La (—) costituì, in origine, una prerogativa del rex [vedi], successivamente dei magistrati, e consisteva nell’esercizio di poteri di polizia (incarcerazione, fustigazione, irrogazione di multe) volti alla repressione di ogni forma di ribellione all’imperium [vedi].
Per gli sviluppi della repressione criminale [vedi crìmen; quæstiònes perpetuæ; cognìtio extra òrdinem, dir. pen.].
Categoria: Glossario
Collegia sacerdotalia
I (—), pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione quiritaria, svolsero, in ausilio al rex [vedi] importanti funzioni soprattutto in materia di culto e di interpretazione del diritto [vedi interpretatio]. Tre furono i collegi sacerdotali di primaria importanza: i pontifices [vedi], gli augures [vedi Auspicia], e i duoviri sacris faciundis [vedi]. Due furono i collegi minori: i flamines [vedi] e i fetiales [vedi]. Altro collegio, assai risalente, di composizione esclusivamente femminile fu quello delle Vestales [vedi].
Comìtia curiàta [Comizi curiati]
Assemblea comiziale [vedi comitia] tipica della Roma arcaica.
I (—) assunsero contorni netti intorno al VI sec. a.C. anche se presumibilmente sono molto più antichi.
Originariamente i (—) rappresentavano l’assemblea della comunità ripartita in curiæ per riunioni di carattere sacrale, convocate nel Campidoglio da un magistrato munito di imperium [vedi].
Le curie in epoca arcaica fungevano da distretti di leva, dovendo ciascuna fornire alla civitas un contingente fisso di cento fanti e dieci cavalieri.
I (—) partecipavano alla nomina del rex. La dottrina ritiene che questi non votavano effettivamente il re, ma si limitavano a svolgere un ruolo di testimonianza e di adesione.
Tra i più importanti atti effettuati di fronte alle curie vi era l’enunciazione che il rex faceva ogni mese — con l’ausilio dei pontefici — in cui indicava i giorni fasti e nefasti.
Rientravano, infine, nelle competenze dei (—) le scelte concernenti la guerra e la pace, la nomina dei magistrati ausiliari del re ed, ancora, il voto delle leggi regie. Anche tali poteri, tuttavia, che avessero più un carattere formale che sostanziale.
Più tardi, in età repubblicana, videro ridimensionato il loro rilievo: mantenute in vita per rispetto della tradizione, svolsero esclusivamente funzioni di diritto sacro o relative ad atti solenni arcaici (adrogatio [vedi], lex curiata de imperio [vedi]), per lo più sotto la guida del pòntifex màximus [vedi].
Scomparsa l’organizzazione per curie, i (—) si riunirono senza l’effettivo intervento dei cittadini e dunque solo simbolicamente, per mezzo di littori, di numero corrispondente a quello delle curie.
Concùrsus causàrum
Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio]. In particolare, un’obbligazione si estingueva per (—) quando il creditore otteneva successivamente, in base ad altro titolo, la prestazione dovutagli: diventava in tal caso impossibile che il debitore potesse adempiere, poiché egli non poteva trasferire la proprietà della cosa (oggetto della prestazione) al creditore che già ne era divenuto proprietario.
In origine, si riteneva che, in presenza di (—), l’obbligazione si estinguesse comunque, senza che fosse rilevante il modo attraverso il quale il creditore avesse raggiunto il suo soddisfacimento. Dai tempi di Salvio Giuliano [vedi] la regola subì una limitazione: si ritenne che l’obbligazione si estinguesse solo se il creditore avesse ottenuto la cosa a titolo lucrativo e a titolo gratuito.
Se, invece, il creditore aveva acquistato la cosa a titolo oneroso, il debitore continuava ad essere obbligato nei suoi confronti all’adempimento o almeno alla satisfactio.