Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il ricorrente, dirigente regionale, chiede con il presente ricorso il risarcimento dei danni per non aver potuto partecipare al concorso indetto dalla Regione con D.D.C. 21 febbraio 2006 n. 1841 ed annullato dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato per mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nelle more del ricorso contro gli atti del concorso, il Consiglio di Stato, con ordinanza 3/6/2008 n. 3006, aveva sospeso l’efficacia della sentenza impugnata, fermo restando l’obbligo per l’Amministrazione di congelare un posto di dirigente di ruolo da bandire e mettere a concorso, in modo da soddisfare la pretesa dell’appellato a partecipare alla procedura concorsuale.
In attuazione di ciò la Regione ha bandito un nuovo concorso per un posto di dirigente, invitando a partecipare il ricorrente, il quale si è collocato in posizione utile in graduatoria ed è stato assunto in data 8 maggio 2009.
Con il presente ricorso il ricorrente chiede il risarcimento dei danni per aver conseguito in ritardo la qualifica di dirigente regionale in quanto i vincitori del concorso al quale egli non ha potuto partecipare sono stati assunti in data 1 gennaio 2008.
A tal fine il ricorrente rileva che essendosi collocato in graduatoria al terzo posto del concorso del 2008, che si è svolto allo stesso modo di quello del 2006 e nel quale egli ha conseguito un punteggio che gli avrebbe permesso, nel concorso del 2006, di risultare tra i vincitori, egli ha diritto al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni conseguite dai dirigenti assunti nel 2006 dal momento della loro nomina (1 gennaio 2008) fino alla data della sua assunzione (8 maggio 2009) per un totale di euro 94.681,08, oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
La difesa regionale ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 18 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo occorre chiarire che l’illegittimità del bando di concorso, derivante dall’insufficiente pubblicità assicurata ad esso, ha leso l’interesse legittimo del ricorrente alla partecipazione al concorso medesimo e quindi ha comportato un danno alle chance di partecipazione di lui vantate.
L’interesse del ricorrente è quindi un classico interesse procedimentale pretensivo che avrebbe potuto essere soddisfatto in forma specifica con la riedizione del concorso, resa impossibile dalla L.R. 14/2009 art. 1 c. 7, che, integrando le norme in materia di pubblicazione dei bandi regionali di assunzione, ha fatto salvi gli effetti dei concorsi già banditi ed espletati e della cui illegittimità, pur palese, non si discute in questo giudizio.
Neppure è possibile ritenere, secondo la ricostruzione effettuata dalla difesa regionale, che l’avvenuta indizione di un nuovo concorso (e la sua partecipazione) in attuazione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato nel giudizio incardinato contro gli atti del concorso dal ricorrente sia sufficiente a eliminare il nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione ed il danno in quanto, come evidenziato dalla pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 1 aprile 2009 n. 2077) nella controversia riguardante la legittimità del bando, "la situazione ricreata attraverso la procedura selettiva ad un solo posto dirigenziale non costituisce succedaneo idoneo e satisfattivo di procedura con ben maggiori chances di collocazione in graduatoria", con la conseguenza che l’avvenuta indizione e partecipazione al concorso del 2008 da parte del ricorrente non ha fatto venire meno l’interesse a ricorrere.
A ciò si aggiunge che neppure l’avvenuto superamento del nuovo concorso bandito dalla Regione può ritenersi pienamente satisfattivo in quanto il ricorrente ha dovuto attendere diverso tempo ed impegnare cospicue risorse per vedere soddisfatte in sede giurisdizionale le sue pretese partecipative, con la conseguenza che l’esistenza di un danno pare al Collegio evidente. In particolare occorre rammentare che il ricorrente ha dovuto ottenere ben tre pronunce favorevoli (TAR Lombardia, Milano, n. 53/2008; Cons. Stato, V, 2077/2009; Cass. SS.UU. 14495/2010) per vedersi riconosciuto il suo interesse legittimo a partecipare alla procedura in questione.
Per quanto riguarda poi l’elemento soggettivo della responsabilità deve ritenersi che l’inadempimento all’onere di pubblicità nazionale, chiaramente previsto dalla legge, costituisca una violazione grave ed inescusabile della legge.
Non è possibile, invece, accedere alla ricostruzione del ricorrente nella parte in cui sostiene che il superamento del successivo concorso avrebbe trasformato il danno da lui sofferto sostanzialmente in un danno da tardiva assunzione.
In primo luogo non può trattarsi di danno da mancata assunzione in quanto l’avvenuto superamento di un altro concorso non comporta la certezza o l’elevata probabilità del superamento del concorso in questione, stante il carattere aleatorio delle prove.
A ciò si aggiunge che è comune esperienza che la maggior parte delle persone raggiungono un dato livello di preparazione e riescono a mantenerlo per un tempo ragionevolmente limitato, mentre la capacità di superare diversi concorsi di particolare complessità in tempi non molto ravvicinati richiede una prova specifica che il ricorrente non ha fornito.
In secondo luogo non può trattarsi di danno da ritardo in quanto questo tipo di danno presuppone la certezza circa la spettanza del bene ed è volto appunto a risarcire il ritardato conseguimento di detto bene.
Chiarito quindi che il danno subito dal ricorrente è solo un danno per perdita di chance, occorre ora specificare che tale danno non può essere quantificato nelle retribuzioni non percepite.
Infatti la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento della retribuzione e dei contributi presuppone l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed è quindi possibile solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione (ipotesi di responsabilità contrattuale dell’amministrazione), per cui non è dovuto in ogni caso di mancata o tardiva assunzione, ove sussiste solo una responsabilità extracontrattuale della medesima (Cons. St., ad. plen., 12 dicembre 1991, 10; Cons. St. IV Sez. 19 febbraio 1990 n. 97, VI Sez. 1 dicembre 1989 nn. 608, 1565 e 1495, 27 maggio 1988 n. 718, 10 giugno 1980 n. 667, 5 febbraio 1987 n. 23, 2 aprile 1982 n. 164 e 8 luglio 1980 n. 716, Csi. 2 novembre 1988 n. 171; Tar Campania, 10 aprile 2002, n. 1978; Tar Abruzzo, 12 aprile 2002, n. 392; Tar CampaniaNapoli, Sez. V 26 febbraio 2002 n. 1113; Cons. St,, sez. IV, n. 49 del 4.1.2001; Cons. St. sez. VI, 4 luglio 2000, n. 3672; Tar Puglia lecce, sez. I, 1 febbraio 2001, n. 310; Cons. St. sez. IV, 14 luglio 1997; Cassazione civile, sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26282; Cons. Stato, V, 30 giugno 2011 n. 3934).
Il ricorrente ha invece sofferto la lesione dell’interesse legittimo al corretto svolgimento delle procedure concorsuali, interesse legittimo partecipativo di carattere pretensivo rispetto al conseguimento dell’utilità finale della assunzione, la cui lesione comporta esclusivamente un danno da perdita di chance.
In merito il Collegio ritiene che le probabilità del ricorrente di superare l’esame, corroborate dalla vittoria nel successivo concorso, non potessero essere superiori al 50%, stante l’aleatorietà delle prove concorsuali, l’esistenza di un potere di valutazione tecnica ampio nella commissione esaminatrice e l’effetto utile dal ricorso ottenuto in virtù dell’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato nella parte in cui ha subordinato la sospensione della graduatoria all’obbligo di bandire un nuovo concorso cui invitare il ricorrente, che ha riaperto le possibilità partecipative del ricorrente.
Per quanto riguarda il periodo in cui tale chance partecipativa dev’essere riconosciuta, il ricorrente ha chiesto il risarcimento per il periodo intercorso tra l’assunzione dei vincitori del concorso del 2006 (1 gennaio 2008) e la data di assunzione del ricorrente (1 luglio 2009).
Per quanto riguarda, invece, la prova del danno occorre ricordare che secondo la giurisprudenza in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di chance derivanti da concorso, il ricorrente ha l’onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di conseguire l’inquadramento sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile (Cass. 25 ottobre 1990, n. 14074).
In merito deve ritenersi che il ricorrente abbia dato sufficiente prova presuntiva con riferimento al successivo concorso vinto delle probabilità di vittoria del concorso, sebbene non nella misura da lui richiesta.
Per quanto riguarda, poi, la base imponibile sulla quale calcolare il risarcimento questa non può che essere la retribuzione tabellare (41.968,00) e la retribuzione di posizione (25.207,87) con riferimento alla fascia più bassa di inquadramento e alla data di assunzione (1.1.2008) per un totale di euro 67.175,87 per l’anno 2008.
Il riferimento alla fascia più bassa si giustifica con il fatto che il danno risarcibile dev’essere certo, mentre i diversi inquadramenti più favorevoli conseguibili dal ricorrente sono solo ipotetici.
La somma così determinata va aumentata in via equitativa della metà (euro 33.587, 93) per il periodo 1.1.2009 – 30.06.2009 per un totale di euro 100.763, 8.
Non è possibile invece calcolare gli oneri riflessi, come richiesto dal ricorrente in quanto si tratta di oneri dovuti dal datore di lavoro sul presupposto della sussistenza del rapporto di lavoro, che nel caso del ricorrente manca. Ne consegue inoltre che gli oneri riflessi non debbono essere posti a carico del ricorrente ad opera dell’amministrazione in quanto il credito del ricorrente non ha natura retributiva, come nel caso di omessa o tardiva assunzione, ma è un risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi alla partecipazione a procedura concorsuale.
Neppure è possibile calcolare un’ipotetica retribuzione media contrattuale percepita dai vincitori del concorso del 2006, come richiesto dal ricorrente, in quanto tale richiesta in sostanza costituisce una domanda di riconoscimento del mancato avanzamento di carriera che il ricorrente avrebbe potuto ottenere. Tale danno però presuppone l’avvenuta stipulazione del contratto e presuppone una responsabilità contrattuale che nel caso non sussiste.
Alla retribuzione base va aggiunta in via equitativa la retribuzione di risultato, in quanto percepita di fatto da tutti i dirigenti assunti con il concorso del 2006, nella misura annua lorda di euro 4.518,80 per il 2008 e della metà per il 2009 (euro 2259,40) per un totale di euro 6.778,2.
In base al principio della compensatio lucri cum damno la somma va decurtata in considerazione del fatto che (CdS, Sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5413; Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4645; C. G. A., 20 aprile 2007, n. 361) l’interessato, per il periodo di mancata assunzione, non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura d’ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo, che del perfezionamento culturale e professionale anche in relazione alla particolare tipologia di impiego cui si aspira.
Tale somma è indicata nella domanda presentata alla Regione per il risarcimento dei danni in euro 35.656,00 oltre ad euro 611,20 per arretrati per un totale di euro 36.267,2. Tale somma va aumentata della metà in via equitativa per l’anno 2009 per un totale di euro 18.133,6.
Ne consegue un totale di euro 53.141,2 (100.763, 8 + 6.778,2 – 36.267,2 – 18.133,6) che, ridotti del 50%, fanno un totale di euro 26.570,6.
Il danno non va ulteriormente ridotto, come richiesto dalla Regione, per mancato utilizzo dell’ordinaria diligenza nel verificare la pubblicazione dei bandi di concorso sul BURL in quanto tale forma di pubblicità non è equipollente a quella sulla Gazzetta Ufficiale.
L’obbligazione di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, per cui resta sottratta al principio nominalistico e va quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta, secondo gli indici di deprezzamento della moneta e fino alla data della liquidazione (Cass. 21 maggio 2004, n. 9711).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi che decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, cioè con la conclusione del concorso e l’assunzione dei dirigenti (01.01.2008), trattandosi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 c.c., secondo comma c.c., il debitore è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell’illecito (Cass. 9 febbraio 2005, n. 2654) e vanno liquidati sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno.
Il concorso degl’interessi con la rivalutazione dev’essere regolato non calcolando gl’interessi sulla somma finale rivalutata, bensì calcolando gl’interessi legali sulle somme via via rivalutate con riferimento ai periodi di tempo considerati dagl’indici dell’Istituto centrale di statistica sul costo della vita (Cassazione, I sezione, 3 gennaio 1998 n. 13, III sezione, 24 febbraio 1996 n. 1456 e 10 marzo 2000 n. 2796).
Il calcolo degli interessi e della rivalutazione è rimesso alla Regione in attuazione dell’art. 34 del Codice del processo amministrativo, stabilendo il termine per l’offerta in 60 giorni dal ricevimento della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e CONDANNA la Regione Lombardia al risarcimento del danno, nella misura ritenuta equa di Euro. 26.570,6 (Euro ventiseimilacinquecentosettanta/06), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
CONDANNA altresì la medesima Regione al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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