Parere legale motivato di diritto penale.Tentato omicidio doloso.

Parere offerto dal dott. Domenico CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessato il sig. Tizio, che nel corso di un raid punitivo, avrebbe tentato di uccidere Mevio colpevole di non aver saldato un debito contratto con Caio.

Sempronio genero della vittima rilascia delle dichiarazioni senza che abbia materialmente assistito al raid, avendo solo riferito cose apprese da altri desumendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, precisando e distinguendo ciò che ha riferito avendolo percepito direttamente, da ciò che ha dichiarato per averlo appreso dalla moglie e dalla suocera, quindi ricostruendo le modalità dell’attentato sulla base di elementi logici di natura indiziaria, con forti connotazioni di precisione e concordanza, offrendo una credibile spiegazione circa le ragioni del raid, determinate da un debito della vittima nei confronti di Caio.
L’attentato è stato posto in essere con l’uso di armi da sparo, mirando verso il balcone in cui si trovava il Tizio, sicchè è corretto ritenere l’ipotesi del tentato omicidio sulla base dell’idoneità degli atti e dei mezzi a provocare la morte della vittima.
Inoltre vi è dolo nel tentativo di omicidio, in quanto la volontà dell’agente a cagionare la morte della vittima, può essere desunti dalle regole di esperienza e che possono essere rappresentati dalla micidialità del mezzo adoperato, dalla reiterazione dell’azione, dalla mancanza di motivazioni alternative dell’azione, desumendo il tutto dall’utilizzo delle armi e dei numerosi colpi esplosi, tutti indirizzati verso il suo balcone.

Infine, vi è l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non solo per le modalità dell’azione, ma per l’appartenenza degli autori del fatto a clan camorristici. (Cass. pen. 13-07-2010, n. 27092)

La violenza contro le donne

Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”

Il volume presenta i risultati dell’indagine multiscopo “Sicurezza delle donne” che l’Istat ha condotto nel 2006 intervistando telefonicamente 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni. L’indagine rileva la violenza contro le donne perpetrata da partner (violenza domestica) o da altri uomini non partner (parenti, amici, colleghi, conoscenti, sconosciuti). Sono state analizzate diverse forme di violenza fisica e sessuale, nonché la violenza psicologica dal partner e lo stalking, ovvero i comportamenti persecutori messi in atto dal partner al momento della separazione o dopo. La violenza è rilevata a partire dai 16 anni di età, solo alcuni quesiti riguardano il periodo di età precedente.
L’indagine offre una stima della prevalenza e dell’incidenza del fenomeno e offre informazioni sulla gravità, le conseguenze a breve e a lungo termine, le modalità di accadimento, la denuncia alle forze dell’ordine e altre informazioni di approfondimento. I dettagli sulle violenze si riferiscono all’ultimo episodio subito; per la violenza domestica alcune informazioni riguardano anche la storia complessiva della violenza. Ulteriori dati si riferiscono ad abusi subiti dalle donne nella famiglia di origine.

Fonte : www.istat.it

Download: http://www.istat.it/dati/catalogo/20091012_00/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf

Parere legale motivato di diritto civile. Responsabilità genitoriale per l’omicido compiuto dal figlio minore.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessati i genitori esercenti la potestà sul figlio minore, che chiedono il risarcimento dei danni per la morte del rispettivo figlio Tizio ucciso nel corso di una lite.
Il figlio Tizio, omosessuale, da tempo importunava con offerte amorose, il giovane Caio minacciandolo in caso di rifiuto di diffondere la voce che era anch’egli omosessuale, ed in particolare di dirlo alla ragazza di lui.
In seguito vi è stato uno scatto d’ira di Caio, suscitato dalla provocazione di Tizio.
In un giovane vicino alla maggiore età, come era per Caio, e lontano dal controllo dei genitori, non può essere imputata la responsabilità educativa dei genitori, ma la responsabilità cade esclusivamente sui comportamenti dell’autore e della vittima dell’illecito, ovvero di Caio.
E’ però da ritenere di dovere imputare anche ai genitori la responsabilità per il delitto compiuto dal figlio diciassettenne.
Responsabilità che vanno ravvisate non in un difetto di vigilanza, data l’età del figlio, ma nell’inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l’equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.
Il minore Caio, era vicino ai diciotto anni, ma ciò non esclude che il suo comportamento, abbia manifestato un fallimento educativo, quanto alla capacità di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalità espressive meno gravi e violente.
Proprio con l’avvicinarsi dell’età maggiore, l’incapacità a dominare i propri istinti e le altrui offese, caratterizza l’età immatura, e il particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato.
I genitori sono ulteriormente responsabili del fatto di non avere indotto il figlio a completare la scuola dell’obbligo, scelta che ha privato il giovane dell’apporto di socializzazione, amicizie, ampliamento dei riferimenti culturali oltre il contesto familiare e di paese, che bene o male la scuola favorisce.
La provocazione da parte della vittima dovrebbe comportare un’attenuazione del risarcimento, ai sensi dell’art. 62 c.p., artt. 1227 e 2046 c.c..
Ma si dimentica che la provocazione attiene all’elemento soggettivo del reato – di cui attenua la gravità, giustificando una riduzione della pena , ma è in linea di principio irrilevante in ordine all’accertamento del nesso causale fra illecito e danno e dell’entità dei danni.
Sicchè, ciò detto non ricorrono i presupposti per l’applicazione degli artt. 2046 e 1227 c.c..
Però ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali, il giudice può tenere conto anche della gravità dell’offesa e dell’intensità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonché della eventuale provocazione (Cass. Civ. Sentenza n. 18804 del 28 agosto 2009).