COMESA [Common Market of East and South Africa – Mercato Comune dell’Africa Orientale e Meridionale] (COMESA [Common Market of East and South Africa – Common Market of Eastern and Southern])

Istituita con il trattato siglato il 5 novembre 1993 a Kampala, l’associazione ha sede a Lusaka e comprende: Angola, Burundi, Comore, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Ruanda, Seychelles, Somalia, Repubblica Sudafricana, Sudan, Swaziland, Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.
Il COMESA è l’erede della PTA (Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa States), istituita con il trattato di Lusaka del 21 dicembre 1981, allo scopo di rafforzare la cooperazione economica dei Paesi dell’area (soprattutto nel campo dell’agricoltura, dei trasporti, delle comunicazioni e nella formazione di tecnici specializzati).
Con la nuova organizzazione, invece, si mira a creare un vero e proprio mercato comune tra gli Stati aderenti.

Abuso (d. civ.) (Abuse)

Si tratta di una categoria generale che comprende ogni ipotesi in cui il diritto soggettivo cessa di ricevere tutela in quanto esercitato al di là dei limiti stabiliti dalla legge.
Abusa del suo diritto il soggetto che, con la sua azione, supera i limiti del diritto, in tal modo la sua attività assume i caratteri della illiceità.
Si parla di abuso del diritto di proprietà quando il proprietario compie atti di godimento della cosa che nuociono o recano molestia ad altri.
Si parla di abuso del potere di rappresentanza quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, fa cattivo uso di esso, agendo per un fine diverso cioè perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato.
L’abuso è differente dall’eccesso di potere.
Si parla di abuso di posizione dominante quando l’imprenditore abusa della sua posizione sul mercato ostacolando il gioco effettivo della concorrenza .
L’abuso è vietato sia a livello comunitario che nazionale
L’abuso di potere è l’uso del potere oltre i limiti imposti dal diritto; esso deve essere doloso.
L’abuso d’ufficio si ha quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento, o omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
In tal caso il soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Persona offesa è solo la pubblica amministrazione.
Si ha reato quando si verifica un evento di danno e la violazione di norme di legge o di regolamenti realizzata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio.
La Pena è la Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
L’abuso nell’esecuzione del contratto si verifica quando un contraente esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.

a LAVORO (RAPPORTO)

tema di rapporto di lavoro, continuato oltre l’entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 – la quale ha integralmente sostituito il testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. – il compenso per lavoro straordinario continuativo deve essere computato tanto ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, relativa alla frazione di rapporto anteriore alla nuova disciplina – dato l’espresso riferimento dell’art. 2121 cod. civ. nella precedente formulazione, ad una nozione di retribuzione comprensiva di ogni compenso di carattere continuativo con esclusione soltanto dei rimborsi spese e delle erogazioni non aventi natura retributiva – quanto ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo svoltosi nel vigore della nuova disciplina, ove non risulti che il contratto collettivo applicabile escluda dalla retribuzione computabile, ai fini del trattamento di fine rapporto, i compensi non occasionali.
Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2008, n.17145
PARTI IN CAUSA
A. E. S.p.A. e altri C. G. G. e altri
FONTE