Legge Regionale n. 4 del 12-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attivita’ produttive.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell’articolo 14 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 24/2006)

1. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27
novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico
locale, cultura, sport), e’ abrogata.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 67 della legge regionale 24/2006)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006 e’ abrogato.

ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 53 a 56 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono
abrogati.

ARTICOLO 5

(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale
2/2006)

1. In conformita’ con quanto disposto dall’articolo 1, comma 226, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo
d’imposta in corso all’1 gennaio 2008, i riferimenti di cui all’articolo 2
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
all’aliquota dell’IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono
intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.

ARTICOLO 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *