. e il P. circa l’entità dell’importo da corrispondere a quest’ultimo; l’essere stato il prezzo della corruzione pagato prima o dopo l’assegnazione del processo alla sezione presieduta dal P.. Divergenze che ben potevano, a distanza di anni, essere in ipotesi dovute a un affievolimento dei ricordi, e che comunque la Corte di appello, senza prendere per nulla in considerazione tale eventualità, attribuisce con inspiegabile certezza alla inaffidabilità del dichiarante.
9. Inspiegabilmente la Corte di appello omette peraltro di considerare che il racconto del M. è suffragato dalle esatte indicazioni da lui rese circa l’ubicazione del P., precise al punto da offrire dichiarazioni esatte sul senso di marcia della via (OMISSIS) (successivamente invertito) e da rendergli possibile il riconoscimento fotografico dello stabile.
10. Quanto alla logicità del racconto del dichiarante, si osserva nella sentenza impugnata che quando, come da dichiarazioni del medesimo, l’A. aveva versato la somma di denaro al P. il processo non era stato ancora assegnato alla Ottava sezione del Tribunale e quindi era inverosimile che tale ingente dazione fosse stata fatta dall’ A. quando non vi era ancora la certezza che il magistrato che riceveva il denaro fosse effettivamente in grado di favorirlo.
La notazione appare gravemente contrastante, in primo luogo, con i dati processuali, come accertati dai giudici di merito.
La dazione di denaro, secondo il racconto del M., era avvenuta a distanza di "una ventina" di giorni (e non, più riduttivamente, "di giorni", come ci si esprime nella sentenza impugnata a p. 43) dal primo incontro, avvenuto nel mese di ottobre. Quindi era ben possibile, conti alla mano, che essa fosse stata effettuata dopo il 12 novembre.
Ma, a prescindere da ciò, la Corte di appello oblitera due dati fondamentali, di cui pure danno atto le sentenze di merito: 1) tutti i processi per reati fiscali, salvo casi eccezionali, venivano assegnati, secondo le regole tabellari all’epoca vigenti per il Tribunale di Roma, alla Ottava sezione; 2) in occasione del primo incontro con il P., nell’ottobre 1991, l’A. voleva proprio sincerarsi che ciò sarebbe avvenuto, e quindi nessuna meraviglia poteva rivestire il fatto che, dopo avere ricevuto, in ipotesi, soddisfacenti assicurazioni da chi certamente, data la carica rivestita, era in grado di fornirgliele, l’A. abbia, dopo qualche tempo dal primo incontro, versato il prezzo della corruzione, pur in mancanza del dato formale della assegnazione del processo alla sezione presieduta dal P..
11. Stanti simili incerte e, in gran parte, incongrue valutazioni circa l’attendibilità delle dichiarazioni del M., la Corte territoriale non avrebbe dovuto mancare al compito di esaminare approfonditamente gli ulteriori elementi di prova per verificare se i suoi sospetti circa l’affidabilità del M. fossero insuperabili.
Ma, pur esprimendosi nel senso che fosse "opportuno" farlo, nella sentenza impugnata ci si limita a confutare le dedotte anomalie del comportamento processuale del P., dimenticandosi che queste rappresentavano l’ultimo e non decisivo argomento, sostanzialmente di contorno, affrontato dal Tribunale.
12. Si è completamento omesso di considerare che la prova dei personali rapporti tra l’A. e il P., anche con riferimento all’epoca interessata dai fatti per cui è processo, derivava:
– dalle dichiarazioni dello S., autista dell’ A., che aveva riferito delle frequenti viste di questo a casa del magistrato;
– dai dati obiettivi circa le indicazioni sulla casa del P. rese sia dal M. sia dallo S.;
– dalle telefonate intercorse tra l’ufficio dell’ A. e l’abitazione dell’imputato, su cui, ad avviso del Tribunale, e senza rilievi di sorta da parte della Corte di appello, l’imputato ha reso spiegazioni incongrue;
– dal ritrovamento nella cantina di casa P. e quindi, in un luogo di per sè sospetto, di un fascicolo relativo alla causa dell’ A., comprendente un appunto sui termini di prescrizione;
– dalle dichiarazioni del C.F., dipendente dell’ A., circa i pagamenti da questi fatti al P. sempre in relazione a fatti di rilevanza penale dei quali era accusato.
Il tutto in un contesto caratterizzato dal fatto che le condizioni reddituali del P. non si conciliavano con l’andamento dei suoi depositi bancari e dal ritrovamento di una ingente somma in contanti nella sua abitazione.
13. Tali errori di diritto, lacune e incongruenze della motivazione impongono, come anticipato, un nuovo giudizio sulla consistenza delle prove a carico dell’imputato.
La Corte di appello di Firenze, all’esito del giudizio di rinvio, dovrà inoltre tenere conto della intervenuta assoluzione del M. per non aver commesso il fatto dalla imputazione di corruzione attiva in atti giudiziari a suo tempo contestatagli in concorso con l’A., a seguito della quale, stante la sentenza n. 381 del 2006 della Corte cost., dichiarativa, in parte qua, della illegittimità costituzionale dell’art. 197 bis c.p.p., commi 3 e 6, avente, come per tutte le sentenze di incostituzionalità di norme processuali, efficacia retroattiva, la sua posizione viene ad essere assimilata a quella di un normale testimone, con conseguente inapplicabilità delle speciali regole di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3. 13. La statuizione circa la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza delle parti civili, relative a questo grado, va rimessa all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

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