Cura (curàtor) debìlium personàrum [Cura di persone debilitate]

Fattispecie di curatela [vedi cura] minore, approntata per sordi, muti, o persone affette da altre minorazioni.
Il curator debilium personarum veniva nominato dal pretore (oppure, in seguito, da funzionari imperiali), al fine di apprestare la necessaria assistenza a soggetti minorati nel compimento di attività negoziali.
La (—) non era ritenuta necessaria per i ciechi.

Replicàtio [Controeccezione]

Nel processo per fòrmulas, la replicatio era posta nella formula in quanto rappresentava la condizione negativa dell’excèptio.
Questo accadeva qualora all’eccezione sollevata dal convenuto, l’attore avesse da opporre altri fatti o altre questioni di diritto in grado di paralizzare l’eccezione stessa.
La replicatio era una controeccezione.