Autorità amministrative indipendenti (d. amm.) (Independent administrative authorities)

Si tratta di enti pubblici che garantiscono un’esigenza di autonomia ed imparzialità nei settori economici e sociali.
Esse presentano una certa indipendenza dal Governo, organizzatoria, finanziaria e contabile, e Non sono soggette a controlli da parte del potere di direttiva dell’esecutivo.
In questo modo non subisce condizionamento da parte del potere politico, del potere economico o di gruppi di pressione.

Associazione in partecipazione (d. civ.) (Association participation)

È il contratto con cui una persona (associante) attribuisce ad un’altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.).
L’associato, salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili: sullo stesso, comunque, non possono gravare perdite in misura superiore al suo apporto.
Il contratto è consensuale, non formale, oneroso e può anche essere a tempo indeterminato. L’associato non diviene socio dell’associante ma resta suo creditore, né tra i due si instaura un rapporto di lavoro subordinato, sia perché manca il vincolo di dipendenza, sia perché all’associato può essere attribuito solo un diritto di controllo sulla gestione e spetta in ogni caso il diritto al rendiconto.