Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 30.9.09, la corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza 17.3.04 del tribunale di Avezzano, con la quale G. P. era stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione e Euro 150 di multa, perchè ritenuto colpevole del reato di furto aggravato di 6.730 mc di gas, sottraendoli dalle apposite tubature, mediante manomissione del sigillo apposto al rubinetto erogatore, accertato il 6.8.02. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. contraddittorietà della motivazione: i giudici di merito dei due gradi di giudizio hanno dato per scontato che vi fosse la prova sull’apposizione dei sigilli sul contatore. Invece tale prova manca.
Inoltre, secondo la disciplina vigente, questa apposizione deve essere preceduta da una comunicazione scritta,inviata a mezzo raccomandata, che ha valore di costituzione in mora. La sospensione della fornitura del gas deve essere preceduta da questa comunicazione. Agli atti, manca la prova documentale dell’esecuzione di questa procedura. Manca inoltre il processo verbale dell’apposizione dei sigilli. Questa mancanza di prove documentali non consente di ritenere dimostrata l’apposizione dei sigilli e la sospensione della fornitura e conseguente la sottrazione del gas da parte del G..
2. vizio di motivazione in ordine all’esistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. Dagli atti processuali emerge che l’imputato non aveva contezza di consumare il gas illecitamente, in quanto il contatore misurava il consumo, che egli pagava, come risulta dalle relative bollette, senza individuare a quale delle due utenze i pagamenti si riferissero. Questa mancata diligenza non può far ritenere che l’imputato dolosamente sottraeva il gas, nella piena consapevolezza di commettere il reato ascrittogli. Inoltre la mancata messa in mora e il mancato avviso di sospensione hanno impedito di rendersi conto di utilizzare il gas senza pagarlo.
In via preliminare si osserva che è maturato il termine di prescrizione del reato, che risulta commesso fino alla dato dell’accertamento effettuato dagli addetti dell’ente erogatore in data 6.8.02.
Le risultanze processuali, congiuntamente accertate dai giudici di merito, non consentono di ritenere sussistente l’ipotesi ex art. 129 cpv. c.p.p..
Le due sentenze dei giudici di merito – che per l’uniforme apparato storico – valutativo, costituiscono un unico risultato di un organico e inscindibile accertamento giudiziale- hanno dato atto che, in base alle dichiarazioni testimoniali di dipendenti dell’ente erogatore, sono emersi i seguenti fatti:
a) il G. era intestatario di due utenze e provvedeva al pagamento solo per una di esse, mentre per l’altra non pagava il relativo consumo;
b) per questa condotta, sono stati inviati numerosi solleciti, la cui inefficacia ha portato alla sospensione della fornitura e all’apposizione di un sigillo, consistito in una valvola di blocco del rubinetto erogatore;
c) questa seconda utenza risulta riattivata e autore di questa forzatura della valvola di blocco è stato individuato logicamente nel G., quale proprietario dell’appartamento servito dall’utenza e intestatario della medesima;
d) le dichiarazioni dei testi sono state considerate dai giudice di merito valida prova della sua responsabilità, non essendo state smentite da altre prove, nè risultando la sussistenza di dubbi sull’affidabilità delle fonti conoscitive;
e) in ogni caso, la mancata ricezione di solleciti, di messa in mora, di preavviso non lo autorizzava a ripristinare la fornitura – oggettivamente sospesa – mediante eliminazione della valvola di blocco del rubinetto erogatore.
Deve quindi concludersi con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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