CE 3 maggio 1998, n. 974
Predisposto dal Consiglio europeo (v.) già nel 1997, è stato approvato ufficialmente il 3 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1999, in tal modo, vincolando tutti gli Stati che fanno parte dell’unione economica e monetaria (v. UEM). Gli Stati che partecipano all’euro (v.) devono attenersi alle disposizioni contenute in tale Regolamento.
Il provvedimento è composto da 17 articoli a loro volta suddivisi in 6 parti. Le disposizioni più importanti riguardano:
— le caratteristiche tecniche della nuova moneta come la denominazione di euro, la suddivisione in cent, le autorità autorizzate all’emissione delle banconote e delle monete metalliche, le disposizioni contro l’alterazione e la contraffazione etc.;
— le disposizioni da applicarsi nel corso del periodo transitorio (v.). In pratica si stabilisce il principio della continuità di tutti i rapporti giuridici che fanno riferimento alla moneta nazionale, che continuano ad essere regolati in quella moneta (v. Principio della continuità dei contratti). Solo per le transazioni regolate in conto corrente può (non è un obbligo ma una semplice facoltà) procedersi ad un pagamento in euro (v. Principio nessun divieto, nessun obbligo). Durante il periodo transitorio l’euro è adottato soltanto per le emissioni di titoli del debito pubblico e per le transazioni sui mercati finanziari;
— le disposizioni applicabili al termine del periodo transitorio (dal gennaio 2002). In pratica si sancisce che al termine del periodo transitorio si deve procedere alla conversione di tutti gli importi denominati nelle monete nazionali e deve essere avviata l’operazione di ritiro delle monete di ciascuno Stato membro. Quest’ultima operazione deve essere completata al massimo entro 6 mesi (ma ciascuno Stato può stabilire un termine inferiore), anche se verrà assicurato il cambio delle banconote e delle monete anche oltre tale periodo (v. Conversione monetaria)