Parere legale motivato di diritto penale – Reato di molestia, ovvero di atti persecutori, per mezzo di una chat (internet), con disturbo della quiete privata, e diffusione dei dati personali senza il realtivo consenso.

a cura del Domenico Cirasole

Tizio a seguito di disputa avuta con Caia, volendo vendicarsi del comportamento di quest’ultimo, crea un account di posta elettronica, intestato a costei.
Tizio usando la rete internet allaccia rapporti con utenti, della stessa a nome di Caia.
Infatti Tizio usando il falso nome di Caia, frequentando una chat, forniva a numerosi uomini i recapiti di Caia.
Tizio, inoltre, spacciandosi per Caia, nelle conversazioni in chat, dichiara di essere disponibile ad incontri anche sessuali.
Alcuni utenti della chat, contattano Caia, facendo avances, e chiedendo appuntamenti.
La questione appena descritta ci permette di affrontare alcuni istituti, che risultano ad essa collegata.
In nostro ordinamento, dichiara che ogni persona ha diritto al nome (art. 6 cc ), tutelata costituzionale ( art. 22 cost ).
La persona che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, ( art. 7 cc ) può chiedere giudizialmente, la cessazione del fatto, salvo il risarcimento dei danni.
Il nostro ordinamento tutelando la persona, statuisce che “ chiunque al fine di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, attribuendo a se un falso nome, è punito con la reclusione ( art. 494 cp ).
Detto delitto è precedibile d’ufficio, e l’autorità competente è il tribunale monocratico.
Tutelando la persona, il legislatore ha voluto tutelare anche, la reputazione, e l’onore, della stessa, punendo con la reclusione…” chiunque offende l’altrui reputazione….” ( art. 595 cp ).
La pena è aumentata, se si riferisce ad un determinato fatto, ed vi è aumento anche, se l’offesa è recata con mezzo stampa, o altro mezzo di pubblicità.
In quest’ultimo caso, il legislatore, sanziona anche il direttore, l’editore e lo stampatore ( art. 596 bis ).
Non è sanzionabile chi nello stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto, da altri causato, e subito dopo detto fatto, ha offeso l’altrui reputazione ( art. 599 cp ).
L’offeso può tutelare la propria reputazione, querelando l’autore.
Lo stato d’ira, quale causa di non punibilità, del reato di diffamazione, può ravvisarsi in quella situazione psicologica complessa, prodotta da una violenta, alterazione dell’emozione.
Detta alterazione è capace di durare anche per un apprezzabile periodo di tempo.
Infatti in riferimento alla reazione, non può pretendersi una contemporaneità delle azioni.
L’accecamento dello stato d’ira provocato dal far insorgere una reazione, senza che essa si esaurisca in un’azione istantanea ( art. 599 cp ).
( Cass. Pen. V 11-1-07 ).
Il legislatore ha previsto che la circostanza dell’aver reagito in stato d’ira, per un fatto ingiusto altrui ( art. 62 comma 2 ), attenua il reato.
Detta attenuante sussiste anche quando la reazione, non immediatamente seguente al fatto ingiusto, sia conseguente ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti esplodendo anche a distanza di tempo ( Cass. Pen. 232106/05 ).
Ai fini della configurabilità della attenuante della provocazione è necessario che:
a) il fatto ingiusto altrui, sia costituito da un comportamento inosservante norme sociali di costume, oggettivamente ingiusto, tenendo conto della situazione psicologica che si è venuta a creare per colui che ha reagito ( Cass. Pen. n. 175/93 );
b) da tale fatto consegue una reazione incontenibile della persona offesa.

Il legislatore ha voluto aggravare il reato, quando, lo stesso è commesso, per motivi obietti e futili. ( art. 61 cp )
La pena è aumentata se l’autore con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni di diversi disposizioni di legge ( art. 81 cp).
Osservando l’art. 43 del codice penale ricaviamo l’elemento psicologico del reato.
E’ definito doloso, o secondo l’intenzione, l’evento che è il risultato dell’azione dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione ( art. 43 cp ).
Dalle proprie azioni, possono conseguire reati della stessa indole ( art. 101 cp ), quando si violino disposizioni diverse, ma che per la natura dei fatti, presentano caratteri comuni.
Dalle proprie azioni, può inoltre derivare un fatto, determinato da altri indotti in errore, da inganno.
Quindi chi ha determinato l’inganno, e dallo stesso è sorto un fatto previsto come reato, di detto reato risponde chi induce in errore (art. 48 cp ).
Dalle proprie azioni può conseguire, induzione di altri a commettere singolarmente delle azioni, ma che da sole non costituiscono reato.

La stessa azione può essere ripetuta, moltiplicata, da più soggetti, tutti indotti in errore da un terzo.

Detti comportamenti, frutto di uno stesso disegno criminoso, possono essere configurate come, molestia o disturbo alle persone ( art. 660 cp ).

Infatti anche inducendo numerosi singoli soggetti in errore, è possibile arrecare disturbo alla persona.

Detto disturbo può essere arrecato anche con semplice uso del telefono, che offende la quiete privata ( cass. 12303/02).

Detta condotta reiterata, può cagionare uno stato d’ansia, o di paura, o timore, prevedendo anche un’ipotesi di reato, previsto all’art. 612-bis. ( Atti persecutori ).

Ritornando alla fattispecie concreta in esame a parere dello scrivente, a Tizio può essere imputato il reato di sostituzione di persona ( art. 494 ), in concorso con il reato di Diffamazione ( art. 595 ).

Inoltre sembra che possa essere ascrivibile sempre a Tizio i reati di molestia ( 660 cp ), ovvero di atti persecutori ( art. 612 bis ), avendo indotto terzi in errore.

In tal caso Tizio risponderebbe del fatto commesso dalla persona ingannata ( art. 48 cp ).

A ben vedere Caia è certamente disturbata dalle continue telefonate ricevute da alcuni uomini, invogliati da incontri, anche amorosi, Tizio infatti sostituendosi a Caia nelle conversazioni in chat, e fornendo i recapiti di Caia, ha certamente fatto intuire una disponibilità ad essere contattata in modalità diverse dalla chat.

Quindi Tizio ha certamente, previsto, e voluto disturbare la quiete privata di Caia ( art. 660 cp ) quindi ha voluto intenzionalmente ( 43 cp comma 1 ) cagionare in Caia uno stato d’ansia, di paura, e timore così come previsto dall’art. 612-bis.

Quindi a parere della scrivente Tizio ha violato diverse disposizioni, commettendo più violazioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso ( art. 81 cp ).

A parere di chi scrive sembra anche ravvisabile, una lesione dei dati personali ( art. 1 D. Lgs. 196/03 ).

Infatti all’art. 2 è ammonito che il trattamento dei dati personali, avvenga nel rispetto della dignità dell’interessato, con riferimento alla riservatezza ( intesa come protezione ).

Per dato personale ( a norma dell’art. 4 ), si intende a qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili.

Il trattamento o la diffusione dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato ( art. 23 ).

Chi al fine di recare ad altri un danno, proceda al trattamento ( operazioni,
quale la diffusione e la comunicazione ), ( art. 4 ) di dati personali, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione ( art. 167 ).

Infatti commenta la cassazione penale ( sent. 28680/05 ) che commette il reato, di trattamento illecito, dei dati personali, chi diffonde, attraverso internet, senza il consenso dell’interessata , dei dati personali, dal quale deriva nocumento per la persona offesa.

In ultima istanza a favore di Tizio, sembra venire in soccorso una sentenza del 2007 ( cass. Pen. 46674/07 ). Detta sentenza, pronunciata a seguito di un caso analogo, prevede che si applichi l’art. 494 anche se a seguito di corrispondenza ( chat ) venga lesa l’immagine e la dignità di terzo.
Nello stesso caso, al fine di arrecare danno, al terzo soggetto, vengono usate abusivamente, le generalità del soggetto leso, e i recapiti della stessa.
Recita la sentenza”….Integra il reato di sostituzione di persona ( art. 494 cp ), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto inducendo in errore gli utenti della sete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate, e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a ledere l’immagine e la dignità…” ( cass. Pen. 46674/07 ).

Parere legale motivato di diritto civile. Morte sul lavoro: è risarcibile il danno patrimoniale e morale ai genitori, e il danno morale alla sorella.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessati i genitori e la sorella di TIZIO, ventenne che moriva mentre lavorava alle dipendenze della ditta VENUSIO&C. s.n.c..
La VENUSIO&C. s.n.c. era assicurata dalla VENEZIA ASSICURAZIONI s.p.a..
I genitori e la sorella possono avanzare domanda risarcitoria (iure hereditatis) del danno morale, patrimoniale e biologico.
La sorella si era sposata già da oltre un anno, trasferendosi col marito in un’altra città.
Condizione questa che non può limitare, o far presumere l’assenza di dolore per la tragica perdita del suo unico fratello, di così giovane età, insieme al quale era cresciuta e vissuta sino all’anno prima.
Infatti, tale dolore non può essere stato per lei meno intenso per il solo fatto che da un anno abitava sotto un altro tetto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-01-2010, n. 1529).
Il danno morale può essere riconosciuto anche in relazione ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale pur se nei limiti di recente fissati da Cass., sez. un., n. 26972/2008.
Il danno patrimoniale patito dai genitori va calcolato equitativamente (1226 c.c.), e non aritmeticamente, considerato il reddito del defunto, ed il rilievo che la capacità lavorativa di un giovane di venti anni è in fase di rafforzamento.

Acquisto e perdita della capacità di agire

La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, coincidente con il compimento del diciottesimo anno (1).
La legge può richiedere un’età superiore che si aggiunge al requisito della maggiore età:
1. E’ fissata a 35 anni l’età per l’adozione dei maggiorenni (2).
Se la legge prevede un’età inferiore la capacità di agire sarà speciale limitata al compimento dell’atto. (es.: che fissa in 16 anni l’età minima per il riconoscimento del figlio naturale)(3),
È prevista un’età diversa, per gli atti relativi alle opere dell’ingegno (4), per l’adozione dei minori e per il matrimonio in casi particolari.
Con l’emancipazione – legale o giudiziale – il soggetto acquista la capacità generale di agire limitata agli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, ed all’esercizio di un’impresa.
Con il compimento dei sedici anni il minore:
1. può riconoscere il proprio figlio naturale (5);
2. presta il proprio consenso per l’inserimento del fratello unilaterale nella famiglia legittima;
3. presta il proprio consenso perché venga promossa o proseguita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (6);
4. presta il proprio consenso perché altri lo possa riconoscere o per la sua legittimazione;
5. può ricorrere al giudice per la nomina di un curatore speciale per il promuovimento dell’azione di disconoscimento (7) o di impugnazione del riconoscimento (8);
6. è ammesso al matrimonio ove concorrano gravi motivi e sia accertata la sua maturità psico-fisica, ottiene ipso iure l’emancipazione e la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre occorre l’assistenza di un curatore per gli altri atti ( 9 );
7. deve essere sentito per l’adozione di altri figli da parte dei propri genitori, per la sua adozione o anche per il suo affidamento familiare.
La legge sull’aborto (10) consente alla donna minore di età di chiedere l’interruzione della gravidanza, con l’assenso di chi esercita la potestà o con l’autorizzazione del giudice tutelare.

La Convenzione europea per l’affidamento dei minori, dichiara essere minore una persona che non abbia ancora raggiunto i sedici anni (11).
La Convenzione di New York intendende fanciullo ogni essere umano di età inferiore a diciotto anni (12) .

Gli Stati parti dell’accordo si impegnano:
1. ad assicurare a tutti i fanciulli, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, la protezione e le cure necessarie al loro benessere (artt. 2 e 3);
2. riconoscimento del diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo (art. 6)
3. di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi ove si tratti di fanciullo capace di discernimento (13);
4. il riconoscimento al fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro comportante rischi per la sua educazione, salute e sviluppo psico-fisico (art. 32).

La Convenzione di Strasburgo (14) stabilisce al fanciullo durante una procedura amministrativa il diritto all’informazione, ad essere consultato, ad esprimere la propria opinione, ad essere assistito da un rappresentante speciale.

Fatti estintivi della capacità di agire sono: la revoca della emancipazione, l’interdizione giudiziale o legale e la nomina del tutore provvisorio.

Fatti modificativi sono l’inabilitazione e la nomina di un curatore provvisorio.

La persona maggiore di età inidonea alla cura dei propri interessi è posta:
1. in stato di incapacità legale, con l’interdizione;
2. in stato di limitata capacità legale, con l’inabilitazione se l’attitudine sia solo ridotta.

La l. 9.1.04 n. 6 ha la finalità di tutelare le persone prive di autonomia mediante interventi di sostegno.
Gli effetti decorrono:
1) dal compimento dell’età prescritta dalla legge per l’acquisto delle singole capacità speciali o per la generale capacità di agire (art. 2, 1° e 2° co.);
2) dalla data di pubblicazione della sentenza di interdizione e di inabilitazione (art. 421);
3) dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione (art. 431, 1° co.);
4) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che revocando l’interdizione dichiara l’inabilitazione (art. 432, 2° co.);
5) dalla data del provvedimento di emancipazione o di autorizzazione all’esercizio dell’impresa (art. 425).

L’incapacità legale sopravvenuta non priva di efficacia gli atti già compiuti, ma ne impedisce il compimento se intervenga durante lo svolgimento.

La capacità di agire dello straniero è regolata dalla sua legge nazionale (art. 23, l. 31.5.1995, n. 218).
____________________________________
1. art. 1, l. 8.3.1975, n. 39;
2. art. 291, 1° co.;
3. art. 250, 2° co.,
4. art. 108 l. aut.;
5. art. 250;
6. art. 273, 2° co;
7. art. 244, ult. co.
8. art. 264, ult. co.
9. art. 394
10. l. 22.5.1978, n. 194, art. 12, 2° co.
11. l. 15.1.1994, n. 64, art. 1;
12. l. 27.5.1991, n. 176 art. 1;
13. C. 22350/04
14. l. 20.3.03, n. 77

Domenico CIRASOLE
diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari

Parere legale motivato di diritto civile – disposizione testamentaria successiva (universale) al altra meno recente (di legato), con la quale si nomina erede universale, che presenta però scritti di mano aliena.

a cura del dott. Domencio CIRASOLE

La questione giuridica in esame, vede interessati TIZIO, MEVIA, e SEMPRONIO, quali destinatari di due testamenti olografi redatti in periodi diversi, da CAIO, fratello del padre degli stessi.
Infatti CAIO inizialmente nel 2006 con testamento olografo istituiva TIZIO e MEVIA come legatari, assegnandogli i propri beni mobili ed immobili, mentre successivamente alla sua morte, SEMPRONIO pubblica un testamento olografo sempre di CAIO, con il quale lo nominava suo unico erede universale.
Quest’ultimo testamento olografo, redatto posteriormente al primo, presenta sullo stesso, parti aggiunte, con grafia differente dal resto del testamento.
Quest’ultimo testamento, alla morte di CAIO che avveniva nel 2009, non essendovi legittimari, viene come detto, regolarmente pubblicato da SEMPRONIO.
Successivamente alla morte di un soggetto vi è il “passaggio” di beni e di diritti dalla persona defunta agli aventi diritto.
La successione può essere legittima (art. 565 c.c.) e/o testamentaria (art. 457, terzo comma, c.c.).
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale e formale.
Il testamento può essere: Olografo, Pubblico, Segreto (art. 601 c.c.).
Il testamento olografo (previsto dall’art. 602 c.c.), è il testamento scritto di proprio pugno dal testatore, deve quindi essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dallo stesso (art.602 c.c.).
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari denominati anche eredi necessari (coniuge,figli ed genitori del de cuius).
La successione mortis causa può avvenire “a titolo universale” (erede) o a “titolo particolare” (legatario).
Si ha successione a titolo universale quando un soggetto succede indistintamente nell’universalità dei beni.
Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali e/o rapporti determinati.
Al momento della morte del testatore il testamento deve essere pubblicato. Vi provvede il notaio al quale viene consegnato, da parte di chi ne è in possesso di un testamento olografo. La pubblicazione avviene tramite la redazione di un verbale alla presenza di due testimoni, nel quale viene riportato il contenuto del testamento con menzione della sua apertura. Il notaio trasmette alla cancelleria del tribunale della zona ove si e’ aperta la successione copia del verbale e del testamento. La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell’erede (art. 620 c.c.). La pubblicazione consiste quindi nel passaggio del testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà’ a quello degli atti inter vivos e nella trascrizione del medesimo presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale.
Il testamento può essere revocato espressamente o tacitamente. La revoca espressa è fatta dal testatore con un successivo testamento.
In tale nuovo atto il testatore deve personalmente dichiarare di revocare, in tutto o in parte, la disposizione testamentaria anteriore.
La revoca tacita avviene se nel testamento posteriore ci siano disposizioni incompatibili, con le disposizioni precedenti, o se vi è la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo.
Quindi nella questione in esame a parere di chi scrive, mancando eredi necessari, vi e stata da prima un disposizione testamentaria (legamentaria) di CAIO, a favore di TIZIO e MEVIA, che è stata successivamente revocata (tacitamente), con altra disposizione testamentaria (a titolo universale), successiva alla prima e con questa incompatibile, nei confronti di SEMPRONIO, la quale è stata prontamente pubblicata dallo stesso presso la cancelleria del tribunale competente.
Un breve cenno sull’istituto ex art. 602 c.c., permetterà di affrontare in modo più completo la quaestio iuris del caso di specie.
“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” art. 602, comma 1, c.c..
Sottoscrizione del testatore posta alla fine delle disposizioni, apposizione della data indicante il giorno, il mese e l’anno, autografia individuale e abituale ossia attestante la grafia effettiva del testatore, la cui mancanza determina la nullità del testamento ex art.606 c.c., rappresentano i requisiti necessari affinché il testamento possa qualificarsi olografo.
Dopo la sua redazione, il testamento olografo può essere affidato a persone per le quali non è previsto alcuna prescrizione custodiale.
E’ in questa ipotesi, dopo la pubblicazione, che possono verificarsi contestazioni fra gli aventi diritto, così accade nel caso de quo.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’alterazione da terzi del testamento olografo quando non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore intese manifestare nella relativa scheda possa far conservare allo stesso il suo valore, mentre l’annullamento per carenza di olografia è conseguenza di interventi di terzi che avvengano durante la confezione del testamento.
La decisione della sentenza 27.04.2009 n. 9905 della Cass. Civ. si pone assolutamente in linea con altri precedenti (Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2004, n. 12458; Cassazione civile, sez. II, 05 agosto 2002, n. 11733; Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 1991, n. 7636), che nel corso dei decenni hanno cercato di mitigare la sanzione della nullità prevista dall’art. 606 c.c. per la mancanza di autografia, soprattutto nei casi in cui la volontà del de cuius è stata rispettata.
Infatti la presenza di piccole aggiunte, posteriori alla redazione del testo, non possono invalidare una scheda testamentaria sotto il profilo dell’assenza dell’olografia, in quanto altrimenti ogni custode di un testamento olografo potrebbe vanificare le volontà testamentarie apponendo segni grafici palesemente apocrifi.
Il testamento è annullabile, per difetti di forma, per incapacità di disporre (l’incapacità naturale del testatore può essere provata con ogni mezzo), per vizi della volontà, per errore, per violenza e per dolo (art. 624 c.c.).
L’azione di annullamento, che spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, per il caso di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.
Illustrato il panorama normativo che disciplina il negozio giuridico del testamento olografo, verifichiamo le azioni esperibili da TIZIO e MEVIA per porre nel nulla la
scheda testamentaria che pregiudica le loro aspettative successorie.
I nipoti pretermessi, potrebbero contestare la genuinità della scheda testamentaria sostenendo che essa sia stata alterata da una mano diversa da quella del de cuius al fine di manipolarne la volontà testamentaria.
Quale primo motivo di nullità del testamento de quo è possibile richiamare la disposizione di cui all’art.606 c.c. che sancisce espressamente la nullità del testamento olografo nel caso in cui manchi l’autografia o la sottoscrizione, e dovranno, quindi offrire la prova positiva che l’interpolazione presente nel testo della scheda testamentaria appartenga a soggetto diverso dal suo estensore. Ma in recenti sentenze (Cass.Civ. 26406/2008) la Corte di legittimità ha sostenuto come l’interpolazione, da sola, non autorizzi a credere che il responsabile abbia influenzato il contenuto della scheda testamentaria.
Ciò in quanto l’eventuale alterazione non conta quando è comunque possibile individuare la genuina volontà che il testatore ha voluto manifestare nella scheda.
Diversamente opinando ogni custode di testamento olografo potrebbe vanificare le ultime volontà del de cuius con un semplice segno grafico chiaramente apocrifo (Cassazione 2837/76).
Diversamente, una sola parola “spuria” è sufficiente a determinare l’annullamento del documento per carenza di olografia, a condizione però che l’azione del terzo sia stata svolta durante la realizzazione del testamento.
Ma la Cass.Civ. 9905 /2009 ha rilevato anche che " la validità di un testamento olografo non sarebbe inficiata dalle correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volontà del testatore, ciò soltanto laddove lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorché l’intervento del terzo avvenga con l’inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà di disporre del testatore (Cass. 5.8.2002 n. 11733; Cass. 30.10.2008 n. 26258)".
Quindi i nioti, sarà preferibile che non si limitino alla mera indicazione dell’intervenuta alterazione ma offrano la prova della distonia tra l’aggiunta e la volontà del testatore, come risultante dall’intera disposizione testamentaria, dimostrando che l’interpolazione sia intervenuta durante la stesura dell’atto.
Ulteriore strumento a disposizione degli istanti è costituito, indipendentemente dalla bontà ed autenticità del testamento, dalla prova dell’incapacità del testatore al momento della redazione delle disposizioni di ultima volontà (art.591, 2°co., n.3) provando che CAIO sia stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui redisse il testamento.
Inoltre i nipoti potrebbero ancora tempestivamente disconoscere la scrittura prodotta da SEMPRONIO, proponendo una CTU, per accertare la genuinità della scheda testamenntaria accertando detta olografia.
Ed in finie TIZIO e MEVIA potrebbero dimostrare la presenza d’inserzione (anche di una sola parola/lettera) di mano aliena nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà ultima di disporre del testatore, come affermato nella sentenza 27.04.2009 n. 9905 della Cass. Civ..
Quanto, infine ai termini delle azioni, sia che sia promossa l’azione ex art.606 (tesa a dichiarare la nullità del testamento per mancanza dell’autografia), sia quella ex art.591 c.c. (finalizzata a porre nel nulla l’atto di ultima volontà per incapacità di intendere e di volere del testatore), esse devono essere esperite entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.