Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – Sono stati posti in discussione in questa sede, in via progressiva, i tre atti in rubrica menzionati.
2 – Con il primo la Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia si pronuncia positivamente in ordine alla compatibilità ambientale intorno ad un allevamento avicolo nel territorio del Comune di Scandolara, allocabile in zona agricola (E1).
3 – Con il secondo provvedimento – a firma del competente funzionario di detto Comune – viene adottato il relativo permesso di costruire.
4 – Con il terzo atto – di natura pianificatoria – il C.C. dell’intimato Comune individua, con procedura abbreviata di variante al PRG ex L.r. n. 23 del 1997, in relazione all’art. 25 della l.r. n. 12 del 2005, l’insistente reticolo idrico minore esistente sul territorio di competenza.
5 – Avverso il primo atto sono stati avanzati, inizialmente, alcuni variegati motivi di ricorso.
6 – I medesimi vengono di poi aggiuntivamente ripresentati nei confronti dell’atto di assenso edilizio, salvo alcune specifiche puntualizzazioni ulteriori.
7 – Mentre avverso la delib. CC. N. 16 del 20.05.2010 (atto C.C. di cui sopra p. 4) sono stati introdotti, in via duplicemente aggiuntivi, motivi del tutto diversi.
8 – All’U.P. del 23.III.2011 la causa è stata trattenuta, dopo breve discussione, in decisione.
9 – Si omette di esporre i motivi di ricorso e si tralasciano le varie controdeduzioni e le eccezioni delle parti avverse e costituite e che sono state precisate oralmente in U.P..
9.1 – Infatti va osservato che, con riguardo al primo provvedimento, e cioè quello di emanazione regionale, la parte ricorrente non evidenzia quale danno concreto, diretto ed effettivo subirebbe (anche singolarmente), per il tramite lo stesso; né viene data concreta dimostrazione di probabile insistenza, pur per il futuro di ciò, al concretizzarsi del relativo intervento edilizio. Ed invero si paventano rischi e pericoli in modo meramente apodittico. Né si intravede – a tutto concedere ed in relazione al detto atto – alcun portatore in essa parte ricorrente di un radicato interesse partecipativoprocedimentale valutabile, all’occasione e ricorrendone almeno utili presupposti di vicinitas od altri, come interesse specifico di carattere processuale.
10 – Con riguardo poi al secondo atto e cioè quello con il quale il Comune dispone assenso edilizio, nel rammentare quanto sopra già annotato, va altresì osservato che non risulta evidenziata alcuna posizione di utile vicinitas stabile.
Né – ancora a tutto concedere in relazione allo specifico caso – è indicata la relativa portata di diffusiva concreta incidenza negativa di pericoli e rischi solo paventati che intersechino interessi tutelabili.
11 – Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo alla delib. CC. N. 16 del 20.05.2010; infatti è rilevabile, nel caso ed all’evidenza, una specifica carenza di interesse pur anche di solo ulteriore profilo procedimentale; invero – ed ancora a tutto concedere – tali profili non sono trasferibili, peraltro, in potestà processuali di attiva legittimazione poiché le osservazioni formulate in sede amministrativa non trovano giustificazione in posizioni di fondo specifiche; senza contare che non si allega alcuna concreta prova di lesione diretta.
12 – Analoga sorte di inammissibilità consegue per gli ulteriori motivi aggiunti veicolata con deposito del 4.10.2010.
13 – E dunque ed in conclusione si deve affermare che il ricorso è del tutto inammissibile, così convenendo con la relativa eccezione di fondo.
14 – Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, dichiara inammissibili tutti i prospettati motivi di cui al ricorso presente.
Spese a carico della parte ricorrente, qui soccombente, per Euro 7.000,00 (IVA e CPA esclusi).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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