Atto che crea le condizioni per la stipula di veri e propri contratti collettivi europei.
Esso nasce quale prodotto del dialogo sociale e si può definire uno strumento intermedio tra i pareri comuni e i contratti collettivi.
Ha lo scopo di fornire gli orientamenti per guidare i futuri negoziati a livelli decentrati o prima di negoziare una convenzione bilaterale ed esprime la volontà comune di rispettare le condizioni in esso contenute.
Gli accordi quadro sono di solito negoziati dall’UNICE , dal CEEP e dalla CES e spesso sono trasferiti in direttive comunitarie.
I settori nei quali sono stati stipulati accordi quadro sono: l’addestramento professionale, la creazione di nuove tecnologie per una migliore salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il problema di una mobilità dei lavoratori e la promozione di una parità di trattamento tra uomini e donne.
L’accordo quadro costituisce soltanto una prima fase di dialogo per aprire un ulteriore spazio al vero e proprio negoziato a livello europeo.
Categoria: Glossario
Accordo intereuropeo dei pagamenti (Agreement intereuropeo of payments)
Sistema di pagamento istituito nel 1948 tra i paesi membri dell’OECE
Esso agevola la distribuzione dell’aiuto americano accordato in base al Piano Marshall.
Sulla base di tale accordo, i paesi europei che avevano un avanzo della bilancia dei pagamenti, ricevevano un aiuto americano superiore a quello minimo previsto se davano credito, nella loro moneta, ai paesi europei controparte negli scambi.
Tale sistema è stato sostituito dall’Unione Europea dei Pagamenti (v. UEP) nel 1950
Accordo interbancario sulla transizione dell’euro (Agreement on interbank euro transition)
Si tratta di un accordo teso ad agevolare il passaggio alle operazioni in euro,
Per ottenere cio’ è necessario l’impegno da parte delle banche e dei soggetti non bancari che operano attraverso la rete nazionale interbancaria ad adeguare la propria struttura organizzativa e tecnica alla transizione.
Pertanto ogni banca è stata obbligata a predisporsi alle operazioni nelle due valute entro il 1° gennaio 1999.
Accordo di Stoccolma (Stockholm Agreement)
L’accordo è stato firmato da 35 paesi il 22 settembre 1986 nell’ambito della Conferenza di Stoccolma sul disarmo.
Riguarda misure per prevenire un’eventuale guerra nel continente europeo per le regioni tra l’Atlantico e gli Urali.
Le misure adottate riguardano: 1) l’accettazione del principio di non fare uso della forza per risolvere le controversie internazionali; 2) la disponibilità al controllo e alla verifica reciproca; 3) l’osservazione delle manovre militari che riguardano un numero di uomini superiore a 17.000; 4) la comunicazione del calendario delle attività militari annuale; 5) l’avviso preventivo di 42 giorni per le attività che riguardano più di 13.000 uomini o più di 300 carri