Con tale termine viene indicata, da parte di diversi studiosi, la sistemazione delle norme giuridiche in corpi organici, che avrebbe preceduto la codificazione [vedi] vera e propria.
In tale prospettiva la (—) rappresenta, pertanto, il preludio della codificazione, ma se ne differenzia in un punto cruciale: la (—) è eterointegrabile. Essa, cioè, poteva essere integrata dal diritto comune [vedi] o dai diritti particolari [vedi Ius proprium]. Al contrario il codice presenta il carattere dell’onnicomprensività, costituisce una fonte unica ed esclusiva di diritto, pertanto non è eterointegrabile.
Un esempio antico di (—) potrebbe essere rappresentato dalla Lex XII tabularum [vedi]. In realtà il termine (—) è usato soprattutto in riferimento alla storia del diritto moderno, nel quale si rinvengono diversi esempi di (—): le Ordonnances [vedi Ordonnance] di Luigi XIV, le Costituzioni piemontesi [vedi], i “Codici” bavaresi in materia penale (1751) e di procedura civile (1753), le Costituzioni modenesi del 1771 [vedi]. Perfino il monumentale complesso legislativo rappresentato dall’Allgemeines Landrecht [vedi] prussiano presenta caratteri affini ad una (—), piuttosto che ad una codificazione in senso stretto.
[vedi anche Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; Code Napoléon]