Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 maggio 2009
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita’ di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;
Visto l’art. 83, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’elaborazione degli studi di settore di cui al predetto art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, anche su base regionale o comunale, ove cio’ sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 62-bis;
Visto l’art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che le modalita’ di attuazione del comma 19 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale
1. In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono elaborati su base regionale o comunale con le modalita’ e i criteri indicati negli articoli successivi.
2. Entro il 31 dicembre 2013, gli studi di settore sono progressivamente elaborati su base regionale o comunale, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 2.
Criteri per l’elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale
1. Il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale e’ realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1, dell’art. 62-bis del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto:
a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;
b) del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attivita’ economica.
2. I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificita’ delle aree territoriali di riferimento.
Art. 3.
Partecipazione dei comuni
1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati tenendo conto del parere delle associazioni professionali e di categoria presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7 dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, come previsto dall’art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la composizione della commissione degli esperti di cui al comma precedente, e’ integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell’ambito territoriale della regione, dell’eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attivita’ economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell’Agenzia delle entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani all’interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.