Consiglio pastorale can. 511-514, 536 c.j.c. (Pastoral Council)

Organismo diocesano [vedi Diocesi], la cui costituzione, se pure auspicabile, non è comunque obbligatoria come quella del Consiglio presbiteriale e che deve avere un proprio statuto dato dal Vescovo diocesano. È composto da fedeli, sia chierici, sia religiosi ma soprattutto laici, designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano, e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza: spetta ad esso, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi.
Spetta al Vescovo convocarlo (almeno una volta all’anno) e presiederlo.
Il (—) cessa le sue funzioni in caso di vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante].
Il Codice, a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone, per la parrocchia, il (—) parrocchiale da costituirsi se il Vescovo (udito il consiglio dei presbiteri) lo ritiene opportuno: è presieduto dal Parroco e vi partecipano per prestare il loro aiuto nel promuovere l’attività parrocchiale, solo con voto consultivo, tutti coloro che, in virtù del loro ufficio, partecipano alla cura pastorale nonché un gruppo di fedeli laici.

Contabilità nazionale

Disciplina che ha per oggetto l’analisi, la sistemazione, la valutazione e la rappresentazione in termini quantitativi del risultato dell’attività economica di un Paese, in un dato arco di tempo.
Il ricorso alla redazione di conti economici nazionali secondo le moderne tecniche di analisi, basata sulla regola della partita doppia, è un fatto relativamente recente. Soltanto nel primo dopoguerra, infatti, con la diffusione delle dottrine macroeconomiche di J.M. Keynes (v.), che sottolineavano l’importanza della determinazione del reddito nazionale, furono adottati dai maggiori paesi industrializzati schemi di contabilità nazionale che fossero in grado di fornire dati statistici elementari, destinati all’illustrazione dell’andamento economico nazionale.
L’Italia dispone di statistiche relative alla contabilità nazionale a partire dagli anni ’50; più di recente, sono stati elaborati da vari organismi internazionali dei modelli uniformi per la redazione delle principali tabelle relative alla contabilità nazionale che, oltre a rendere omogenei gli standard di redazione di tali schemi, permettono facili e rapidi confronti tra i conti economici di diverse nazioni. Il più importante di tali modelli è il SEC (v.), o Sistema europeo dei conti economici integrati che è stato adottato dai paesi che fanno parte della CE (v.) e, quindi, anche dall’Italia.
La grandezza più importante nella redazione dei conti economici nazionali della contabilità nazionale è costituita dal PIL (v.) che può essere definito come il flusso dei beni e servizi prodotti da una nazione nell’arco di tempo considerato (in genere un anno).
Dalla definizione del PIL è possibile ricavare altre due grandezze che ad esso sono strettamente collegate:
— il PNL (v.) (Prodotto Nazionale Lordo) che è una grandezza riferita all’attività svolta da tutti i soggetti residenti di un paese, sia che operino in patria che all’estero. Il PIL, invece, misura soltanto l’attività di quei soggetti economici che operano sul territorio nazionale, siano essi residenti o meno;
— il PNN (v.) (Prodotto Nazionale Netto) che si differenzia dal PNL poiché non tiene conto degli ammortamenti (v.) e delle manutenzioni necessarie per mantenere efficienti i capitali fissi (macchinari).
L’adeguamento del nostro paese al Sistema europeo dei conti economici integrati ha fatto sì che nel bilancio nazionale fossero inclusi anche alcuni conti che analizzano il sistema economico nel suo complesso o per singoli settori; tali conti sono strettamente correlati tra loro. I conti economici redatti annualmente dall’ISTAT sono: il conto economico delle risorse e degli impieghi (v.), il conto della distribuzione del prodotto lordo (v.), il conto del reddito (v.), il conto di utilizzazione del reddito (v.) e il conto della formazione del capitale (v.).
Un problema importante nella valutazione del prodotto nazionale è dato dalla non omogeneità dei prodotti presi in considerazione, per cui il tutto deve essere ricondotto ad un’unica unità di misurazione generalmente data dal valore monetario dell’aggregato considerato; in tal modo, le grandezze saranno direttamente comparabili sia tra loro che con i valori di una serie storica.
I prezzi di determinati aggregati possono essere costanti o correnti; nel primo caso i prezzi non sono espressi secondo il loro reale valore attuale ma sono rapportati ai prezzi di un anno che costituisce la base per le valutazioni successive.
Questo processo è reso necessario per eliminare gli scompensi dovuti all’azione dell’inflazione (v.) tra un anno solare e l’altro e, quindi, per permettere un confronto tra le grandezze reali nel tempo. Le rilevazioni a prezzi correnti sono riferite ai prezzi attuali delle merci prodotte e non permettono dei raffronti con anni precedenti se non in presenza di un tasso di inflazione nullo e senza considerare le importazioni e le esportazioni.

Rescritti can. 59-75 c.j.c. (Rescript)

Atto amministrativo realizzato dall’autorità esecutiva competente, che permette a qualcuno di ottenere un privilegio, grazia o dispensa.
Tutti quelli ai quali non viene dichiaratamente proibito, lo possono richiedere, cosi’ come può essere chiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso. Se la richiesta non contiene motivi esatti il documento non è valido.
Nessun rescritti può essere revocato da una legge contraria; al contrario i rescritti concessi dalla Sede apostolica vengono prorogati alla scadenza, se vi è una giusta causa.
La proroga dipende dal Vescovo diocesano ma non deve superare i tre mesi.
Le disposizioni stabilite per i rescritti possono essere applicate anche alle licenze e alle concessioni di grazie fatte a viva voce.