Capitolati (d. amm.) (Specifications)

Atti generali che fissano i patti e le condizioni applicabili a tutti i contratti appartenenti a una determinata categoria (es. capitolati di appalto).
I (—) si distinguono in:
— generali, che riguardano la generalità dei contratti di un certo tipo e fissano, in via generale, le forme e le condizioni della stipulazione nonché le clausole fondamentali comuni a tutti i contratti di quella specie;
— speciali, che fissano la disciplina del singolo rapporto concreto.
Nei (—) sono inoltre determinati:
— la natura e l’importanza delle garanzie che i concorrenti debbono prestare per essere ammessi agli incanti e per assicurare l’adempimento dei loro impegni;
— le clausole penali e l’azione che l’Amministrazione potrà esercitare nel caso d’inadempimento di detti impegni;
— il luogo in cui l’aggiudicatario e il suo fideiussore eleggono domicilio legale.

Cassa integrazione guadagni (C.I.G.) (d. lav.) (Cash earnings integration)

Sussidio economico erogato al lavoratore in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali transitorie ovvero o da situazioni congiunturali di mercato che lasciano prevedere in futuro la ripresa dell’attività.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. La durata massima dell'(—) è pari a tre mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi in un biennio.

Cessazione della materia del contendere (d. proc. civ.) (Cessation of the subject of the dispute)

Si ha (—) quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d’essere del processo, per motivi oggettivi (ad esempio, la morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale) o soggettivi (ad esempio, la rinuncia all’azione da parte dell’attore) (artt. 181, 306, 309 c.p.c.).
La sentenza che dichiara la (—) costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e contiene, normalmente, anche la pronuncia sulle spese del giudizio.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione della (—) ha natura processuale, ed ha pertanto la precedenza rispetto alle altre questioni di natura sostanziale.
La (—) per morte della parte si verifica soltanto quando la morte comporta il venir meno della ragion d’essere del processo (come nel caso, sopra richiamato, della morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale). Negli altri casi, la morte della parte comporta la successione nel processo.

Class action (d.proc. civ.)

Azione di origine statunitense oggi recepita anche nel nostro ordinamento ai sensi della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che ha introdotto la disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (art. 140bis Codice del Consumo).
La (—) è uno strumento processuale che consente a una pluralità di soggetti che intendano far valere un diritto — siano essi consumatori o utenti di un certo servizio — di adire l’autorità giudiziaria con un’unica causa i cui esiti si riflettano su tutta la categoria. Legittimate a esperire l’azione risarcitoria collettiva sono le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero delle attività produttive, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.
I consumatori o utenti che intendono intervenire nella (—) devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Giudice competente è il Tribunale che giudica in composizione collegiale.