T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3799 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, l’architetto E.Z., vincitrice del concorso a 50 posti di architetto nella terza area, fascia retributiva F1, bandito in data 14.7.2008, impugna il provvedimento con cui la direzione del personale del ministero per i beni e le attività culturali la respinto la sua istanza di essere assegnata presso la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, sede di Isernia, ai sensi dell’art. 33 della l. 104/1992, dovendo assistere l’anziana nonna invalida.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura dello Stato si è costituta con memoria di stile.

Il presidente alla scorsa udienza ha invitato il difensore della ricorrente ad esaminare la questione di giurisdizione, concedendo a tal fine un rinvio.

La difesa della ricorrente ha depositato una memoria per l’odierna udienza e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adito.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti in plurime occasioni affermato che: "In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del g.o. in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del g.a. (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del g.o. nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. (Cassazione civile, sez. un., 27 marzo 2008, n. 7945).

Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato in data 3 maggio 2010 il contratto individuale di lavoro, dopo essere risultata vincitrice del concorso. Si tratta pertanto di controversia concernente la gestione di un rapporto di lavoro ormai privatizzato, dopo il d.lgs. 29/93.

La giurisdizione, dunque, appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale – in virtù della c.d. traslatio judicii, ora disciplinata dall’art. 11 del c.p.a., il ricorso può essere riassunto dinanzi al giudice del lavoro, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione mentre le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zione del reato per remissione di querela.
Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza del 12.04.2010, ha assolto M.G.F. dal reato di cui agli artt. 81, 56 e 590 c.p. perchè il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa per mancanza di querela in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p..

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria che concludeva chiedendone l’annullamento.

Il ricorso era deciso all’udienza del 15/04/2011 con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l’impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Giudice di Pace erroneamente avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di M.G.F. per i reati di cui agli artt. 81, 56 e 590 c.p. perchè il fatto non sussiste. Secondo il Procuratore della Repubblica ricorrente la motivazione della sentenza impugnata che giustifica l’assoluzione per il fatto che si procede per il reato di cui all’art. 590 c.p., reato per cui non è previsto il tentativo, sarebbe soltanto apparente, dal momento che l’azione penale era stata intentata non già per il reato di tentate lesioni colpose, che, in effetti, è inesistente, bensì per il reato di tentate lesioni dolose, come emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione.

Tanto premesso si osserva che è stata prodotta a questa Corte documentazione da cui risulta che il querelante S.P.L. ha dichiarato di volere rimettere la querela dallo stesso presentata presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 3.03.2005 e l’imputata M.G.F. nella qualità di querelata ha dichiarato di volere accettare la remissione di querela.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

Per quanto attiene al regolamento delle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna come dalle stesse richiesto nel verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per remissione di querela.

Condanna il querelato e il querelante al pagamento delle spese processuali in ragione di metà ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20056 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L.A., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel ottobre 1990. La Corte d’appello, con decreto depositato il 28 aprile 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 7.333,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto L.A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 25 novembre 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91, 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorar liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2013). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-06-2011, n. 3718 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 7199 del 17 agosto 2006 che ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata per l’annullamento dell’art. 5 comma 1 del decreto del Direttore generale del personale della scuola del 31 marzo 2005, recante la integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 nonché avverso il proprio consequenziale inserimento in terza fascia anziché in seconda fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale. L’Amministrazione appellante insiste nel rilevare la erroneità della gravata pronuncia che, equivocando sul senso e la portata del quadro normativo di riferimento, avrebbe sostanzialmente assimilato, contro ogni criterio logico e legale, i docenti già titolari di esperienza lavorativa (per almeno 360 gg) quali docenti nei corsi sperimentali di strumenti musicali a quelli – tra i quali la parte ricorrente in primo grado – privi di tale esperienza ancorchè iscritti negli elenchi compilati ai sensi del decreto 13 febbraio 1996 del Ministro della pubblica istruzione. Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

2. All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’appello è fondato.

4. Anzitutto, va disattesa la domanda, proposta in memoria conclusiva dai difensori dell’appellato, recante la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse. Ed invero, l’appellato non ha mai ritualmente rinunciato né al ricorso di primo grado, né agli effetti della sentenza impugnata di accoglimento della sua pretesa a vedersi ricollocato nella seconda fascia di graduatoria. Ne consegue che, in difetto di una espressa volontà abdicativa rispetto ai favorevoli effetti della impugnata sentenza, non sarebbe sufficiente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte dell’originario ricorrente, motivata dal nuovo assetto sostanziale degli interessi venutosi a determinare (l’originario ricorrente nelle more del giudizio sarebbe stato assunto quale docente a tempo indeterminato), dato che persisterebbe comunque l’interesse alla decisione della Amministrazione appellante, interessata a rimuovere gli effetti della decisione gravata.

5. Quanto al merito va premesso che la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è stata istituita come classe autonoma (A077) con l’entrata in vigore della legge n. 124/1999 (art. 11, comma 9). La prima ed unica fascia della graduatoria relativa all’insegnamento di strumento musicale era formata all’inizio dai docenti che, abilitati in educazione musicale, avessero svolto, prima della entrata in vigore della legge n. 124/99, almeno 360 gg. di servizio nei corsi sperimentali di strumento musicale nonché dai docenti che avessero ottenuto la neoabilitazione in strumento musicale. Successivamente, con legge n. 306/2000 (art. 1 comma 6 bis) fu istituita una seconda fascia o scaglione, al fine di consentire l’inserimento anche ai docenti abilitati in educazione musicale che avessero maturato i titoli di servizio successivamente alla entrata in vigore della citata legge n. 124/99; in tale fascia furono poi aggregati anche i docenti, quale l’odierna ricorrente di primo grado, inseriti negli elenchi di cui al DM 13.2.1996, ossia negli elenchi dei docenti utilizzabili per l’insegnamento sperimentale dello strumento musicale.

6. Rileva l’Amministrazione appellante, con unica articolata censura, che con il decreto del Direttore generale del 31.3.2005, oggetto della impugnativa di primo grado, sarebbe stata modificata soltanto sul piano nominalistico la denominazione delle due fasce relative, nel senso che la prima fascia sarebbe divenuta la seconda e la seconda sarebbe divenuta la terza fascia (e ciò al fine di amalgamare la disciplina della classe di concorso in esame a quella delle altre classi di concorso – tutte distinte in tre fasce- in relazione alla corrispondente articolazione degli elenchi relativi agli insegnanti di sostegno).

7.La censura d’appello è fondata e va accolta.

La diversa numerazione, introdotta dal DDG 31 marzo 2005 (art. 5), delle fasce della graduatoria permanente per l’insegnamento nella classe di concorso di strumento musicale nella scuola media per nulla incide sulla diversità dei requisiti di appartenenza all’una o all’altra fascia (che restano distinti, dato che alla fascia superiore appartengono i docenti che hanno maturato l’esperienza lavorativa ante 1999 ed a quella inferiore quelli che tale esperienza hanno maturato successivamente nonché quelli – come l’odierna ricorrente di primo grado – che si trovava negli elenchi – di cui al DM 1996 – dei soggetti abilitati all’insegnamento di strumenti musicale nei corsi sperimentali).

Per conseguenza, non può ritenersi illegittimo il suddetto art. 5 dell’impugnato decreto, né è prospettabile alcuna lesività per le ragioni del ricorrente di primo grado in relazione alla diversa articolazione delle fasce, atteso che nulla è innovato rispetto alla sistemazione pregressa delle fasce della graduatoria di che trattasi, al di là dell’ irrilevante mutamento della denominazione delle distinte fasce. Alla luce di tali condivisibili premesse correttamente il ricorrente di primo grado è stato collocato in terza fascia, atteso che nella seconda sono rifluiti i docenti con esperienza lavorativa ante 1999 (tra i quali, come detto, la ricorrente di primo grado non ha titolo per essere annoverata).

8. In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

9. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi, avuto riguardo al profilo meramente formale della questione oggetto di contestazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n. 6931/07), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.