Si tratta di accordi conclusi dalla Comunità che hanno lo scopo di disciplinare gli scambi con gli Stati terzi.
Essi possono essere considerati veri e propri accordi comunitari.
Spesso, soprattutto nei rapporti con i paesi in via di sviluppo gli accordi associano alla regolamentazione degli scambi anche forme di cooperazione economica.
Conclude gli accordi commerciali il Comitato speciale per la politica commerciale.
Categoria: Glossario
Accordi amministrativi (Administrative arrangements)
Sono accordi stipulati dalla Commissione con Stati terzi.
La legittimità di essi è dubbia e va verificata caso per caso.
Accise (Excise duties)
Direttiva 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE
Sono tributi che colpiscono la merce al momento della produzione o dello scambio . Il soggetto colpito è il produttore o il rivenditore del bene, che può rifarsi nei confronti del consumatore aumentando il prezzo di vendita del prodotto.
Il tributo viene a costituire un costo che entra a far parte del prezzo di vendita ed è pagato dall’acquirente.
In ambito comunitario, al fine di consentire una uniformità tra i diversi regimi di prelievo delle accise degli Stati membri, il Consiglio ha emanato la direttiva 92/12/CEE “relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accise”. Il documento circoscrive il territorio nel quale trova applicazione la direttiva. Gli olii minerali, l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati sono i prodotti soggetti ad accisa. Inoltre elenca i criteri la riscossione l’accisa:
— se i prodotti sono divulgati in uno Stato membro ma sono detenuti per fini commerciali in un altro Stato membro, è quest’ultimo ad essere autorizzato al prelievo del tributo;
— se i prodotti sono acquistati da privati per uso proprio e poi trasportati in un altro Stato, la loro tassazione avviene nel paese di acquisto;
— se i prodotti sono stati acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato, di operatore registrato o non registrato e sono trasportati dal venditore in un altro Stato membro, l’accisa verrà riscossa nello Stato destinatario.
La direttiva inoltre istituisce un Comitato delle accise, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, che ha il compito di esaminare le disposizioni comunitarie in materia.
È previsto un regime speciale per talune bevende alcoliche e tabacchi lavorati in favore della Danimarca e della Finlandia valido fino al 31 dicembre 2003 e deroghe in favore della Svezia, per gli stessi prodotti, fino al 30 giugno 2000.
Abuso di posizione dominante (Abuse of dominant position )
Abuso di posizione dominante art. 82 Trattato CE
Si intende la posizione di potenza economica di una o più imprese, che consente loro di determinare unilateralmente il mercato, ostacolando di fatto il gioco della concorrenza (v. Politica della concorrenza), e di tenere comportamenti indipendenti rispetto a concorrenti, clienti, consumatori (Sent. 13-2-1979, in causa 85/76; Sent. 10-7-1991 in causa T-70/89).
La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz’altro l’indizio più sicuro dell’esistenza di una posizione dominante.
Quest’ultima va inoltre misurata in rapporto al relevant market (cd. mercato rilevante) ossia il territorio nel quale si producono gli effetti anticoncorrenziali, inteso sia in senso geografico, sia rispetto alla natura del prodotto.
Non è necessaria, invece, l’esistenza di un vero e proprio monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L’assunzione di una posizione dominante è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L’art. 82 del Trattato CE e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all’interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano, con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.