Clausura can. 667 c.j.c.

Materiale estrinsecazione di quella separazione dal mondo che è propria dell’indole e delle finalità di ciascun istituto religioso. In ogni casa religiosa deve essere osservata una (—) adeguata alla missione dell’istituto: in ogni caso ci deve essere sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.
Oltre a questa (—) cd. comune, il codice ne conosce altre: una più rigorosa nei monasteri di vita contemplativa, una papale (cioè conforme alle norme della Sede apostolica [vedi Santa Sede]) per i monasteri di monache interamente dedicate alla vita contemplativa e infine una costituzionale per tutti gli altri monasteri di monache.

Confcommercio [Confederazione generale italiana del commercio]

[p.zza G.G. Belli 2, 00153 Roma; tel. 06/58661; internet: www.confcommercio.it]

Associazione sindacale dei commercianti.
La Confcommercio, che può aderire ad organismi nazionali o internazionali in armonia con i propri scopi sociali, rappresenta e tutela gli interessi economici, sociali e morali delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
Stipula contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro per conto delle imprese associate.

Confermazione can. 879-896 c.j.c. (Confirmation)

La (—) o Cresima, è il sacramento per mezzo del quale i battezzati [vedi Battesimo], proseguendo il cammino dell’iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più intimamente alla Chiesa in modo che chi lo riceve venga corroborato e sia più strettamente obbligato ad essere, con le parole e le opere, testimone di Cristo e a diffonderne e a difenderne la fede.
La (—), al pari del Battesimo e dell’Ordine sacro, è un sacramento che imprime un carattere indelebile e va, quindi, ricevuto una sola volta.
Il sacramento della (—) viene conferito mediante l’unzione del crisma (materia) sulla fronte, a mezzo dell’imposizione delle mani e le parole prescritte nei libri liturgici (forma).
Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo, ma il sacramento può essere conferito anche da un sacerdote cui questa facoltà sia stata concessa o per diritto comune o per espresso mandato. In pericolo di morte, la (—) può essere conferita sia dal parroco che da qualsiasi sacerdote.
È capace di ricevere la (—) ogni battezzato.
Fuori del pericolo di morte, si richiede perché il fedele avente l’uso di ragione possa ricevere lecitamente la (—), che egli:
— sia adeguatamente preparato;
— sia opportunamente disposto;
— sappia e voglia rinnovare le promesse battesimali.
Come il battezzando, anche il cresimando deve essere assistito da un padrino il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come un vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti il sacramento.
Dell’avvenuta (—) deve essere fatta registrazione nel libro dei cresimati esistente presso la Curia diocesana annotando luogo e data, generalità del cresimato, nome del ministro, dei genitori e del padrino.
Deve essere informato anche il parroco del luogo di Battesimo del confermato, perché sia fatta annotazione nel libro dei battezzati.

Convertibilità

Possibilità, offerta dal regime del gold standard (v.) nel XIX secolo, di presentare una moneta alla banca centrale (v.) ottenendo, in cambio, oro.
Attualmente, una moneta è definita convertibile quando sia possibile scambiarla liberamente con altre monete; la convertibilità dell’ultima valuta legata al gold standard, il dollaro, è stata sospesa nel 1971.
Si può distinguere tra convertibilità interna (o totale), che è la facoltà, attribuita ai residenti, di convertire la moneta nazionale in valuta estera e convertibilità esterna, che è la stessa possibilità riconosciuta, però, ai non residenti.
Una moneta è invece inconvertibile quando la sua circolazione è limitata al territorio nazionale, cioè non può essere scambiata con altre monete estere.