Accollo (d. civ.) (Accolla)

Si tratta di un contratto mediante il quale il debitore ed un terzo stabiliscono che l’accollante assuma il debito dell’accollato.
L’accollo può essere esterno ed interno. L’accollo esterno riguarda il creditore.
L’accollo interno (o semplice), produce effetti solo rispetto alle parti cioè il debitore originario e terzo accollante.
L’accollo può essere anche cumulativo, liberatorio o rpivativo.
Nel primo caso il creditore accollatario aderisce all’accollo, ma non libera il debitore, che resta obbligato insieme all’accollante;
Nel secondo caso il debitore originario viene liberato dall’obbligazione.
L'(—) può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es.: art. 967, co. 1 c.c.; art. 2112, co. 2 c.c.; art. 2560, co. 2 c.c.).
L’accollo si differenzia dall’espromissione e delegazione.
L’espromissione è un negozio tra il creditore ed un terzo.
.Il terzo promette di pagare un debito altrui e il debitore rimane estraneo al patto;
La delegazione, intercorre, come l’accollo tra debitore e terzo, perchè è l’incarico di pagare il creditore o di obbligarsi verso di lui all’adempimento di un’obbligazione però instaura un vero e proprio rapporto contrattuale tra il creditore ed il delegato.

Agente (d. civ.) (Agent)

All’agente di commercio viene conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
L’agente di assicurazione è iscritto all’Albo Nazionale della Categoria e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia assicuratrice.
Tale lavoro viene svolto a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte costituito da provvigioni.
L’agenzia assicurativa può essere libera o in economia.
Nell’agenzia libera l’agente conclude i contratti di assicurazione a favore dell’assicuratore, avendo una provvigione ed organizzando a proprio rischio ed a sue spese l’attività.
L’agenzia in economia è gestita dall’ assicuratore, in tal caso l’agente è un dipendente di quest’ultimo, non assume alcun rischio ed è retribuito con uno stipendio.
L’agente di commercio è stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone.
Egli è legato al preponente dal solo rapporto di agenzia.
All’agente è demandata, un’attività promozionale nella conclusione dei contratti.
Essa ha lo scopo di cercare ed acquisire nuovi clienti, di pubblicizzare i prodotti al fine di ottenere ordinativi e commissioni.
L’agente può avere potere di rappresentanza e questo gli consenta di concludere contratti in nome e per conto del preponente.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio devono essere iscritti in un apposito ruolo pubblico, istituito presso ciascuna Camera di commercio.
Se il soggetto non è iscritto il contratto di agenzia stipulato non è valido.
L’attività di agente può essere esercitata anche da una societÃ
I requisiti per l’iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali che rappresentano la società.
L’agente diplomatico è incaricato di curare i rapporti di uno Stato presso un governo straniero o un’organizzazione internazionale.
Viene considerato agente il capo missione e ciascuno dei suoi collaboratori cioè consiglieri, delegati etc.
Nell’esercizio delle sue funzioni egli gode di un particolare status e d ‘immunità che ne tutelano sia la persona che la funzione.
L’agente monomandatario è un agente di commercio o rappresentante di commercio che stipula un contratto d’agenzia con una sola azienda.
In tal caso l’agente lavora in esclusiva con un’ azienda.
L’agente plurimandatario è un agente di commercio o rappresentante di commercio che può operare per conto di più aziende in deroga al naturale rapporto di esclusività.
Viene anche definito agente multicarte.
L’agente provocatore appartiene alle forze di polizia.
Egli provoca altre persone a commettere dei reati in modo da farli scoprire e punire.
Spesso si tratta di appartenenti alle forze di polizia.

Ammenda (d. pen.) (Fine)

Si tratta di una pena pecuniaria che viene pagata allo stato.
Consiste di una somma non inferiore a 2 euro né superiore a 1.032 euro.
Essa è elevabile a 2.065 euro in caso di concorso di più circostanze aggravanti.
Quando stabilisce l’ammontare della cifra il giudice deve tener conto, delle condizioni economiche del reo .

Apertura di credito (contratto di) (Opening Credit (contract))

È il contratto con cui una banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un certo periodo di tempo.
L’apertura di credito è un contratto con i seguenti caratteri:
1)consensuale
2)oneroso perché l’accreditato deve restituire le somme prelevate sotto forma di una provvigione e con interessi
3)a prestazioni corrispettive
4)di credito perché la banca ha l’obbligo di prorogare nel tempo la restituzione delle somme accreditate
5) ad esecuzione continuata
6) a forma libera.
Essa può inoltre essere:
— semplice, quando l’accreditato può utilizzare il credito solo una volta anche se con diversi prelievi parziali;
— in conto corrente, quando l’accreditato può utilizzare più volte il credito;
— allo scoperto, se la restituzione della somma utilizzata avviene esclusivamente con il patrimonio dell’accreditato;
— garantita, quando la concessione di credito avviene per garanzie reali o personali .