Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el ricorso.
Svolgimento del processo
L.G. citò, con atto notificato il 21 giugno 1990, F.A. innanzi al Tribunale di Cagliari, chiedendo che fosse emessa sentenza ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., per il trasferimento, in proprio favore, della proprietà di un terreno agricolo in (OMISSIS), di circa mq 1.800,00, condizionando l’effetto traslativo al pagamento di L. 60 milioni, costituenti il residuo del corrispettivo di L. 80 milioni, pattuito in un precedente preliminare; il convenuto, nel costituirsi, negò che vi fosse stato un contratto preliminare, ammettendo l’esistenza solo di trattative, non andate a buon fine per responsabilità del L. e chiese respingersi la domanda; in sede di precisazione delle conclusioni domandò, nel caso di accoglimento della medesima, che l’attore fosse condannato al versamento di L. 60 milioni, oltre al pagamento degli interessi.
L’adito Tribunale, con sentenza n, 2802/2001, respinse la domanda e compensò le spese, in ragione della mancata raggiunta dimostrazione dell’esistenza e del contenuto del contratto preliminare di cui si era chiesta l’esecuzione.
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 74/2005, respinse il gravame del L., regolando di conseguenza le spese; il giudice dell’impugnazione pervenne a tale decisione osservando che, pur essendo stata acquisita la prova – per testimoni e presuntiva- dell’esistenza di un accordo preliminare tra le parti (contenuto in un documento sottratto al L.) tuttavia ritenne che non fosse stata raggiunta la dimostrazione del preciso contenuto dello stesso, al fine di decidere se detto negozio concretizzasse un vero e proprio preliminare di vendita – come sostenuto dal L. – o non piuttosto una mera "puntuazione" dello stato delle trattative intercorse sino a quel momento in ordine alla possibile cessione del terreno – come ritenuto dal F.; giudicò altresì la Corte territoriale che dall’unica testimonianza ritenuta utile ai fini del decidere, non sarebbe emersa la precisa indicazione – catastale e per confini – dell’immobile.
Il L. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, articolandolo in un unico motivo illustrato da memoria; il F. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1 – Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 2723 c.c., n. 3, art. 2724 cod. civ. nonchè degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e art. 232 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo che la Corte territoriale, male interpretando le testimonianze assunte – deposizione di F.J. – e pretermettendo di considerare altri elementi di valutazione – versamento di L. 20 milioni, in contrasto con la natura di accordo di massima o puntuazione della futura manifestazione di vendere; mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del F. e mancata produzione di copia dell’accordo contestato; diffida alla stipula da parte del difensore di esso ricorrente; significatività della astensione a deporre da parte dell’avv. Murroni, materiale estensore dell’accordo preliminare, in quanto legale del F. – pur in presenza di precise testimonianze in proposito – teste F.J. – avrebbe ritenuto non provato il contenuto obbligatorio dell’accordo preliminare tra le parti, sostenendo, con affermazione non ancorata alle emergenze di causa, che, potendo l’autonomia privata trovare espressione in una serie di accordi negoziali cospiranti tutti al fine indiretto di disciplinare la volontà di trasferire in futuro la proprietà – accordi di puntuazione; patti di opzione; contratti preliminari – ciascuno di essi avrebbe potuto essere posto in essere tra le parti, senza determinare un contratto preliminare.
2 – Giudica la Corte che la sentenza impugnata non sia incorsa nelle violazioni addotte e che la motivazione posta a base della decisione non sia illogica nè in contrasto con le vane proposizioni della quale si compone, pur con le precisazioni appresso esposte.
2/a – Invero, l’aver ammesso la prova testimoniale sul contenuto del presunto preliminare e la constatazione della risposta positiva della F. circa l’esistenza di un accordo di tal fatta avente ad oggetto un terreno di mq 1.800 in (OMISSIS) – nonchè l’effettuata dazione di L. 20 milioni come acconto – consentiva di ritener dimostrata l’esistenza di un impegno sussumibile nel novero del contratto preliminare, così smentendo le diverse ricostruzioni, meramente congetturali, elaborate dal Giudice dell’appello in merito alla possibile natura dell’accordo percepito dalla teste, e quindi dava esatta applicazione alla norma di eccezione – art. 2724 cod. civ., n. 3 – al divieto di prova testimoniale stabilito dall’art. 2721 cod. civ..
2/b – Tale ammissione e la conseguente deposizione in senso confermativo non determinavano peraltro che dovesse dirsi provato anche il contenuto dell’accordo nella parte in cui – estremi catastali; distacchi dai confini – esplicitava i dati per una sua riproduzione in una sentenza ex art. 2932 cod. civ..
2/c – Quanto poi alla lamentata pretermissione degli elementi valutativi confermativi dell’esistenza di un preliminare, la stessa non rileva atteso che le richiamate circostanze di fatto erano sicuramente asseverative dell’esistenza di un preliminare – data per ammessa secondo quanto più sopra argomentato – ma non certo del contenuto nei termini in precedenza messi in evidenza.
3 – Il ricorso va dunque respinto senza onere di spese, non essendosi costituita la parte risultata vittoriosa.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso.
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