Si tratta di un tributo che veniva pagato ai privati per il godimento dei fundi tributàrii nelle province imperiali.
Dopo il III sec. d.C., l’imperatore Aureliano III ha previsto il pagamento del tributo fondiario per tutti i fondi siti in solo ìtalico.
Categoria: Glossario
Ulpiano
Importante giurista e uomo politico che visse nel III sec. d.C.
Le sue opere formarono un’anteprima delle tendenze della giurisprudenza postclassica, ne riportiamo alcune:
—commento, articolato in ottantuno libri;
—commento, in cinquantuno libri;
— numerose opere monografiche e istituzionali.
Ususfrùctus [Usufrutto; cfr. artt. 978 ss. c.c.]
Si tratta del diritto reale di godimento su cosa altrui e dei suoi frutti .
L’oggetto del diritto era una res fruttifera e inconsumabile.
Nel III sec. a.C. svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all’erede, di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da matrimonium sine manu.
Essa infatti non poteva succedere ab intestato al marito.
In seguito esso poteva essere costituito mortis causa con il legatum per vindicationem.
L’usufructus inizialmente si poteva costituire solo a favore di persone fisiche.
Nel periodo classico il beneficiario poteva essere anche una persona giuridica.
Espressioni fondamentali dell’istituto erano:
1) il rapporto con la destinazione economica della cosa: l’usufruttuario non poteva cambiare la destinazione del bene, né disporre dello stesso;
2) era connesso con la persona dell’usufruttuario:il diritto si estingueva con la morte o con la càpitis deminùtio dello stesso;
3) la temporaneità: l’usufrutto si estingueva con la morte dell’usufruttuario.
Esso si poteva estinguere per consolidatio per remissio e per non usus.
Aberratio (d. pen.) artt. 82, 83, 116, 586 c.p.
Si verifica quando si ha una divergenza tra il fatto voluto dall’agente e quello effettivamente realizzato, per un errore nell’uso dei mezzi esecutivi del reato o per altri fattori.
L’Aberratio riguarda il processo causale, la persona offesa, l’evento.
Si distingue in aberratio causae, ictus, ictus monoffensiva, ictu plurioffensiva e aberratio
delicti.
Il primo si verifica quando l’agente ha realizzato il reato voluto, ma casualmente cio’ ha determinato cosa non voluta.
L’aberrazio causæ ha valore solo nei reati a condotta vincolata.
In questi le modalità dell’azione costituiscano elementi essenziali del fatto.
Il secondo si verifica quando, per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, si offende una persona diversa da quella che si voleva offendere.
Il terzo è un’offesa ad una persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta .
L’agente risponde del reato commesso come se avesse realizzato quello voluto;
La quarta si realizza quando, oltre alla persona diversa, viene offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta . In questo caso il reato è dunque giudicato più grave.
La quinta si verifica quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa si realizza un evento diverso da quello voluto, cioè cambia il titolo di reato.
Il colpevole risponde per colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.