artt. 23 e 25 Trattato CE
Il divieto di tenere in vita dazi doganali all’importazione ed all’esportazione e qualsiasi tassa di effetto equivalente negli scambi con i paesi membri è dovuto all’imporsi della libera circolazione delle merci nella Comunità.
La nozione di tassa ad effetto equivalente è stata più volte rielaborata dalla giurisprudenza. Lo Scopo del divieto era quello di evitare che venissero introdotte altre forme di imposizioni fiscali su un bene commercializzato.
Secondo la Corte di Giustizia, la tassa di effetto equivalente è “qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato” (sentenza CGCE 25 gennaio 1977, Bahuis, in causa 46/76).
Le tasse di effetto equivalente sono oneri imposti alle sole merci che superano la frontiera nazionale, in un senso o in un altro.
Sono esclusi dalle tasse di effetto equivalente, quegli oneri pecuniari riscossi in occasione del passaggio, attraverso la frontiera di determinate merci.