Superiori degli istituti religiosi can. 617-630 c.j.c. (Superiors of religious institutes)

Si tratta di una persona fisica che esercita, in virtù del suo ufficio, in nome proprio o altrui, la potestà religiosa ordinaria.
Si possono distinguere:
1) il Moderatore supremo che ha potestà su tutte le province, le case e i membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio;
2) gli altri superiori degli istituti religiosi che hanno a stessa potestà nell’ambito del proprio incarico.
I superiori degli istituti religiosi vengono chiamati:
1) maggiori quando governano l’intero istituto o una sua provincia (o parte dell’istituto ad essa equiparata) cioè una casa Sui iuris, nonché i rispettivi Vicari;
2) minori, se governano le singole case.
Per la nomina o per la elezione a superiori il Codice richiede, solamente un certo tempo di professione perpetua o definitiva.
essi sono obbligati a:
1) avere la residenza nella propria casa col divieto di allontanarsene se non nei casi che sono previsti dal diritto interno;
2) visitare frequentemente le case e i religiosi loro affidati;
3) rispettare la debita libertà dei religiosi loro affidati, per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione spirituale.
Essi inoltre si servono di un Consiglio (ben distinto dal capitolo) nell’esercizio delle loro funzioni.

Rapporto Spierenburg

Documento comprendente uno studio approfondito sull’attività e sull’organizzazione, presente e futura, della Commissione europea.
E’ stato presentato nel settembre del 1979 da un gruppo di cinque esperti guidati Dirk Spierenburg.
Il rapporto era diviso in tre parti:
1) la prima parte conteneva un excursus sullo sviluppo dell’attività della Commissione
2)la seconda parte era dedicata a proposte di riforma della Commissione, cioè la riduzione del numero dei suoi componenti e la riorganizzazione dei gruppi di lavoro permanenti;
3) la terza parte, riguardante l’amministrazione, era relativa alla gestione del personale impiegato in seno all’istituzione.
Quasi tutte le proposte di riforma contenute nel rapporto Spierenburg non trovarono applicazione, tranne quelle relative alla riforma amministrativa