Il codice civile prevede espressamente talune cause di esclusione della responsabilità in presenza delle quali all’autore del fatto dannoso non si applicano le sanzioni tipiche della responsabilità civile.
Le esimenti sono di due tipi:
— esimenti oggettive, che autorizzano il compimento del fatto rimuovendo il divieto di legge. Si tratta della legittima difesa (art. 2044 c.c.), dell’esercizio del diritto, dell’adempimento di un dovere e del consenso dell’avente diritto;
— esimenti soggettive, che giustificano il compimento del fatto senza autorizzarlo. Si tratta delle esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, dello stato di necessità (art. 2045 c.c.) e dell’incapacità (art. 2046 c.c.).
Mentre le seconde consentono alla vittima di usufruire di una qualche tutela, sia pure limitata (inibitoria e indennizzo), le prime lasciano il danneggiato senza tutela.
(—) nel diritto penale (d. pen.)
Le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (artt. 50 ss. c.p.).
Le (—), quindi, si fondano sul principio di non contraddizione secondo il quale un ordinamento giuridico non può, ad un tempo, consentire e vietare uno stesso fatto.
La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come cause di esclusione dell’antigiuridicità oppure come elementi negativi del fatto, che devono mancare perché il fatto costituisca reato.
L’art. 59 c.p. stabilisce che le (—) siano valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti (rilevanza oggettiva), e che se l’agente ritiene per errore che esistano (—), queste sono sempre valutate a favore di lui (rilevanza del putativo), a meno che l’errore sia dovuto a colpa, nel qual caso l’agente è responsabile se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’agente risponderà di delitto colposo, ove previsto, anche nei casi in cui la (—) in realtà esiste, ma egli travalichi i limiti stabiliti dalla legge, dall’ordine dell’autorità o dalla necessità (eccesso colposo) (es.: l’agente reagisce per legittima difesa a chi lo aggredisce per percuoterlo, cagionando erroneamente la morte).
Le (—) si distinguono in comuni e speciali:
— le scriminanti comuni (consenso dell’avente diritto; esercizio del diritto; adempimento del dovere; uso legittimo delle armi; legittima difesa; stato di necessità) sono previste nella parte generale del codice e risultano applicabili a tutti i reati con esse compatibili;
— le scriminanti speciali sono previste per singole figure criminose (es.: la reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale).
(—) non codificate
Le (—) non codificate, dette anche tacite o extralegislative, sono scriminanti non contemplate espressamente dalla legge, ma attinte da fonti materiali, che assumono rilievo in virtù del ricorso al procedimento di applicazione analogica delle scriminanti codificate.
Una certa dottrina, seguita dalla giurisprudenza, esclude che le scriminanti non codificate assumano rilievo in virtù del procedimento analogico, osservando che le ipotesi individuate di tale categoria sono in genere riconducibili nell’alveo delle scriminanti codificate.
Le più importanti cause di giustificazione non codificate sono: l’attività medico-chirurgica; l’attività sportiva violenta; le informazioni commerciali; l’uso di auto blu e di materiale di cancelleria.
Categoria: Glossario
TEC Tariffa Esterna Comune
La tariffa esterna comune svolge la stessa funzione della tariffa doganale comune.
In casi eccezionali essa la può sostituire.
Il suo obiettivo è di creare una tariffa uguale per tutti gli Stati membri della Comunità europea che verrà applicata ai paesi terzi.
Carta (Charter)
Documento che consente al titolare di effettuare pagamenti senza obbligo di versamento immediato del prezzo; si distingue fra:
— (—) bilaterale, quando sono le stesse imprese fornitrici di beni o di servizi a rilasciarla consentendo di effettuare acquisti in tutti i punti vendita dell’emittente (ad esempio i grandi magazzini);
— trilaterale, quando è emessa da società terze specializzate nella gestione professionale di tale servizio che fanno da intermediarie fra possessore della (—) ed imprese commerciali che aderiscono al circuito (ad es.: la Visa o la CartaSi).
La società emittente la (—) paga i fornitori al posto del cliente e quindi si fa rimborsare da questi quanto anticipato lucrando un compenso sia dai fornitori (esercizi convenzionati) che dai clienti (titolari della carta). La società emittente stipula con i fornitori convenzioni di abbonamento e con i clienti convenzioni di rilascio. In quest’ultima può essere indicato l’importo massimo di cui, per ogni mese, il cliente può beneficiare.
(—) di identità (d. pubbl.)
[Documento (d’identità)]
(—) di identità elettronica (d. pubbl.)
Documento di identità munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare; sostituirà progressivamente l’equivalente documento cartaceo (art. 66 D.Lgs. 7-3-2005, n. 82).
Essa deve contenere i dati identificativi della persona ed il codice fiscale, nonché, su richiesta dell’interessato, ove si tratti di dati sensibili, l’indicazione del gruppo sanguigno, le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge, i dati biometrici (con esclusione di quelli relativi al DNA), tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa ed i servizi resi al cittadino, le procedure informatiche e le informazioni occorrenti per la firma elettronica.
(—) di soggiorno (d. pubbl.)
Ora sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la (—) di soggiorno era un documento rilasciato ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno sei anni, purché titolari di un permesso di soggiorno che consentiva un numero indeterminato di rinnovi e che potevano dimostrare di avere un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari a carico.
La (—) attribuiva allo straniero una sorta di semi-cittadinanza, dal momento che venivano a cadere numerose limitazioni applicabili a chi era in possesso soltanto di un permesso di soggiorno.
Credito totale interno (Total domestic credit)
Ammontare complessivo degli impieghi delle banche (v.) e delle obbligazioni emesse dalle imprese e dagli enti pubblici (v.) del settore statale.
Rappresenta una variabile chiave della politica monetaria (v.) e le sue modificazioni forniscono una misura dell’offerta, all’interno di un paese, di attività finanziarie. In alcuni paesi si è riscontrata una certa relazione tra questo aggregato e gli investimenti, nel senso che un aumento del credito totale interno comporta una riduzione del saggio di interesse e, di conseguenza, un aumento degli investimenti. Nonostante ciò, non esiste un’argomentazione teorica sufficientemente solida che spieghi questo tipo di relazione.
In Italia, in un certo periodo (1974-1983), si è attuata una politica monetaria basata sul controllo del credito totale interno utilizzato quale obiettivo intermedio: poiché appariva estremamente difficile una tempestiva valutazione degli effettivi obiettivi finali (pareggio della bilancia dei pagamenti e livello del reddito nazionale), la Banca d’Italia decise, su pressione del FMI (v.), di graduare la propria azione appunto sul credito totale interno, definito come somma del credito al settore non statale e del fabbisogno interno del settore statale. Il controllo del credito totale interno, infatti, permetteva alla Banca centrale di ridurre il credito alle imprese in occasione di sconfinamenti del fabbisogno statale (grandezza, quest’ultima, non controllabile dalla Banca). L’utilizzo del credito totale come obiettivo intermedio fu abbandonato a causa della difficoltà di controllare l’elemento pubblico di questa grandezza e, allo stesso tempo, a causa della impossibilità di effettuare una precisa valutazione degli impieghi delle aziende di credito per l’affermarsi di tecniche tendenti ad aggirare il vincolo del massimale sugli impieghi (v.). A ciò si aggiunga che la liberalizzazione valutaria degli anni Ottanta aveva indebolito la relazione fra credito totale e saldo della bilancia dei pagamenti (il credito totale, infatti, è correlato al saldo delle partite correnti: una accentuata mobilità dei capitali rende poco significativo questo saldo sul totale della bilancia dei pagamenti).