Ha fatto parte dell’organizzazione militare romana dai primi secoli della storia della città. Una descrizione accurata è stata fatta dallo storico greco Polibio. Questi descrive il campo tipico di un esercito comandato da un console e comprendente due legioni.
Il (—) era un quadrato di cui ciascun lato misurava circa 2000 piedi (600 m.). La tenda del generale (praetorium) si trovava al centro. Quando l’esercito di acquartierava, il praetorium si trovava al centro.
Quando l’esercito si acquartierava, il paetorium occupava una posizione protetta tra le legioni. Davanti ad esso transitava una strada (via principalis). Le legioni erano ripartite in centurie nelle vie perpendicolari a quella principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale, la via Quintana.
Sulla via principalis si trovavano le tende dei tribuni (6 per ogni legione); a lato vi era uno spazio vuoto, che serviva da forum, e il quaestorium. Dietro queste aree passava una terza via, parallela alle altre due e su cui si trovavano i quartieri degli ausiliari.
Il (—), dotato di 4 porte, era delimitato da un fossato (fossa) e fortificato da una palizzata (vallum). Le tende erano separate dalla palizzata da uno spazio di 200 piedi (60 m.).
I campi stanziali (castra stativa) avevano una disposizione leggermente differente ma nell’insieme presentavano le medesime caratteristiche. Vestigia di campi romani sono visibili in Spagna ed in Scozia.
Categoria: Glossario
Càritas [lett. “Carità”]
Benevola considerazione delle esigenze dell’uno o dell’altro soggetto, capace di suscitare l’impulso di derogare a norme giuridiche in presenza di situazioni particolarmente penose; la (—) ebbe rilievo, in prevalenza, nel diritto postclassico, per effetto della divulgazione dei precetti della religione cristiana ed ispirando, talvolta, le decisioni imperiali che si concretizzarono prevalentemente in rescrìpta ed epistulæ [vedi constitutiònes prìncipum].
In un’accezione particolare, si parlava di (—) sànguinis per indicare il fondamento etico-giuridico dell’obbligo di prestare gli alimenti [vedi alimenta].
Causa petèndi (art. 163 c.p.c.) (Case petèndi (Article 163 c.p.c.))
È il titolo, o ragione giustificativa, del diritto che un soggetto fa valere in giudizio; si distingue dal petìtum [vedi], con il quale costituisce elemento caratterizzante della domanda giudiziale (insieme alle parti processuali che tale domanda propongono).
Cavère
Con tale termine Cicerone indicò (de orat. 1.212) una tra le attività svolte dai giuristi della sua epoca insieme all’àgere [vedi] e al respondère [vedi responsa prudèntium]. Tale termine designò l’opera di elaborazione di schemi di testamenti, mancipationes, stipulationes, contratti consensuali, patti pretori ed in genere di atti negoziali.
Il verbo (—) indicò la cura di un interesse, il perseguimento di uno scopo utile. Questo poteva realizzarsi solo mediante determinati comportamenti e l’osservanza di certe forme, per cui vi era la necessità di ricorrere alla consulenza dei giuristi.