Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 11
del 18 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell’articolo 14 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 24/2006)
1. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27
novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico
locale, cultura, sport), e’ abrogata.
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 67 della legge regionale 24/2006)
1. Il comma 1 bis dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006 e’ abrogato.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 53 a 56 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono
abrogati.
ARTICOLO 5
(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale
2/2006)
1. In conformita’ con quanto disposto dall’articolo 1, comma 226, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo
d’imposta in corso all’1 gennaio 2008, i riferimenti di cui all’articolo 2
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
all’aliquota dell’IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono
intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.
ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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