Parere legale. Risarcibilità d’infortunio in itinere, in caso di scelta obbligata.

Parere legale. Risarcibilità d’infortunio in itinere, in caso di scelta obbligata.
A cura del dott. Domenico CIRASOLE
Il caso giuridico in esame vede interessato SEMPRONIO, lavoratore della società ALFA S.p.A., che mentre si recava al lavoro, era stato costretto a percorrere una strada più pericolosa per entrare in azienda, in quanto erano ostruite le altre vie di transito.
A causa di detta scelta, mentre percorreva questa stradina dissestata, subiva un incidente, che causava una invalidità temporanea.
Se SEMPRONIO avesse percorso la strada abituale invece della stradina dissestata e con elevate pendenze non si sarebbe verificato alcun infortunio.
Detto infortunio a parere di chi scrive è da ritenere "in itinere" anche se il lavoratore ha scelto la strada più pericolosa.
La scelta di percorrere, tra due alternative di accesso al posto di lavoro, quella più pericolosa mettendosi in una situazione di grave rischio era imputabile a una scelta assolutamente obbligata e non riconducibile alla volontà del singolo.
Il concetto di rischio elettivo del lavoratore è invece un’azione irragionevole e come tale non preclude il risarcimento per l’infortunio in itinere.
In questa fattispecie si può parlare di imprudenza ma non rischio elettivo.
"Il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, si ravvisa in presenza di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa" (Cass. civ., Sez. lav., Sentenza 18 Maggio 2009 , n. 11417).
Concludendo, nel caso in esame, l’Inps, a parere di chi scrive, dovrebbe accogliere la richiesta avanzata da SEMPRONIO.

Parere legale motivato di diritto penale. Laparosscopia, consenso informato.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

Il caso in questione vede TIZIA ricoverata nel reparto di ginecologia del suo paese, per completare un iter diagnostico.
Per concludere detto iter diagnostico il dott. CAIO, ginecologo della struttura ospedaliera del paese, ritiene d’eseguire indagini invasive, quindi propone alla signora TIZIA di sottoporsi ad esame diagnostico in laparoscopia.
Il dott. CAIO, dopo aver descritto, l’esame diagnostico, illustrava le possibili complicanze dell’indagine invasiva.
Il dott. CAIO, ricevuto il consenso, sottoponeva la signora TIZIA, al delicato esame di laparoscopia diagnostica, con l’auspicio che detta procedura, si concludesse con una diagnosi certa della patologia di cui TIZIA era affetta.
A seguito della diagnosi certamente il dott. CAIO, avrebbe proposto alla sig. TIZIA le opportune cure, che nella scienza medica si distinguono in farmacologiche e chirurgiche, a seconda della gravità della patologia.
Presumibilmente la sig.ra TIZIA si era rivolta presso il reparto di ginecologia del suo paese, per veder diagnosticare la patologia da cui era affetta, ma anche per veder curare detta patologia.
Presumibilmente la sig.ra TIZIA si è coscientemente affidata al centro di diagnosi e cura che meglio riteneva congruo.
Durante l’esame diagnostico, il dott. CAIO, fatta diagnosi, valutava l’opportunità di procedere alla cura chirurgica della patologia, di cui TIZIA era affetta, e procedeva, senza alcuna interruzione, a intervento di salpingectomia, con relativa asportazione di una tuba ovarica.
L’intervento demolitivo, a parere del dott. CAIO, risultava essere stato una scelta corretta ed obbligata.
L’intervento fu eseguito nel rispetto della lex artis e con competenza superiore alla media.
L’intervento demolitivo eseguito dal dott. CAIO si era concluso con esito fausto; infatti dalla cura chirurgica, era conseguito un oggettivo, e apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, di TIZIA.
L’intervento era riuscito nel suo intento e soprattutto non aveva causato alcun danno o conseguenza lesiva alla sig.ra TIZIA.

La speciale difficoltà della diagnosi aveva indotto il dott. CAIO a proporre la laparoscopia.
La laparoscopia si rende indispensabile per giungere alla diagnosi relativa a sintomi (ad esempio il dolore pelvico cronico) che non si riesce a spiegare con altri metodi di indagine precedentemente eseguiti (ecografia, esami di laboratorio, ecc.).
In questi casi spesso la laparoscopia consente di formulare una diagnosi precisa e al tempo stesso consente di intervenire sulle patologie riscontrate (aderenze, endometriosi, Cisti ovariche, Fibromi uterini, Gravidanza extrauterina ecc.).
Bene aveva fatto il dott. CAIO, ad asportare la salpinge della signora, , ritenendo non opportuno l’interruzione dell’intervento.
La salpingectomia è un intervento chirurgico che consiste nell’asportazione di una o di entrambe le salpingi, o tube uterine, e che viene attuato in caso di processi patologici di varia natura che abbiano colpito le tube senza tuttavia ledere le ovaie.
Questo intervento può essere un’urgenza chirurgica in caso di rottura della salpinge che causa emoperitoneo.
La signora TIZIA in seguito, denuncia il dott. CAIO, per lesioni volontarie.
A motivo della denuncia, TIZIA riferisce di non aver dato alcun consenso al dott. CAIO in merito alle cure.
Infatti il dott. CAIO aveva informato la sig. TIZIA, che sarebbe stata sottoposta a intervento di laparoscopia diagnostica.
Pertanto, mancavano adeguate informazioni sull’intervento, sulle possibili complicanze e conseguenze e il consenso validamente prestato dalla paziente.
Si potrebbe dedurre che già in fase di programmazione della laparoscopia era prevedibile l’asportazione della salpinge, e quindi potrebbe ravvedersi un’omissione da ascrivere, al dott. CAIO, in ragione della elevata prevedibilità dell’intervento chirurgico.
Se il dott. CAIO ipotizzando di asportar la salpinge della sig.ra TIZIA, l’avesse correttamente informata, la stessa, accettando la procedura diagnostica, avrebbe anche esplicitamente dato il consenso alla asportazione in questione.
Quindi ella avrebbe operato una scelta consapevole e volontaria sull’intervento proposto, dando un consenso valido e specifico, che implicitamente avrebbe fatto prevedere una piena fiducia all’equipe di medici della struttura ginecologica del paese.
Soprattutto il dott. CAIO avrebbe dovuto riferire alla signora anche le eventuali alternative ipotizzabili.
Il bene salute (integrità psico-fisica della persona), è un bene costituzionalmente garantito (art. 32 Cost).
In base agli articoli 13 e 32 della Costituzione, ogni persona se pienamente capace di intendere e volere, può rifiutare qualsiasi trattamento terapeutico.
I trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
Infatti essi vengono previsti quando, la salute del singolo, possa arrecare danno alla salute degli altri.
Ovviamente tali trattamenti non devono arrecare danno, ed essere utile alla salute di chi è sottoposto ( Corte Cost. 258/94 ; 118/96).
L’attività medica è preposta-abilitata dallo Stato, alla tutela del bene salute, fermo restando la necessità del consenso debitamente informato del paziente ( Cass. Pen. 35822/2001; Sez. III civ., 15 settembre 2008, n. 23676).

La sentenza della Cass. Pen. 35822/2001 asserisce che la «legittimità in sé dell’attività medica richiede per la sua validità e la sua concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico».
Conclude pertanto che «la mancanza del consenso (opportunamente informato) del malato o la sua invalidità per altre ragioni, determina l’arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo».
L’antigiuridicità della lesione provocata, sul corpo altrui, indipendentemente dal consenso, può essere esclusa soltanto dalla presenza di cause di giustificazione.
Il consenso del paziente deve obbligatoriamente essere richiesto per ogni atto medico.
Il consenso informato, del paziente deve essere posteriore a informazioni relative ai vantaggi presunti, agli effetti collaterali, e ai possibili trattamenti alternativi.
L’art. 5 della L. 145/01 nel ratificare la convenzione Europea stabilisce che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato, se non dopo consenso libero e informato.
In situazioni d’urgenza se non può ricavarsi il suddetto consenso si potrà procedere immediatamente, a qualsiasi intervento indispensabile per la salute.
Il non consenso alle cure mediche deve essere una manifestazione espressa (meglio se scritta), inequivoca, attuale, informata, testimoniata.
Il paziente, per ritener lecito il consenso, deve aver pre-compreso, la propria situazione sanitaria, e il relativo pericolo di vita.
Il consenso del paziente si identifica con il consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p..
Il consenso dell’avente diritto rende lecita l’attività del medico-chirurgo che lede e incide sull’integrità della persona – malato – , senza commettere alcun reato.
Quando manca detto consenso, l’atto del medico diventa illecito penale, diventando lesione personale volontaria, e omicidio preterintenzionale in caso di morte.
Un ultima giurisprudenza ha ritenuto l’attività medica vantaggiosa per coloro che ne beneficiano. (Cass. Pen. S.U. n. 2437 del 18-12-08)
Quindi una prestazione correttamente eseguita, nel rispetto delle leggi mediche non integra reato di lesione personale, per il solo fatto che manchi il preventivo consenso del paziente, essendo comunque derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute della paziente.
Alla luce di detta sentenza, TIZIA ha certamente conseguito un miglioramento delle sue condizioni di salute, oltre all’assenza di danno per la stessa.
Quindi il dott. CAIO pur non informando la paziente, del probabile intervento, ha comunque operato con una condotta psicologica priva di colpa.
Infatti ha voluto evitare che la sig.ra TIZIA si sottoponesse nuovamente al delicato intervento.
La sig.ra TIZIA, informata della procedura diagnostica, ben può aver ipotizzato che a termine di essa, e senza interruzione, potesse conseguire intervento curativo.
Nessuna domanda in merito fu fatta al dott. CAIO, ne tantomeno la sig.ra aveva vietato il dott. CAIO di procedere alle cure.
Quindi si desume che il medico, aveva l’obbligo di curare la sig.ra TIZIA.
Se non avesse proceduto a curare la sig.ra, ad esso poteva ascriversi un reato diverso, omissioni di atti d’ufficio.
Infatti è obbligo del medico diagnosticare, e curare, nel rispetto delle leggi mediche.
Tizio ha operato con un comportamento che và oltre la diligenza media, nel solo interesse della sig.ra TIZIA.
Quindi a parere dello scrivente il dott. CAIO può ben difendersi dalle accuse della sig.ra TIZIA.

Parere legale. E’ risarcibile a titolo di danno esistenziale, lo stato d’ansia, provocato dall’impossibilità di viaggiare in aereo con la propria famiglia, in caso di volo soppresso.

A cura del dott. Domenico CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessati TIZIA e SEMPRONIO che avevano organizzato un weekend a Parigi per sé e per i loro figli di 1 e 3 anni, unitamente ai nonni materni CAIO e MEVIA.
Prenotavano un volo A/R con VOLARE-GAMMA S.p.A. sulla tratta Milano Malpensa – Parigi Charles de Gaulle.
Pur avendo stipulato il contratto con VOLARE-GAMMA S.p.A., di fatto il vettore fu VOLARE-BETA S.p.A., in virtù di convenzione tra le due Compagnie.
Alla data del previsto rientro, all’aeroporto veniva comunicato che il volo era stato soppresso, senza ulteriori motivazioni.
A seguito di lunghe discussioni il Sig. SEMPRONIO, riusciva ad ottenere l’imbarco su altro volo i figli, di cui uno febbricitante ed i nonni materni CAIO e MEVIA.
Nonostante vi fosse disponibilità di posti, fu negato l’imbarco ai genitori TIZIA e SEMPRONIO.
I Sig. TIZIA e SEMPRONIO, furono costretti a trascorrere la notte in un albergo vicino.
Soltanto il giorno seguente, furono imbarcati su un volo per rientrare in Italia.
Dalla descrizione del fatto,a parere di chi scrive, emerge la responsabilità del vettore della compagnia Aerea nella causazione del disagio subito da TIZIA e SEMPRONIO, principalmente, per non aver concesso a tutta la famigli di viaggiare unitamente, in presenza del comprensibile allarme dei genitori per il figlioletto febbricitante.
Il viaggio che avrebbe dovuto essere un motivo gioioso sia per i nonni che per i genitori e per i nipotini, di trascorrere un weekend tutti insieme, in modo spensierato si è risolto in uno stato di ansia e preoccupazione.
A parere di chi scrive i coniugi hanno subito un danno emergente in ragione del pernottamento e del taxi, ed un danno esistenziale, risarcibile dalla compagnia aerea (vettore).
Concludendo, a parere di chi scrive è risarcibile, a titolo di danno esistenziale, lo stato d’ansia provocato dall’impossibilità di viaggiare con la propria famiglia qualora tale disagio si presenti causalmente collegato ad un inadempimento contrattuale del vettore aereo( ex artt. 2043, 2059 c.c.).

Parere legale motivato di diritto civile. Responsabilità amministratore di condominio e della ditta esecutrice dei lavori, lesioni a terzi passanti.

a cura del dott. Domenico Cirasole direttore del sito http://www.gadit.it/

Nel caso in esame, l’amministratore del condominio “Bella Residenza” da incarico verbale alla società “Parco Blu” di sostituire alcuni lucernari di pertinenza del condominio siti su un marciapiede pubblico, verso un corrispettivo di euro 35.000.00.
L’opera invece viene stimata di 12.000.00 da un Tecnico Terzo incaricato.
L’opera manca di progetto e autorizzazione amministrativa.
A causa dei nuovi lucernari alcuni passanti, cadendo riportano delle lesioni e ne chiedono al condominio il risarcimento.
Premesso che un condominio ha come organi l’assemblea dei condomini e l’amministratore , e che l’assemblea ha funzioni deliberative, e l’amministratore funzione esecutiva e di rappresentanza.
L’elencazione non tassativa delle parti comuni di un edificio è presente nell’art. 1117 c.c.
Premesso che il condomino, non può rinunziare al diritto delle cose comuni sottraendosi al contributo nelle spese per la loro conservazione ( art. 118 c.c.)
Ricordiamo che sorge l’obbligo di nominare un amministratore di condominio, quando i condomini sono più di 4.
L’amministratore è nominato dalla maggioranza, e può essere revocato.
La nomina e la cessazione devono essere annotate in apposito registro ( art. 1129 cc ).
La procura che conferisce il potere all’amministratore può essere tacitao per fatti concludenti .
La revoca dell’amministratore può essere chiesta al tribunale e all’assemblea, in casi determinati, quale la presenza di gravi irregolarità.
L’assemblea provvede all’approvazione delle spese occorse durante l’anno e autorizza eventuali opere di manutenzioni straordinarie.
In mancanza di preventiva autorizzazione successivamente all’esecuzione, solo in presenza del carattere dell’urgenza. ( 6896/96 Cass. Civ. ).
Nel condominio degli edifici anche le spese di manutenzione ordinaria e fisse, richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea.( Cass. Civ. 4831/94 ).
L’amministratore ha il compito, di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, oltre ad averne la rappresentanza.
Gli atti con i quali l’amministratore disponga opere sulla cosa comune in eccesso ai propri poteri sono affetti da nullità assoluta ( Cass. Civ. 1285/91).
Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso all’assemblea e all’autorità giudiziaria.
La nullità del contratto può essere fatta valere da chi ha interesse ( art. 1421 cc ) e non è soggetta a prescrizione ( art. 1422 cc ).
Gli amministratori sono responsabili secondo le norme del mandato.
Il mandatario non può eccedere i limiti del mandato ( art. 1711 coma 1 ).
In caso di eccesso di mandato, l’atto resta a carico del mandatario.
Il negozio è inefficace nei confronti del mandante ed i suoi effetti si producono solo nel patrimonio del mandatario.
Il condominio, quale custode dei beni comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose non rechino pregiudizio ad alcuno.
Il condominio risponde dei danni da queste cagionati ( art. 1669 cc ).
L’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità è il caso fortuito.
Inoltre il condominio è obbligato a rimuovere le cause del danno.
L’art. 1669 prevede l’eventuale concorrente responsabilità del costruttore venditore e del condominio.
Nella fattispecie in esame presumendo che l’amministratore sia fornito di regolare mandato da parte dell’assemblea, non evidenziando il carattere dell’urgenza, l’amministratore aveva l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dei lavori, sia che vengano considerati di ordinanza, che straordinaria manutenzione.
L’amministratore quindi ha superato i limiti del suo mandato e deve quindi tenere indenne il condominio di tutti gli effetti che si producono nel patrimonio delle stesso.
Quindi a parer dello scrivente il condominio deve:
1) Pagare l’impresa Parco Blu srl l’importo di euro 12.000.00, salvo in seguito far rivalsa verso l’amministratore ( 1421 cc );
2) Risarcire i danni dei passanti salvo accertare la corresponsabilità della ditta esecutrice dell’opera ( art. 1669 );
3) Rimuovere a sue spese le cause del danno ( i lucernari ), salvo in caso di corresponsabilità della ditta esecutrice, rivalersi nei suoi confronti ( art. 2051 cc );
4) Rivalersi nei confronti dell’amministratore di eventuali sanzioni amministratore per la mancanza della giusta autorizzazione ( art. 1669 );
5) Responsabilità dell’ amministratore.