Res publicæ

Tipo di res humàni iùris, comprendente tutte le cose appartenenti al popolo (res pòpuli), ed in passato appartenute a privati cittadini.
Esse poi, in seguito ad un provvedimento erano divenute pubbliche, oppure erano acquistate direttamente come bottino di guerra, o destinate ad un uso pubblico.
Esse si distinguevano dalle res universitatis, categoria comprendente cose destinate a finalità di interesse collettivo, delle comunità municipali.
Le res pubblicae non erano sottoposte al ius civile ma regolamentate da provvedimenti legislativi di natura pubblicistica.

Retèntio propter res amòtas [Ritenzione per le cose sottratte]

Forma di retentio dotis che permetteva al marito, di trattenere parte della dote fino a che la moglie non gli avesse restituito le cose mobili sottrattegli durante il matrimonio.
Essa avveniva attraverso l’opposizione da parte del marito di un’excèptio dòli alla moglie che agiva per la restituzione della dote.

Rupilio P.

Uomo politico vissuto nel II sec. a.C., come proconsole della Sicilia.
Nel 131 a.C., insieme ad una commissione senatoria, realizzo’ un’innovazione dell’ordinamento giudiziario: i processi tra cittadini appartenenti ad una medesima comunità provinciale dovevano essere sottoposti alla cognizione degli organi giurisdizionali autonomi delle stesse comunità, mentre le liti tra cittadini romani e provinciali erano sotto la giurisdizione del governatore.