Usus sine fructu [Uso; cfr. artt. 1021 ss. c.c.]

Si tratta di diritto reale assoluto in senso improprio su cosa altrui.
Esso consisteva nell’usare una cosa altrui entro i limiti dei propri bisogni o dei bisogni della propria famiglia, senza percepirne i proventi.
Soltanto in alcuni casi, e cioè quando l’usus era costituito su fondi rustici, si poteva avere i frutti della cosa.
Qunidi l’usuario, diversamente dall’ususfructuarius, non aveva diritto a tutti i frutti normali della cosa.

Abilitazione (d. amm.) (Enabling (d. amm.))

Si tratta di un provvedimento permissivo che permette l’esercizio di alcuni diritti del richiedente.
Il rilascio della Abilitazione è subordinato ad un riscontro di carattere tecnico.
Le Abilitazioni possono essere:
1) ad personam, come quelle per l’esercizio di una professione;
2) ad rem, come la carta di circolazione degli autoveicoli.