Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Partecipazione alla costituzione della Fondazione
1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5 dello
Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione
denominata “Fondazione Francesco Saverio Nitti”, che sarà costituita con
apposito atto pubblico, secondo le procedure fissate dal Codice Civile.
2. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere attività nel campo degli
studi storici, socio-economici, politico-istituzionali, nel solco del pensiero
culturale e civile dello statista lucano.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo Statuto della fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative
di cui al comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della
personalità giuridica secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 2
Modalità
1. Il Presidente della Regione Basificata è autorizzato a compiere tutti
gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla
costituzione ed al funzionamento della Fondazione.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno i componenti regionali
degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione medesima.
ARTICOLO 3
Contributo annuale
1. La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo di €
65.000,00 destinato alla costituzione del fondo di dotazione, di cui €
50.000,00 quale contributo straordinario per consentire l’avvio delle attivit
istituzionali della fondazione ed € 15.000,00 a titolo di contributo annuo.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati per l’anno 2009 in € 65.000,00 si provvede in termini di
competenza e di cassa mediante prelevamento dalla UPB 860.01.
3. Le leggi di bilanci per gli anni successivi prevederanno i relativi
stanziamenti.
ARTICOLO 4
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 9 marzo 2009
DE FILIPPO
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it