Regolamento sull’introduzione dell’euro Regolamento

CE 3 maggio 1998, n. 974

Predisposto dal Consiglio europeo (v.) già nel 1997, è stato approvato ufficialmente il 3 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1999, in tal modo, vincolando tutti gli Stati che fanno parte dell’unione economica e monetaria (v. UEM). Gli Stati che partecipano all’euro (v.) devono attenersi alle disposizioni contenute in tale Regolamento.
Il provvedimento è composto da 17 articoli a loro volta suddivisi in 6 parti. Le disposizioni più importanti riguardano:
— le caratteristiche tecniche della nuova moneta come la denominazione di euro, la suddivisione in cent, le autorità autorizzate all’emissione delle banconote e delle monete metalliche, le disposizioni contro l’alterazione e la contraffazione etc.;
— le disposizioni da applicarsi nel corso del periodo transitorio (v.). In pratica si stabilisce il principio della continuità di tutti i rapporti giuridici che fanno riferimento alla moneta nazionale, che continuano ad essere regolati in quella moneta (v. Principio della continuità dei contratti). Solo per le transazioni regolate in conto corrente può (non è un obbligo ma una semplice facoltà) procedersi ad un pagamento in euro (v. Principio nessun divieto, nessun obbligo). Durante il periodo transitorio l’euro è adottato soltanto per le emissioni di titoli del debito pubblico e per le transazioni sui mercati finanziari;
— le disposizioni applicabili al termine del periodo transitorio (dal gennaio 2002). In pratica si sancisce che al termine del periodo transitorio si deve procedere alla conversione di tutti gli importi denominati nelle monete nazionali e deve essere avviata l’operazione di ritiro delle monete di ciascuno Stato membro. Quest’ultima operazione deve essere completata al massimo entro 6 mesi (ma ciascuno Stato può stabilire un termine inferiore), anche se verrà assicurato il cambio delle banconote e delle monete anche oltre tale periodo (v. Conversione monetaria)

Rinegoziazione

Termine utilizzato per indicare la richiesta della Governo della Gran Bretagna di rivedere, dopo la propria adesione (v.) alla Comunità, avvenuta ad opera del Governo conservatore di Edward Health nel 1973, i termini della sua partecipazione all’Europa comunitaria.
La rinegoziazione fu condotta dal leader dei laburisti Harold Wilson nel corso del 1974, su richiesta della maggioranza dei membri del suo partito e dei sindacati e verteva, tra l’altro, su questioni relative ai contributi del Regno Unito al bilancio comunitario (v.), alla riforma della politica agricola comunitaria (v. PAC), all’unione economica e monetaria (v. UEM), all’istituzione di una tariffa doganale comune (v. TDC).
Sebbene il governo laburista non avesse precisato nel dettaglio le proprie richieste, esso aveva affermato che, in caso di accordo politico sulle nuove condizioni di partecipazione inglese alla Comunità, si sarebbe proceduto ad un referendum (v.) popolare per confermare l’adesione.
Fu durante il vertice di Dublino dell’11-12 marzo 1975 che furono discussi i termini della rinegoziazione della Gran Bretagna, anche se fu raggiunto un compromesso (cd. meccanismo correttore) solo in materia di bilancio (v. Contributori netti) e sulle importazioni dalla Nuova Zelanda.
I risultati del vertice, seppur minimi, furono sufficienti perché Wilson, che in realtà non aveva mai personalmente ritenuto necessaria una nuova discussione sulla partecipazione della Gran Bretagna alla Comunità, invitasse il popolo inglese a votare al referendum nel senso del mantenimento di tale partecipazione.
Sebbene il meccanismo correttore definito a Dublino si è rivelato, nel corso degli anni, insoddisfacente, la rinegoziazione inglese dimostrò la volontà e la necessità di un mantenimento della Gran Bretagna nell’Europa integrata.

Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è composto, dal Presidente, da quattordici vicepresidenti e da cinque questori.
L’Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
— attuare decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo;
— regola le questioni riguardanti lo svolgimento delle sedute;
— organizza la segreteria del gruppo dei non iscritti;
— nomina il Segretario generale e stabilisce l’organigramma;
— stabilisce sulla richiesta delle commissioni parlamentari di svolgere altrove le proprie riunioni;
— stabilisce il progetto preliminare dello stato di previsione del Parlamento.