Associazione sindacale nata da una divisione della C.G.I.L..
Categoria: Glossario
Curva J
Particolare effetto riscontrato nel saldo della bilancia dei pagamenti (v.) di una nazione in seguito ad un’operazione di svalutazione monetaria (v.). L’andamento della curva evidenzia un iniziale peggioramento della bilancia dei pagamenti e, soltanto dopo un certo lasso di tempo, gli effetti favorevoli che incideranno sul saldo dei conti di una nazione verso l’estero.
L’andamento della curva J è dovuto al fatto che la svalutazione della moneta nazionale avrà come effetto iniziale quello di rendere più costose le importazioni di beni dall’estero (la stessa quantità di moneta nazionale, per effetto della svalutazione, permetterà di acquistare meno merci) mentre l’aumento delle esportazioni (ovvero l’effetto desiderato dalla manovra di svalutazione) necessiterà di un certo lasso di tempo per verificarsi. Il tutto, a causa dello scarto temporale esistente tra il momento in cui viene decisa la svalutazione ed il momento in cui gli importatori stranieri decidono di aumentare il quantitivo di merci da ordinare, approfittando della caduta dei prezzi nel paese che ha svalutato la propria moneta nazionale.
Uso (Use)
L’uso è un diritto reale di godimento che permette al suo titolare cioè l’ usuario il potere di servirsi di un bene.
Il diritto d’uso è personalissimo e non può essere ceduto o dato in locazione.
Il proprietario può permettere il superamento di questo veto con il suo consenso .
In diritto Internazionale classico si parlava di Uso della forza utile per la risoluzione delle controversie internazionali.
Dopo la fine della prima guerra mondiale si ebbe il divieto dell’uso della forza, sancito dalla Carta delle N.U.e dall’Assemblea generale.
Il moderno diritto internazionale vieta:
1) l’uso della forza economica. In questo caso lo Stato che la subisce non può invocare la legittima difesa ma solo ricorrere a rappresaglie;
2) la minaccia o l’uso della forza armata contro gli Stati o un popolo dotato di un’organizzazione rappresentativa;
3) l’acquisto di un territorio o parte di esso, da un altro Stato, dopo la minaccia o l’uso della forza. Tutta la Comunità Internazionale in questo caso non deve riconoscere tale occupazione;
4) l’uso della forza in funzione preventiva. Nessuna potenza occidentale può far uso della forza sulla base del pericolo di un attacco imminente;
5) l’uso della forza contro un’aggressione armata indiretta. L’ assistenza (es. concessione di basi militari) a gruppi in lotta contro uno Stato vittima di un’aggressione non è permessa;
6)Le rappresaglie armate sono proibite.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli interventi attuali nell’ambito del sistema di sicurezza collettivo dell’O.N.U. e gli interventi di legittima difesa, nel quadro di quanto previsto dall’art. 51 della Carta O.N.U.
L’uso legittimo delle armi è una giustificazione in diritto penale.
L’art. 53 c.p. stabilisce, che non è punibile il pubblico ufficiale che fa uso delle armi o della forza per adempiere un dovere del proprio ufficio, quando deve respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità o impedire la consumazione dei delitti di strage, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
CNEL [Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro]
[viale Lubin 2, 00196 Roma; tel. 06/36921]
internet: www.CNEL.it
Organo collegiale, ausiliario di altri enti pubblici, avente rilievo costituzionale, in quanto previsto dalla Costituzione.
La L. 936/86 ha disciplinato ex novo, la composizione, le attribuzioni di quest’organo.
I compiti del CNEL possono così sintetizzarsi:
— funzione consultiva nei confronti delle Camere, del Governo, delle Regioni in materia di economia e di lavoro ed in particolare per tutti i settori economici in cui si attui l’intervento pubblico. I suoi pareri sono facoltativi e non vincolanti: solo per la relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Ministro del Tesoro, è previsto il parere preventivo e obbligatorio del CNEL;
— potere di iniziativa legislativa, sempre in materia di economia e lavoro. Tale potere non può estendersi a materie oggetto di leggi costituzionali, tributarie, di bilancio o di accordi e trattati internazionali;
— potere di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, formulando osservazioni e proposte nelle stesse materie per le quali è esercitata la funzione consultiva;
— funzione di studio e di indagine nelle materie di propria competenza, sia di propria iniziativa che su richiesta di Camere, Governo, Regioni e Province autonome.