Socii

Si trattava di stranieri, non appartenenti alle popolazioni di stirpe latina, alleati di Roma.
Si osservarono tre “condizioni di vassallaggio”:
1) ius Latii;
2) ius Italicum;
3) condizione delle comunità site in provincia, che persistevano nella loro autonomia politica.
Il Senatus e il rex potevano concedere loro la cittadinanza.
Diverse erano le modalità che permettevano ai socii latini di entrare a far parte della comunità romana:
1) a seguito di ius migràndi;
2) avendo avuto una magistratura annuale;
3) dopo aver sostenuto con esito positivo un’accusa di maièstas contro un magistrato romano.
Anche i socii italici potevano in maniera indiretta diventare cives, attraverso l’ammissione in una civitas latina.
Nel I sec. a.C. venne data largamente ai socii latini e italici la cìvitas romana, in seguito alla guerra sociale.

Spoliàtus ante òmnia restituèndus [Il soggetto spogliato deve anzitutto esser reintegrato nel possesso; cfr. art. 1168 c.c.]

Secondo questo principio, quando avviene uno spolio, prima di valutare la reale appartenenza (o proprietà) della cosa, bisogna prima reintegrare nel possesso il soggetto che ne sia stato spogliato (violentemente e di nascosto).