forma di retentio dotis che permetteva al marito di agire, con un iudìcium de mòribus o attraverso una repetìtio de moribus, per trattenere 1/6 del patrimonio dotale, se il divorzio avveniva per un comportamento grave della moglie, oppure 1/8 in caso di comportamento leggero, ma non grave.
Categoria: Glossario
Rubrìca lègis non est lex [La rubrica della legge non è legge]
Con questo termine si vuole indicare una rubrica che precede gli articoli di legge, non facente parte del contenuto imperativo della legge stessa, quindi non utilizzabile a fini interpretativi.
Scientia fràudis [Conoscenza della frode]
Requisito indefettibile per l’esperimento dell’azione revocatoria [vedi àctio Pauliàna], consistente nella conoscenza della frode da parte del terzo acquirente dei beni venduti dal debitore in danno dei creditori.
Tale requisito era necessario per la revoca dei soli atti a titolo oneroso.
Senatusconsultum ad orationem Severi
Esso fu emanato nel 195 d.C. e vietò a tutori e curatori di alienare i “prædia rustica vel suburbana” dei loro assistiti.
La pena commisurata a carico degli infrattori era del “duplum”.