La (—) fu una particolare fattispecie di cessione del credito [vedi cessio crèditi], fatta a persona di rango sociale più elevato rispetto al cedente.
In diritto postclassico, la (—) era vietata per evitare che persone di pochi scrupoli, approfittando del loro elevato rango, acquistassero crediti altrui in cambio di somme eccessivamente esigue (come accadeva spesso, nella pratica degli affari commerciali, prima del divieto).
Analoga ratio è alla base dell’art. 1261 c.c. vigente, che indica espressamente le persone che, per il proprio ruolo sociale, possono più facilmente commettere abusi o compiere speculazioni.
Categoria: Glossario
Clausula stipulatiònis
Clausola accessoria delle stipulatiònes [vedi stipulàtio] si diffuse in periodo postclassico: attraverso tale clausola, si aveva notizia che una data stipulazione era stata conclusa con contestuale redazione di un documento probatorio.
La (—) divenne ben presto prova documentale della seria assunzione di un’obbligazione o, comunque, della conferma di tale assunzione da parte del debitore.
Cogitàtio mortalitàtis [Presentimento di morte]
Letteralmente, era il presentimento della propria morte.
Le donazioni [vedi donàtio, donatio mortis causa] fatte per la mera (—), svincolata da un imminente pericolo di vita, furono ritenute, in periodo classico, estranee al fenomeno della donatio mortis causa.
Nel diritto postclassico, invece, la donazione motivata da (—) rientrò tra le donatiònes mortis causa.
Collezione greca delle Novelle (Collection of Greek Novelle)
Raccolta giuridica, originariamente comprendente tutte le Novelle giustinianee [vedi novellæ constitutiònes] nella versione originale (quelle latine in lingua latina e quelle greche in lingua greca).
Quando la (—) giunse in Italia a seguito della caduta dell’Impero romano d’Occidente, riportava, tuttavia, esclusivamente le novelle in lingua greca in quanto quelle latine, ormai non più comprese a Bisanzio, erano state tralasciate o sostituite da estratti in lingua greca.