Aiuti di Stato alle imprese (State aid to enterprises)

Il trattato CE prevede le regole per le imprese che impediscono comportamenti anticoncorrenziali e le norme in materia di concorrenza dirette più specificatamente agli Stati membri.
L’ artt. 87 a 89 stabiliscono il principio della illegittimità degli aiuti pubblici alle imprese.
L’impresa che beneficia dell’aiuto è in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti.
Le disposizioni del trattato prevedono l’esigenza che la concorrenza non venga falsata da interventi statali, e vengono incontro a talune esigenze strutturali della politica economica interna.
Gli aiuti che possano essere erogati dagli Stati, previo accordo della Commissione sono:
1)— gli aiuti che sono destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni meno sviluppate, o che permettono lo sviluppo di un importante progetto di interesse europeo.
2)— gli aiuti per le polazioni con danni arrecati dalle calamità naturali e quelli, a carattere sociale, concessi a singoli consumatori.
La commissione controlla gli aiuti degli Stati alle imprese nel seguente modo:
1) controllo successivo e permanente per gli aiuti esistenti, 2) controllo preventivo per i progetti.
Quando lo Stato interessato non ottempera all’obbligo di stand still, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato, può riferirlo direttamente la Corte di Giustizia.
La Commissione ha stabilito che gli aiuti degli Stati devono:
1) avere una prospettiva comunitaria;
2) devono rendere le imprese capaci di affrontare il mercato in base ai propri mezzi;
3) essere proporzionali alla gravità dei problemi da risolvere;
4) essere temporanei e finire una volta raggiunto l’obiettivo.
La Commissione ha individuato e disciplinato tre principali tipi di aiuti degli Stati alle imprese:
1) gli aiuti regionali, cioè ad una determinata area geografica, che non presentano cioè specificità settoriale;
2) gli aiuti settoriali, cioè concessi ad un determinato settore in considerazione delle difficoltà economica;
3) gli aiuti generali, cioè senza specificità regionale o settoriale. Essi vengono concessi in maniera generica ad imprese in crisi con lo scopo dell’incentivazione.
Quest’ultima categoria di aiuti è incompatibile col mercato comune.
La Commissione ha tuttavia previsto tali aiuti a condizione che gli Stati ne rendano più agevole il controllo, che avviene inserendo gli aiuti generali in programmi regionali o settoriali.

Airbus

Si tratta di un programma comunitario che permette un’ espansione nell’aeronautica e mira la realizzazione di un aereo a medio raggio di capacità elevate.
Il progetto realizzato nel 1965 è stato seguito da un accordo di cooperazione interaziendale tra i governi inglese, francese e tedesco.
A questo accordo hanno, poi aderito altri Stati membri

Cooperazione al commercio (Aid to trade)

Aid to trade [Cooperazione al commercio]

Serie di concessioni, da parte della Banca mondiale (v. BIRS), del Fondo monetario internazionale (v. FMI), della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, degli Stati Uniti e di altri paesi economicamente avanzati, in favore di paesi meno sviluppati (v. PVS) allo scopo di agevolarne le attività commerciali ed impedirne, così, l’esclusione dal processo di globalizzazione dell’economia (v.). Tra le iniziative, l’abbattimento di barriere doganali (v.), accesso agevolato, per i prodotti provenienti dai paesi poveri, ai principali mercati internazionali, possibilità di beneficiare di tecnologia d’avanguardia, nuovi investimenti.

Agenzie comunitarie (Community agencies)

Si tratta di Organismi comunitari cioè Centri, Fondazioni, Uffici o Osservatori con una propria personalità giuridica e il compito di raccogliere ed elaborare informazione da e per le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le parti private interessate.
Gli organi che compongono le agenzie comunitarie sono:
1) direttore generale, nominato dalla Commissione;
2) Comitato scientifico e tecnico
3) Consiglio di amministrazione, rappresentante degli Stati membri e della Commissione;
hanno un elevato grado di autonomia nei confronti delle istituzioni comunitarie.
Esse rispondono all’esigenza, comune degli Stati membri, della Comunità e dei soggetti privati di potersi affidare ad organismi amministrativi validi, esperti e liberi da condizionamenti politici. I trattati istitutivi delle organizzazioni comunitarie (l’art. 7 per il Trattato CE), indicano quali sono le istituzioni con competenze comunitarie, rendendo quindi impossibile l’ istituzione di nuovi organismi.
La sentenza Merloni del 13 giugno 1958 ha affermato la possibilita’ del tutto eccezionale dell’uso di nuovi organismi, le cui funzioni sono comunque sottoposte a condizionamenti e controlli.
La Corte di giustizia può interpretare gli statuti degli organismi comunitari creati con atto del Consiglio dell’Unione, ed istituire organismi diversi da quelli espressamente previsti dai trattati, purché non siano in contrasto con i principi comunitari.
Le disposizioni comunitarie e l’art. 308 Trattato CE rappresentano quindi la base giuridica delle agenzie comunitarie .

Agenzie, fondazioni e centri comunitari

Denominazione Sede

Agenzia europea per l’ambiente Copenaghen
Agenzia europea per l’igiene e
la sicurezza del lavoro Bilbao
Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali Londra
Centro di traduzione degli organismi
dell’Unione europea Lussemburgo
Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale Salonicco
Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro Dublino
Fondazione europea per la formazione Torino
Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze Lisbona
Ufficio comunitario per le varietà vegetali Bruxelles
Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno Alicante