Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-02-2012, n. 2378 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogate dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo. All’esito del giudizio di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, riteneva e dichiarava tassabile nella misura del 12,50%, solo l’importo della differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione; il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 1919 c.c., del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1, 33 e segg. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5; ed altresì, sia per omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, sia pure per insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Le parti, hanno illustrato le proprie ragioni, depositando memorie.

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo ed affermando che gli importi andavano assoggettati alla aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base del principio di diritto, da ultimo affermato, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR" (Cass. SS.UU. n. 13642/2011).

La decisione impugnata, si pone nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, per cui, integrata nella motivazione, con l’espresso richiamo del passaggio contenuto nella parte motiva della citata decisione delle Sezioni Unite, secondo cui per rendimento deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, va confermata.

Avuto riguardo alla data di affermazione dell’applicato principio, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4483 Dirigenti Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma, V.B., premesso di essere risultato vincitore del corso-concorso per il reclutamento di 165 impiegati civili dello Stato nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi dei ministeri ed enti pubblici economici; che il 26 febbraio 2002 aveva stipulato il contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di Dirigente delle Amministrazioni dello Stato; che il 23 aprile 2002 aveva stipulato un contratto individuale per il conferimento dell’incarico di Direzione dell’Ufficio Divisione Il Servizio Progetti della Direzione generale per la durata di tre anni, e con decreto nella stessa data gli era stato conferito il relativo incarico di Direttore, per il quale era stata prevista la corresponsione di un trattamento economico complessivo di Euro 4.548,80 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, per 13 mensilità; che il lDluglio 2002 aveva presentato domanda di aspettativa per il conseguimento del Dottorato di ricerca, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella L. 13 agosto 1984, n. 476, nonchè dell’art. 34 del CCNL del personale dirigente dell’Area 1, con richiesta di conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento, in base a quanto previsto dalla L. n. 476 del 1984, art. 2, comma 1, così come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 52; di essere stato collocato in aspettativa per la durata del dottorato di ricerca ma con decurtazione dell’indennità di posizione e di risultato; che tale comportamento era in contrasto con la L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 57 che prevedeva, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, la conservazione da parte dell’interessato in aspettativa del "trattamento economico in godimento". Il ricorrente chiedeva pertanto che, previo annullamento del Decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2002, e degli atti conseguenti, nella parte in cui escludeva l’indennità di posizione e di risultato dal trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali fosse condannato alla corresponsione dell’intero trattamento economico pensionabile e, per l’effetto, a corrispondergli la somma di Euro 1.092,51 calcolata su base mensile (retribuzione di posizione), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituendosi in giudizio, il Ministero del Lavoro osservava che, ai sensi dell’art. 37 del CCNL Area dirigenza pubblica, la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale era costituita da emolumenti di tipo fisso ed emolumenti di parte variabile (legati al raggiungimento di obiettivi o al grado e livello di responsabilità di un determinato ufficio), per cui la esclusione della "retribuzione di posizione parte variabile" oltre a quella di risultato era del tutto legittima, essendo queste ultime riconosciute solo al dirigente che presti effettivamente servizio. Il Tribunale, con sentenza del 1 aprile 2004, respingeva la domanda e compensava le spese di lite. Avverso tale pronuncia proponeva appello il V.. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata l’8 ottobre 2009, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava il diritto del V. a percepire il trattamento economico in godimento alla data del collocamento in aspettativa, comprensivo della retribuzione di posizione "parte variabile", condannando il Ministero al pagamento della relativa somma.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il V..

Motivi della decisione

1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 476 del 1984, art. 2, comma 1, così come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57;

della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7; degli artt. 34 e 37 del contratto collettivo nazionale del personale dirigente dell’Area 1, quadriennio normativo 1998-2001 ed il primo biennio economico 1998- 1999 (in G.U. 28 aprile 2001 n. 97), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che l’art. 37 del c.c.n.l. dirigenza pubblica prevedeva, oltre allo stipendio tabellare, alla i.i.s. ed alla retribuzione di anzianità, una retribuzione di posizione "fissa", una variabile ed una di risultato. Evidenziava che la retribuzione di posizione variabile (legata al raggiungimento di obiettivi od al livello di responsabilità di un determinato ufficio) spetta solo ove sussista in concreto l’esercizio della prestazione con le connesse responsabilità e non certo in caso di collocamento in aspettativa.

Invocava la sentenza n. 14 del 2006 del Consiglio di Stato, secondo cui la retribuzione di posizione di parte variabile, non essendo caratterizzate da costanza e fissità, non poteva entrare a far parte del trattamento economico in godimento da salvaguardare in caso di mutamento dell’incarico.

Evidenziava inoltre che ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, "Nei casi di passaggio di carriera di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pensionabile….pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio a quello spettante nella nuova posizione", specificando, al comma 58, che "detto assegno non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo per la parte eventualmente eccedente".

Rilevava che l’emolumento (retribuzione di posizione variabile), in questione, non era nè fisso nè continuativo, sicchè non poteva spettare nel caso di collocamento in aspettativa.

2. Il ricorso è fondato.

La norma di legge in questione (L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57) stabilisce che "in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

Secondo la corte capitolina, il riferimento al "trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento" confermava l’intenzione del legislatore di non porre alcun limite alla possibilità, per il dirigente in aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, di conservare il proprio trattamento economico complessivo, potendo escludersi solo quelle componenti legate non alla posizione rivestita dal dirigente ma alla specifica attività svolta (come l’indennità di risultato, che può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi).

Questa Corte non ritiene di poter condividere tale interpretazione.

Il tenore letterale della norma in questione non contiene infatti alcun elemento idoneo a superare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 giugno 2010 n, 13744;

Cass. 18 dicembre 2008 n. 29671), secondo cui il trattamento accessorio di posizione è, diversamente dal trattamento economico fondamentale, revocabile perchè strettamente connesso allo specifico incarico conferito. In sostanza, la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l’incarico dirigenziale, ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione apicale (Cass. 15 maggio 2007 n. 11084).

Questa Corte ha ancora chiarito, sia pure con riferimento al personale dirigente dell’area sanitaria, che la mobilità su domanda non implica la conservazione dell’integrale trattamento acquisito con la precedente destinazione, dovendosi considerare – alla luce di una interpretazione sistematica – che, per il personale dirigente, il complessivo trattamento economico si compone di una parte fondamentale e di una parte accessoria, comprensiva, quest’ultima, della retribuzione di posizione, la quale, a sua volta, è ripartita in una componente fissa e in una variabile, collegata all’incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni e destinata a venire meno in caso di assegnazione ad un nuovo incarico. Ne consegue che, ove nel passaggio da un ente all’altro muti l’incarico dirigenziale attribuito, dell’originario trattamento economico si conserva, oltre al trattamento fondamentale, solamente la parte fissa della retribuzione di posizione (Cass. 19 novembre 2009 n. 24449;

Cass. 30 giugno 2009 n. 15344). La norma invocata dal dirigente (L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 57), non contiene una chiara deroga ai principi sopra esposti, sicchè non risulta legittima l’erogazione della retribuzione di posizione, parte variabile, nel caso in cui, come quello di specie, il dirigente sia collocato in aspettativa, senza svolgere affatto le funzioni dirigenziali cui l’emolumento in questione è intrinsecamente collegato. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto dell’originaria domanda.

Le alterne fasi del giudizio e la peculiarità della questione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal V..

Compensa le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di legittimità.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 2985

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento del contratto di soggiorno, disposto a seguito degli accertamenti effettuati, da cui è emersa una condanna, a carico del ricorrente, per il reato di cui all’ art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 688/2011 la domanda cautelare veniva accolta.

La Prefettura ha medio tempore annullato il provvedimento gravato.

All’udienza pubblica del 17.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Preso atto di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.

Ritiene il Collegio, quanto alle spese di causa, che effettivamente il presente ricorso presenti profili di fondatezza, vista la giurisprudenza di questa Sezione, conforme alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 del 2011, circa l’irrilevanza, nel procedimento di emersione, della condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998 (nella versione anteriore alla riforma di cui al decreto legge 89/2011, convertito con legge 129/2011).

Tuttavia deve essere valutata positivamente la condotta dell’Amministrazione dell’Interno, che si è conformata alla ormai dominante giurisprudenza amministrativa sulla questione, rilasciando il titolo richiesto.

Per tali ragioni le spese di causa possono essere compensate, fermo restando il diritto in capo agli esponenti al rimborso del contributo unificato, secondo le norme di legge (DPR 115/2002, art. 13).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del DPR 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1795

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che vi è sopravvenuta carenza d’interesse, e che in punto di compensazione delle spese rileva l’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

SPESE compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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